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81.2012.239

Incendio colposo

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 19.09.2013, PRPEN

Titolo:

Incendio colposo

INCENDIO COLPOSO

art. 222 cpv. 1 CPS

Incarto n.

81.2012.239

DA 2789/2012

Bellinzona settembre 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Flavio Biaggi

sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario, per giudicare

IM 1 ,

prevenuta colpevole di incendio colposo

per avere, ad __________ in data 16 aprile 2012, dimenticando una pentola contenente dell'olio sulla piastra elettrica accesa al massimo, cagionato per negligenza l'incendio della cucina e il danneggiamento da fumo degli altri locali dell'appartamento da lei occupato nello stabile in Via __________, amministrato dalla __________ SA, __________;

fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 222 cpv. 1 CP, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;

visto il decreto d’accusa dell’11 giugno 2012 n. 2789/2012 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 6 (sei) aliquote giornaliere da CHF 80.- (ottanta) cadauna (artt. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 480.- (quattrocentoottanta).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 segg. CP).

Riservate le disposizioni di cui all’art. 15 della Legge cantonale sull’organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura.

2. Alla multa di CHF 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro) (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 100.- (cento).

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;

rilevato che l’imputata chiede la propria assoluzione, contestando in particolare che quanto le può essere ascritto costituisca una dimenticanza, essendo sempre stata nelle vicinanze del pentolino senza scordarsi dell’olio;

richiamati gli artt. 1 CP; 9, 80 segg., 84 segg., 348 segg., 350 cpv. 1, 422 segg., 430 CPP; 22 LTG;

pronuncia 1. IM 1 è assolta dall’imputazione di incendio colposo (art. 222 cpv. 1 CP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi CHF 450.- (quattrocentocinquanta) sono poste a carico dello Stato.

2.1. La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta.

3. A IM 1 non viene assegnata un’indennità giusta l’art. 429 CPP (art. 430 CPP).

4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5. Intimazione a:

- seduta stante

- per raccomandata

, c/o , ,

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona

Ufficio della difesa contro gli incendi, Bellinzona

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il Giudice: Il Segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

CHF 300.- tassa di giustizia

CHF 150.- spese giudiziarie

CHF 450.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 1, Art. 34, Art. 42, Art. 106, Art. 222 e Art. 369 — letto nella versione del 1 luglio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 429 e Art. 430 — letto nella versione del 1 maggio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.