Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

INC.2001.2311

INC.2001.2311

Rubrum

N. 23.2001.11 M Lugano, 17 maggio 2002

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

sedente per statuire sul reclamo inoltrato in data 12/13 novembre 2001 da

Banca ____________, Lugano

(patrocinata dall’avv. __________)

avverso la decisione 30 ottobre 2001, tramite la quale il Procuratore Pubblico avv. __________ ha ordinato il dissequestro di relazioni bancarie nell’ambito dell’inchiesta penale condotta contro __________ et al.;

viste le osservazioni 23 novembre 2001 dell’accusato ____________ (avv. dott. __________), 26 novembre 2001 di ____________, (avv. __________) e 14 novembre 2001 del magistrato inquirente avv. __________;

preso atto che le ulteriori parti al procedimento hanno rinunciato a presentare osservazioni;

letti ed esaminati gli atti formanti l’inc. 126/2001/ES/ES;

Fatti

in fatto:

A.

____________, in quanto sospetto autore – in correità con ____________ – di appropriazione indebita, truffa e falsità in documenti, in connessione con la gestione del conto __________ di titolarità del fu __________, è stato oggetto di una complessa istruttoria ad opera del Procuratore Pubblico avv. __________. In corso d’inchiesta, il magistrato inquirente ha posto sotto sequestro numerose relazioni bancarie, al fine di accertarne eventuale connessione con i fatti in oggetto, e più genericamente con gli accusati. Man mano che, nel prosieguo dell’inchiesta, le ipotesi di connessione sono venute meno, il Procuratore Pubblico ha proceduto al dissequestro dei beni bloccati. Una decisione 12 luglio 2001 in tal senso (in entrambi gli incc. Giar 23.2001.7 e Giar 22.2001.5, doc. 2a), impugnata dalla Banca ____________, è stata confermata da questo giudice con decisione 11 dicembre 2001 (in entrambi gli incc. Giar 23.2001.7 e Giar 22.2001.5).

B.

Qui impugnata è una nuova decisione 30 ottobre 2001 (inc. Giar 23.2001.11 doc. 2a), con la quale viene disposto il dissequestro di numerose relazioni intestate presso la reclamante a persone fisiche e giuridiche. L’impugnativa è tuttavia limitata alle relazioni n. __________ __________ (__________); n. __________ __________ Corp. (__________); n. __________ __________ Associated SA (__________); cassetta di sicurezza __________ a nome ____________ (v. reclamo 12-13 novembre 2001, inc. Giar 23.2001.11 doc. 1, pto. 8 p. 4). La reclamante eccepisce che sarebbe errato, come invece assume il magistrato inquirente nella decisione impugnata, ammettere che “sui conti delle suddette società non vi siano più averi dell’accusato” (loc. cit., pto. 9 p. 4); quanto alla cassetta di sicurezza formalmente intestata a ____________, la reclamante ribadisce che l’intestatario “agiva quale prestanome dell’accusato ____________” (loc. cit., pto. 10 p. 4). Sempre e solo in punto alla cassetta di sicurezza, inoltre, l’ordine sarebbe insufficientemente motivato (loc. cit., pti. 11 s. p. 5-6).

C.

L’accusato ____________, nelle proprie osservazioni (inc. Giar 23.2001.11 doc. 5), rinvia prima di tutto al proprio verbale 8 novembre 2001, nel quale avrebbe spiegato in termini esaustivi i fatti. A suo dire, ne emerge che è errato affermare che egli disponga di beni occulti: il conto n. __________ __________ Corp., __________, apparterrebbe ad un cliente della banca, mentre il conto n. __________ __________ Associated SA, __________, sarebbe conto di transito per operazioni che riguardano un determinato gruppo di clienti. Resterebbe unicamente il conto n. __________ __________ __________, __________, effettivamente di pertinenza dell’accusato, sul quale la banca potrebbe tuttavia far valere un diritto di ritenzione (loc. cit., p. 2). La cassetta di sicurezza intestata a ____________, infine, sarebbe di esclusiva pertinenza di quest’ultimo (ibid.).

D.

____________, dal canto suo, ribadisce che la cassetta di sicurezza sarebbe una sua “relazione personale” (v. osservazioni, inc. Giar 23.2001.11 doc. 6, pto. 3 p. 3), come si può evincere dal contenuto della medesima (loc. cit., p. 4). Contesta, inoltre, che il dissequestro della cassetta sia insufficientemente motivato, applicandosi al medesimo gli stessi argomenti addotti dal Procuratore Pubblico per il dissequestro delle altre relazioni bancarie a suo tempo bloccate poiché teoricamente riconducibili a ____________ (loc. cit., pto. 4 p. 4).

E.

Il Procuratore Pubblico spiega che le relazioni bancarie in oggetto sono state dissequestrate dopo che l’istruttoria aveva evidenziato trattarsi di conti sui quali “confluivano averi di pertinenza di clienti, relativi ad operazioni triangolari di emissione di fatture” (osservazioni, inc. Giar 23.2001.11 doc. 4 p. 1) – operazioni per le quali ____________ incassava commissioni, prelevandole direttamente dal singolo conto (ibid.). Nulla permetterebbe di affermare che i saldi sui conti dissequestrati siano di ____________ piuttosto che dei clienti della banca – tanto che la banca reclamante medesima aveva inizialmente pensato di sbloccare le medesime relazioni al fine di versare ai clienti quanto di loro spettanza (loc. cit., p. 2). Da ultimo, il Procuratore Pubblico rammenta la possibilità per la banca di bloccare internamente i conti (ibid.).

