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91.2013.212

Omettere, quale gerente di un affittacamere, di notificare elettronicamente gli ospiti alloggiati

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 91.2013.212

Data decisione, Autorità: 13.12.2013, PRPEN

Titolo:

Omettere, quale gerente di un affittacamere, di notificare elettronicamente gli ospiti alloggiati

GERENTE

art. 26 LEAR art. 44 LEAR

Incarto n.

91.2013.212

Bellinzona dicembre 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Ivone Ribeiro Lopes in qualità di segretaria per giudicare

IM 1IM 1

visto il decreto d’accusa n. 5/108 del 19 aprile 2013;

preso atto che la AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di

violazione dell’obbligo di notifica

per avere, in qualità di gerente dell’affittacamere __________ a __________, omesso di notificare elettronicamente gli ospiti alloggiati nel periodo __________;

e propone la condanna alla multa di fr. 700.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese di fr. 30.-;

rilevato che l’imputato chiede la riduzione della multa;

richiamati l’art. 44 Lear in relazione con gli art. 26 Lear, 1, 1a e 5 del Regolamento che disciplina le notifiche degli ospiti alla Polizia dell’11 novembre 2003; 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. è autore colpevole di violazione dell’obbligo di notifica per avere, in qualità di gerente dell’affittacamere __________ a __________, omesso di notificare elettronicamente gli ospiti alloggiati nel periodo __________.

2. Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1. alla multa di fr. 500.- (cinquecento);

2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 550.- (cinquecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 250.- (duecentocinquanta) senza motivazione scritta.

3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4. Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1IM 1

fr. 500.- multa

fr. 200.- tassa di giustizia

fr. 50.- spese giudiziarie

fr. 750.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 106 — letto nella versione del 1 luglio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali, Art. 26 e Art. 44 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 27 maggio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 settembre 2023 e 1 gennaio 2026.