Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

81.2012.283

Concedere la guida della propia vettura a qualcuno sapendo o dovendo sapere che non era titolare della licenza di condurre

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 81.2012.283

Data decisione, Autorità: 22.11.2013, PRPEN

Titolo:

Concedere la guida della propia vettura a qualcuno sapendo o dovendo sapere che non era titolare della licenza di condurre

GUIDA SENZA LICENZA DI CONDURRE

art. 95 cpv. 1 let. e LCSTR

Incarto n.

81.2012.283

DA 3257/2012

Bellinzona novembre 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Giudice della Pretura penale

Patrizia Gianelli

sedente con Jyothish George in qualità di Segretario per giudicare

IM 1IM 1 , con recapito c/o __________, __________

(difensore: DI 1, __________)

visto il decreto d’accusa n. 3257/2012 del 16 luglio 2012;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputata autrice colpevole di

guida senza autorizzazione

per aver concesso la guida della propria vettura __________ targata TI __________ a __________ sapendo o dovendo sapere, prestando tutta l’attenzione imposta dalle circostanze, che non era titolare della licenza di condurre richiesta;

fatti avvenuti a __________ il __________;

reato previsto dall'art. 95 cpv. 1 lett. e LCStr.;

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da CHF 60.00 ciascuna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi CHF 1'200.00.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).

2. Alla multa di CHF 300.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.00 e delle spese giudiziarie di CHF 200.00.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS.

rilevato che il difensore chiede il proscioglimento e un’indennità di fr. 500.- (cinquecento);

richiamati gli art. 13 ,34, 42, 47, 106 CP; 95 cpv. 1 lett. e, 100 cpv. 1 LCStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è prosciolta dall’imputazione di guida senza autorizzazione (art. 95 cpv. 1 lett. e LCStr) per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 3257/2012 del 16 luglio 2012.

2. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 550.- (cinquecentocinquanta) sono a carico dello Stato.

3. A IM 1 viene assegnata un’indennità, ex art. 429 CPP, di fr.500.- (cinquecento)

4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5. Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Sezione della circolazione, Camorino,

Divisione della Giustizia, Bellinzona.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico IM 1

fr. 300.- tassa di giustizia

fr. 250.- spese giudiziarie

fr. 550.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 13, Art. 34, Art. 42, Art. 47 e Art. 106 — letto nella versione del 1 luglio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 429 — letto nella versione del 1 maggio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 95 — letto nella versione del 1 luglio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 27 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.