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INC.2000.71203

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 06.12.2000, GIAR

N. 712.2000.3 M Lugano, 6 dicembre 2000

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sul reclamo inoltrato in data 1° / 4 dicembre 2000 da

__________

(difeso d’ufficio dalla lic. iur. __________)

avverso la decisione 28 novembre 2000, notificata a verbale, con la quale il Procuratore Pubblico dott. __________ ha disposto la sua liberazione contro versamento di una cauzione di fr. 5'000.--;

preso atto che l’accusato è stato scarcerato in data 4 dicembre 2000, con contestuale intimazione del decreto d’accusa DAC 990/2000/RI/RL emanato con procedura semplificata ex art. 207a CPP;

discendendo da quanto precede che il reclamo, legato all’entità della cauzione fissata dal magistrato inquirente per la concessione della libertà provvisoria, è divenuto privo d’oggetto e come tale va stralciato senza seguito di tassa e spese giudiziarie, né attribuzione di ripetibili al difensore a beneficio del gratuito patrocinio;

in applicazione degli artt. 280 ss. CPP

decide:

1. Il reclamo 1° / 4 dicembre 2000 di __________ è stralciato dai ruoli siccome divenuto privo d’oggetto.

2. Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

3. Non si prelevano tassa né spese di giustizia, e non vengono attribuite ripetibili.

4. Intimazione:

- lic. iur. __________, studio legale __________, con copia delle osservazioni 5 dicembre 2000 del magistrato inquirente;

- Procuratore Pubblico dott. __________, con l’incarto DAC 990/2000/RI/RL di ritorno.

giudice __________

Ultimo aggiornamento: 07.08.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 207a e Art. 280 — letto nella versione del 1 marzo 2000; l’atto è stato nuovamente consolidato il 15 dicembre 2000, 1 gennaio 2001, 1 febbraio 2001, 1 gennaio 2002, 1 aprile 2004, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.