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81.2012.355

Infrazione grave alle norme della circolazione

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 81.2012.355

Data decisione, Autorità: 21.06.2013, PRPEN

Titolo:

Infrazione grave alle norme della circolazione

VELOCITÀ

art. 90 cf. 2 LCSTR

Incarto n.

81.2012.355

DA 3816/2012

Bellinzona giugno 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Daniela Regazzi Fornera in qualità di cancelliera per giudicare

IM 1

difeso da: DI 1

visto il decreto d’accusa n. 3816/2012 del 3 settembre 2012;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di

grave infrazione alle norme della circolazione

per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura __________ targata __________ alla velocità di 76 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h.;

fatti avvenuti a __________;

reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr., in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da CHF 300.00 cadauna, (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi CHF 13'500.00.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e seg. CPS).

2. Alla multa di CHF 500.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.00 e delle spese giudiziarie di CHF 100.00.

4. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 100.00 ciascuna per complessivi fr. 2'000.00. decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero Pubblico il 22.06.2009 (art. 46 cpv. 1 CPS), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (art. 36 CPS).

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS.

rilevato che il Procuratore pubblico chiede la conferma del decreto d’accusa;

rilevato che il difensore pur non contestando i fatti, chiede una riduzione dell’aliquota, ritenuta la situazione economica dell’imputato, come pure una riduzione della multa. Egli chiede inoltre di prescindere dalla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena precedentemente inflitta al prevenuto;

richiamati gli art. 90 cifra 2 LCStr., in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSS; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole d’infrazione grave alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCS per avere violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura __________ targata __________ alla velocità di 76 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h..

2. Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1. alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 1'350.-- (milletrecentocinquanta).

2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

2.2. alla multa di fr. 300.- (trecento);

2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.3. non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 100.- ciascuna per complessivi fr. 2'000.-. decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero Pubblico il 22.06.2009 (art. 46 cpv. 1 CPS), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (art. 36 CPS), ma lo prolunga di due anni.

2.4. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 550.- (cinquecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 250.- (duecentocinquanta) senza motivazione scritta.

3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4. Intimazione a:

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Sezione della circolazione, Camorino

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 300.- multa

fr. 150.- tassa di giustizia

fr. 100.- spese giudiziarie

fr. 550.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 106 — letto nella versione del 1 maggio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 27 e Art. 32 — letto nella versione del 1 gennaio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2013, 27 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sulle norme della circolazione stradale, Art. 4a — letto nella versione del 1 gennaio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2014, 1 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 15 gennaio 2017, 7 maggio 2017, 1 febbraio 2019, 1 gennaio 2021, 9 febbraio 2021, 20 maggio 2021, 1 aprile 2022, 15 luglio 2023, 1 aprile 2024, 1 gennaio 2025, 1 luglio 2025, 1 aprile 2026 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo, Art. 22 — letto nella versione del 1 maggio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2014, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2022 e 1 novembre 2023.