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81.2012.49

Non rispettare la decisione di un'autorità quindi non mettere a norma un serbatoio per olio combustibile

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 81.2012.49

Data decisione, Autorità: 29.02.2012, PRPEN

Titolo:

Non rispettare la decisione di un'autorità quindi non mettere a norma un serbatoio per olio combustibile

DISOBBEDIENZA A DECISIONI DELL'AUTORITÀ INFRAZIONE ALLA LEGGE FEDERALE SULLA PROTEZIONE DELLE ACQUE

art. 292 CPP art. 70 cpv. 1 LPAC

Incarto n.

81.2012.49

DA 448/2012

Bellinzona febbraio 2012

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 1IM 1

difeso da: DI 1

visto il decreto d’accusa n. 448/2012 del 25 gennaio 2012;

preso atto che il ritiene l’imputato autore colpevole di

1. infrazione alla LF sulla protezione delle acque

per avere, ad __________, dal 9 marzo 2009 sino a tutt’oggi, nonostante il richiamo di data 24 agosto 2009 e l’ordine intimatogli sotto la comminatoria ex art. 292 CP del 24 agosto 2009 della DNTE 1, __________, non provvedendo ad eseguire i lavori di manutenzione per la messa a norma quale detentore, dell’impianto n° 504.01392.12 costituito da un serbatoio per olio combustibile della capacità di 10'000 litri, quindi di liquido inquinante, posato sul fondo RFD 1392 del comune di __________ di cui è proprietario, intenzionalmente omesso di prendere le necessarie misure di manutenzione e controllo facendo così sorgere un pericolo di inquinamento;

2. disobbedienza a decisioni dell'autorità

per avere, agendo come sopra, omesso di ottemperare ad una decisione della competente autorità a lui regolarmente intimata il 9 marzo 2009, rispettivamente il 24 agosto 2009 con la comminatoria dell’articolo 292 CP;

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 450.- (quattrocentocinquanta).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 17 (diciassette) (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

rilevato che il difensore chiede in via principale il proscioglimento e in via subordinata che l’imputato sia punito solo per contravvenzione alla LPAc con una multa;

richiamati gli art. 106, 292 CP; 70 cpv. 1 lett. b, 71 cpv. 1 lett. a LPAc; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di contravvenzione alla LF sulla protezione delle acque per avere, in qualità di detentore dell’impianto n° 504.01392.12 costituito da un serbatoio per olio combustibile della capacità di 10'000 litri, quindi di liquido inquinante, posato sul fondo RFD 1392 del comune di __________ di cui è proprietario, omesso dal 2008 a tutt’oggi, di far mettere fuori servizio l’impianto come previsto dalla LPAc dopo che era stata staccata la corrente e quindi non era più in funzione il dispositivo di allarme dello stesso.

3. Di conseguenza IM 1 è condannato:

3.1. alla multa di fr. 400.- (quattrocento);

3.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 650.- (seicentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 250.- (duecentocinquanta) senza motivazione scritta.

4. Tasse e spese di giustizia rimanenti di fr. 300.- sono a carico dello Stato.

5. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

6. Intimazione a:

- seduta stante

- per raccomandata

IM 1

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 400.- multa

fr. 200.- tassa di giustizia

fr. 50.- spese giudiziarie

fr. 650.- totale

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 250.- tassa di giustizia

fr. 50.- spese giudiziarie

fr. 300.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 106 e Art. 292 — letto nella versione del 1 gennaio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 292 — letto nella versione del 1 luglio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sulla protezione delle acque, Art. 70 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 8 settembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 febbraio 2023 e 1 agosto 2025.