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INC.1999.81103

INC.1999.81103

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 26.05.2000, GIAR

N. 811.99.3 M Lugano, 26 maggio 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sull’istanza 23 maggio 2000 inoltrata dal

Procuratore Pubblico dott. __________,

e volta ad ottenere la proroga di un mese, ovvero sino al 5 luglio 2000 compreso, della carcerazione preventiva cui è astretto

__________,

(difeso d’ufficio dall’avv. __________)

viste le osservazioni 23 maggio 2000 dell’accusato, che comunica di non opporsi all’istanza di proroga;

avuti a disposizione gli atti formanti l’inc. MP 7539/99/RI;

ritenuto e considerato

in fatto ed in

diritto

che

- __________ è stato tratto in arresto in data 5 dicembre 1999, poiché occultata nella vettura con la quale stava rientrando in Svizzera è stata rinvenuta una quantità di eroina pari a circa 20 kg. (v. rapporto d’arresto 5 dicembre 1999, inc. GIAR 811.99.1 doc. _; istanza di proroga, inc. GIAR 811.99.3 doc. _ p. 1). Il giorno successivo, questo giudice ha confermato l’arresto, con contestuale intimazione della promozione dell’accusa per titolo di infrazione aggravata alla LFStup. (v. inc. GIAR 811.99.1 doc. _ e doc. _);

- sin dall’inizio, l’accusato ha respinto le accuse mosse nei suoi confronti, asserendo essenzialmente di non potersi spiegare come tanta eroina sia potuta finire nella sua auto;

- all’approssimarsi della scadenza del periodo ordinario di carcerazione preventiva, il Procuratore Pubblico ne ha chiesto la proroga di un mese con istanza 23 maggio 2000 (inc. GIAR 811.99.3 doc. _), motivando la sua richiesta essenzialmente solo con la necessità di procedere al deposito degli atti ed alla chiusura formale dell’istruttoria, ciò che non è possibile entro i tempi imposti dal codice di rito (art. 102 cpv. 2 CPP);

- nelle proprie osservazioni di medesima data (inc. GIAR 811.99.3 doc. _), l’accusato rinuncia esplicitamente ad “entrare nel merito dei motivi di fatto concernenti l’istanza stessa” (loc. cit.), dichiarando comunque di aderire alla medesima siccome “in ogni caso proporzionale allo scopo per cui è stata formulata” (ibid.);

- l'art. 95 CPP, dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e - segnatamente come nel caso in discussione - proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dell’istruzione ed un certo pericolo di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H.,1P.477/1993, consid. 3), e ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381);

- i menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128);

- la legittimità dell’arresto va esaminata d’ufficio, perlomeno sommariamente, anche in presenza di un incondizionato accordo dell’accusato;

- si deve allora constatare che sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà oltre il termine legale disposto dall’art. 102 cpv. 2 CPP;

- in punto all’esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza – sui quali l’accusato non ha voluto esprimersi – non si può far altro che rinviare alla corrispondente esposizione del magistrato inquirente (v. istanza, cit., p. 2), che, oltre al ritrovamento fisico dello stupefacente nell’auto dell’accusato, sottolinea come numerosi dettagli relativi alla versione fornita da __________ abbiano potuto essere smentiti dagli accertamenti degli inquirenti, da cui la constatazione che – almeno per le necessità e gli incombenti di questo giudice – l’apodittica professione d’innocenza dell’accusato appare meno verosimile che non la sua colpevolezza, come ipotizzato dall’accusa;

- si prende atto che l’unico passo istruttorio ancora da evadere consiste nel deposito degli atti (v. istanza, cit., p. 3) – fatta ovvia riserva per il diritto dell’accusato di proporre l’assunzione di nuovi mezzi di prova;

- il pericolo di fuga, per giustificare la carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire il carattere di una certa probabilità: in altri termini si ammette siffatto pericolo quando l’accusato, fosse posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale e all’esecuzione della pena. La gravità della presumibile pena, di per sé, non basta a motivare la carcerazione preventiva; piuttosto, l’insieme delle circostanze, quali il carattere dell’interessato, la sua morale, i suoi legami familiari, l’assenza di un domicilio fisso, la sua professione, la sua situazione finanziaria e le sue risorse economiche, deve essere valutato e vanno accertati motivi concreti che rendano la fuga non solo possibile, ma probabile (così verbatim DTF 19 gennaio 1999 in re G.S., consid. 5a p. 7-8, con rinvio a DTF 117 Ia 69 consid. 4 e ad altra sentenza di imminente pubblicazione);

- nel caso di specie, benché qui sposato con una cittadina svizzera ed a beneficio di regolare permesso di residenza, l’accusato appare sin d’ora confrontato con l’eventualità di una condanna ad un’importante pena detentiva, che potrebbe facilmente fargli preferire una latitanza all’estero;

- detto comportamento appare ancor maggiormente verosimile in considerazione dell’atteggiamento processuale da lui assunto: la pervicace ed aprioristica negazione di ogni e qualsiasi addebito è infatti accompagnata da spiegazioni che l’inchiesta ha già potuto dimostrare come del tutto fantasiose. Il timore che l’accusato, se messo prematuramente in libertà, possa darsi alla macchia piuttosto che affrontare il pubblico dibattimento e l’espiazione di un’eventuale condanna, appare perfettamente compatibile con l’atteggiamento processuale assunto;

- per quanto riguarda la proporzionalità del carcere preventivo, va detto che il procedimento penale contro __________ – se verrà riconosciuta la sua colpevolezza – sfocerà con tutta verosimiglianza in una condanna ad una importante pena privativa della libertà, di durata comunque ben superiore alla carcerazione preventiva già subita ed ancora prospettabile, da cui discende la proporzionalità della proroga richiesta sia con riferimento alla durata complessiva del carcere preventivo sia con riguardo ai tempi tecnici necessari per la chiusura dell’istruttoria formale – fermo restando che eventuali istanze di complemento istruttorio, qui non considerate, potrebbero giustificare un’ulteriore proroga della carcerazione preventiva dell’accusato;

- resta ovviamente impregiudicato l’obbligo del magistrato inquirente di procedere alla conclusione dell’istruttoria formale ed all’emanazione dell’atto d’accusa con la massima celerità possibile (artt. 102 e 176 cpv. 3 CPP);

- in conclusione, l’istanza di proroga appare giustificata in considerazione delle incombenze ancora da evadere e, soprattutto, di un grave e concreto pericolo di fuga. Essa è pure ragionevolmente agevole nella durata, e deve dunque essere accolta, con la presente decisione esente da tassa e spese di giudizio (art. 39 lit. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione entro 10 (dieci) giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP).

Per i quali motivi,

richiamate le norme menzionate e visti gli artt. 103, 280 ss. e 284 CPP

d e c i d e :

1.

L’istanza 23 maggio 2000 di proroga del carcere preventivo cui è astretto __________ è accolta.

§ Di conseguenza, la detenzione preventiva cui è astretto l’accusato viene prorogata sino al prossimo 5 luglio 2000 compreso.

2.

Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione:

- avv. __________, per sé e per l’accusato __________;

- Procuratore Pubblico dott. __________, Lugano.

giudice __________

Ultimo aggiornamento: 07.08.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 95, Art. 102, Art. 103, Art. 176 e Art. 284 — letto nella versione del 1 marzo 2000; l’atto è stato nuovamente consolidato il 15 dicembre 2000, 1 gennaio 2001, 1 febbraio 2001, 1 gennaio 2002, 1 aprile 2004, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.