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81.2012.254

Danneggiamento, contravvenzione alla LF sulle armi e alla legge sugli stupefacenti

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 81.2012.254

Data decisione, Autorità: 03.07.2013, PRPEN

Titolo:

Danneggiamento, contravvenzione alla LF sulle armi e alla legge sugli stupefacenti

CONSUMO DI STUPEFACENTI CONTRAVVENZIONE LARM DANNEGGIAMENTO

CPS art. 144 cpv. 1 CPS art. 172ter CPS art. 34 cpv. 1 LARM art. 19a LSTUP

Incarto n.

81.2012.254

DA 2712/2012

Bellinzona

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 1 Lugano ,

visto il decreto d’accusa n. 2712/2012 del 5 giugno 2012;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di

1. danneggiamento

per avere il 15 aprile 2012, a __________, intenzionalmente danneggiato la barriera del parcheggio privato del Centro commerciale __________, provocando un danno di ca. fr. 200.-.

2. contravvenzione alla LF sulle armi

per aver acquistato e detenuto senza ottenere preventivamente la necessaria autorizzazione una pistola soft air replica di una beretta MR93.

3. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, consumato dall’estate 2009 in poi, a __________ e in varie località non meglio precisate, circa 25 grammi di marijuana nonché detenuto a scopo di consumo personale ulteriori 9.5 grammi.

e propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 300.-;

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

2. Alla multa di fr. 100.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.

4. Conferma il sequestro e trasmissione all’Ufficio Autorizzazioni, Polizia cantonale, della pistola soft air replica Beretta MR 93, per decisione di loro competenza

5. Conferma il sequestro di 9.5 grammi di marijuana operato dalla polizia il 7/19 marzo 2012 (art. 263 cpv. 2 CPP) e ne ordina la confisca e la distruzione (art. 69 cpv. 2 CP).

rilevato che l’imputato chiede il proscioglimento dal reato di danneggiamento;

richiamati gli art. 69, 106, 144 cpv. 1, 172ter CP; art. 34 cpv. 1 LArm; art. 19a LStup; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di:

1.1. danneggiamento,

per avere il 15 aprile 2012, a __________, intenzionalmente danneggiato la barriera del parcheggio privato del Centro commerciale __________, provocando un danno di ca. fr. 200.-.

1.2. contravvenzione alla LF sulle armi,

per aver acquistato e detenuto una pistola soft air replica di una beretta MR93, senza essere in possesso del necessario contratto.

1.3. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,

per avere, senza essere autorizzato, detenuto nel periodo dicembre 2011 / 19 marzo 2012 a scopo di consumo personale 9.5 grammi di marijuana;

2. Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1. alla multa di fr. 300.- (trecento);

2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- (cinquecento) con motivazione scritta e di fr. 100.- (cento) senza motivazione scritta.

Qualora la motivazione scritta fosse chiesta solo dall’accusatore privato la relativa tassa di fr. 400.- sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).

3. È ordinato, alla crescita in giudicato, il dissequestro della pistola di colore nero, senza numero di serie, soft air replica Beretta MR 93, sequestrata dalla polizia il 7 marzo 2012, nelle mani del Servizio autorizzazione, Polizia cantonale, Bellinzona.

3.1. L’arma potrà essere dissequestrata, a discrezione della predetta autorità, nelle mani dell’effettivo proprietario, qualora sia dimostrato che i requisiti di legge sono adempiuti.

4. È ordinata la confisca e distruzione di 9.5 grammi di marijuana sequestrata dalla polizia il 7/19 marzo 2012.

5. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

6. Intimazione a:

- seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Servizio autorizzazioni, Polizia cantonale, Bellinzona,

Polizia scientifica, Giubiasco,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 300.- multa

fr. 50.- tassa di giustizia

fr. 50.- spese giudiziarie

fr. 400.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 69, Art. 106, Art. 144 e Art. 172ter — letto nella versione del 1 luglio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 263 e Art. 427 — letto nella versione del 1 maggio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope, Art. 19a — letto nella versione del 4 aprile 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 ottobre 2013, 1 maggio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 febbraio 2020, 15 maggio 2021, 1 gennaio 2022, 1 agosto 2022, 1 luglio 2023 e 1 settembre 2023.
  • Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, Art. 34 — letto nella versione del 1 gennaio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2016, 15 agosto 2019, 14 dicembre 2019, 1 settembre 2020, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023 e 1 settembre 2023.