Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

81.2012.458

Infrazione grave alle norme della circolazione; pericolosa manovra di sorpasso sulla destra in autostrada

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 81.2012.458

Data decisione, Autorità: 03.10.2013, PRPEN

Titolo:

Infrazione grave alle norme della circolazione; pericolosa manovra di sorpasso sulla destra in autostrada

AUTOSTRADA INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE

art. 90 cf. 2 LCSTR

Incarto n.

81.2012.458

DA 5117/2012

Bellinzona ottobre 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Paolo D’Alessandro in qualità di segretario per giudicare

IM 1 ,

difeso da: DI 1

visto il decreto d’accusa n. 5117/2012 del 19 novembre 2012;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di

infrazione grave alle norme della circolazione

per avere violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere effettuato, circolando il 10 settembre 2012 sull’autostrada A2 a __________ con la vettura Lexus targata TI __________, una pericolosa manovra di sorpasso sulla destra di un’antistante vettura;

e propone la condanna

1. Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 90.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 2'700.-.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 1'000.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci) (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

rilevato che il difensore chiede in via principale la derubricazione in infrazione semplice e in via subordinata la riduzione della pena, che dovrà essere di 10 aliquote giornaliere al massimo di fr. 30.-, inoltre anche la multa deve essere ridotta e il periodo di prova della sospensione condizionale limitato al minimo di legge;

richiamati gli art. 31, 42, 47, 106 CP; 90 cifra 2 LCStr in relazione con gli 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 35 cpv. 2 LCStr, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2, 10 cpv. 1 ONC; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione per avere violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere effettuato, circolando il 10 settembre 2012 sull’autostrada A2 a __________ con la vettura Lexus targata TI __________, una pericolosa manovra di sorpasso sulla destra di un’antistante vettura.

2. Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 80.- (ottanta), per un totale di fr. 1’200.- (milleduecento).

2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2. alla multa di fr. 300.- (trecento);

2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 650.- (seicentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 350.- (trecentocinquanta) senza motivazione scritta.

3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4. Intimazione a:

- seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Sezione della popolazione, Ufficio migrazione, Bellinzona,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: Il segretario:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 300.- multa

fr. 150.- tassa di giustizia

fr. 200.- spese giudiziarie

fr. 650.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 31, Art. 42, Art. 47 e Art. 106 — letto nella versione del 1 luglio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.