Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

90.2007.136

Ricorso irricevibile

Rubrum

Incarto n.

Lugano

6 novembre 2007

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Raffaello Balerna, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 5 ottobre 2007 di

RI 1

contro

la risoluzione 10 luglio 2007 (n. 3571), con cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune di __________;

letti ed esaminati gli atti;

Fatti

che, con risoluzione 10 luglio 2007 (n. 3571), il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune di __________;

che il 24 agosto successivo il municipio di __________ ha pubblicato presso la cancelleria comunale, nel periodo 10 settembre-9 ottobre 2007, le modifiche apportate al piano regolatore dal Consiglio di Stato attraverso la menzionata risoluzione, indicando la facoltà di ricorrere dinanzi a questo tribunale entro il termine della pubblicazione medesima;

che il 5 ottobre 2007 RI 1 ha indirizzato al tribunale il seguente ricorso:

"...

Concerne: ricorso all'annullamento del nuovo Piano Regolatore di __________

Egregi Signori,

con la presente inoltro ricorso all'annullamento del nuovo Piano Regolatore di __________, in quanto diretta interessata come proprietaria della particella nr. 1392.

Con stima.

..."

che il tribunale non ha proceduto all'intimazione del gravame;

considerato, in diritto

che la competenza del tribunale è data ed il ricorso tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT);

che, giusta l'art. 46 cpv. 2 PAmm, il ricorso deve contenere la menzione della decisione querelata, una concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova, una breve motivazione, le conclusioni del ricorrente;

che, giusta l'art. 9 PAmm, istanze o ricorsi che non adempiono i requisiti di legge, che sono illeggibili o sconvenienti vengono rinviati all'interessato, con l'invito a rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, saranno dichiarati irricevibili;

che, in concreto, il ricorso difetta - in buona sostanza - di (quasi) tutti i contenuti prescritti dall'art. 46 cpv. 2 PAmm;

che tuttavia la ricorrente non può essere messa al beneficio dell'art. 9 PAmm;

che, in effetti, l'impugnativa difetta totalmente della motivazione: ora, siccome la motivazione costituisce, insieme alle conclusioni, l'elemento centrale del ricorso, questa dev'essere imprescindibilmente fornita entro il termine di scadenza per inoltrare il rimedio: non può pertanto entrare in linea di conto la fissazione, all'insorgente, di un termine perentorio per presentarla in un secondo tempo, nelle dovute forme, in applicazione dell'art. 9 PAmm (sentenza TPT 20 febbraio 2003, n. 90.2002.45; Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, ad art. 33 n. 12; Bovay, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 388; Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2.a edizione, Cadenazzo 2002, n. 1238);

che, pertanto, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile (art. 48 PAmm);

che per questi motivi,

viste le norme di legge sopraricordate,

Dispositivo

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si preleva una tassa di giudizio.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4.

Intimazione a:

;

;

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 82 e Art. 113 — letto nella versione del 1 aprile 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.