F.

Le ulteriori parti alle quali era stata intimata la decisione impugnata non si sono avvalse della facoltà di proporre osservazioni, loro offerta con ordinanza 13 novembre 2001 (inc. Giar 23.2001.3).

Considerandi

in diritto:

1.

Il primo argomento che la banca reclamante fa valere, avulso dal merito del sequestro rispettivamente dissequestro, è quello dell’insufficiente motivazione della decisione impugnata in punto allo sblocco della cassetta di sicurezza intestata a ____________ (v. reclamo, cit., pti. 11 s. p. 5-6).

La censura è immotivata: come rettamente rileva lo stesso ____________ (supra, consid. D), l’ordine è formulato in termini tali da lasciar trasparire che, se mai ____________ abbia depositato liquidità di propria pertinenza anche nella cassetta di sicurezza intestata a ____________, l’accusato l’avrebbe già prelevata, come usualmente faceva. Certo, la lettura dell’ordine non è proprio fluente, ma ciò è dovuto unicamente al fatto che l’estensore ha scelto una formulazione che si attaglia meglio ai conti bancari che non alla cassetta di sicurezza. Ciò, tuttavia, non rende la decisione impugnata priva di sufficiente motivazione.

2.

a) Pur nella rinnovata forma in vigore dal 1° agosto 1994, le norme sulla confisca penale (artt. 58 ss. CPS) ribadiscono l’obbligo di confisca di ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale ottenuto in maniera illecita: la definizione dei valori patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS riprende le previgenti dottrina e giurisprudenza (v. Niklaus Schmid, Das neue Einziehungsrecht nach Art. 58 ff. StGB, in: RPS 113 [1995], p. 321 ss., pto. 4.2.1 p. 331 e nota 45, con rinvii). Sottostanno a tale tipo di confisca ai sensi dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS anche cosiddetti valori sostitutivi (“Surrogate”, v. Schmid, cit., pto. 4.3.2, p. 334 ss.; DTF 126 I 97, consid. 3.c.bb p. 105-106). Completamente rivisto è l’istituto della confisca risarcitoria ai sensi dell’art. 59 cfr. 2 cpv. 1 CPS: essa permette al giudice (di merito) di ordinare un risarcimento in favore dello Stato (con eventuale successiva assegnazione alla parte lesa in applicazione dell’art. 60 CPS), se - pur essendo dati i presupposti per una confisca ex art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS - i valori patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS non siano più reperibili (v. Schmid, cit., pto. 4.3.1, p. 333 s.; pto. 4.3.2, p. 336) oppure debbano venir attribuiti direttamente alla parte lesa in applicazione dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 ultima frase CPS (v. Schmid, cit., pto. 4.4.1, p. 339). Infine, la misura può essere ordinata non solo nei confronti dell’autore, bensì anche di terzi che abbiano beneficiato dei proventi del reato, a meno che non trovino applicazione le eccezioni contemplate all’art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CPS (art. 59 cfr. 2 cpv. 1 ultima frase CPS; v. Schmid, cit., pto. 4.3.3, p. 336 ss.). Per non vanificare la portata di questa norma, il magistrato inquirente può ordinare il sequestro di tali beni a titolo probatorio, confiscatorio (art. 161 cpv. 1 e 2 lit. b CPP; v. Schmid, cit., pto. 6.3, p. 362) oppure risarcitorio (art. 59 cfr. 2 cpv. 3 CPS; DTF 126 I 97, consid. 3.d.aa p. 107).

b) Un ordine di perquisizione e sequestro bancario può rappresentare un attentato ai diritti personali, o causarne un pregiudizio. Come ogni misura d’inchiesta, pertanto, deve soddisfare tre presupposti sostanziali: deve poggiare sull’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, deve apparire necessario per il giudizio di merito (nel senso che deve essere connesso con l’oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti processuali e di giudizio, v. decisione 17 agosto 1998 in re E.F., inc. Giar 501.98.2 consid. 2), infine deve essere rispettoso del principio di proporzionalità (v. Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2. éd. Lausanne 1994, margin. 1441, 1454 e 1469, con rinvii). La verifica della fondatezza di questi presupposti, per il doveroso scrupolo di rispetto dei diritti individuali, deve essere costante negli incombenti dell’autorità inquirente e requirente, con sempre accresciuta esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità materiale, a partire dal sospetto all’apertura del procedimento, che va in seguito ed indilatamente approfondito con gli accertamenti probatori del caso (v., in contesto più generale, Piquerez, cit., margin. 1116 ss.).

3.

a) Va preliminarmente constatato che il dissequestro è impugnato limitatamente alle relazioni menzionate supra (consid. B): per le rimanenti relazioni, esso è definitivo ed esecutivo.

b) Quale motivo sostanziale contro il dissequestro della cassetta di sicurezza intestata a ____________, la banca reclamante si limita ad indicare che “probabilmente il dissequestro [...] è stato disposto per le ragioni che hanno indotto il PP a dissequestrare il libretto al portatore intestato al medesimo ____________; contro tale dissequestro la banca era insorta con reclamo 23 luglio 2001” (reclamo, cit., pto. 4 p. 2). Varrebbe allora quanto evidenziato in quel reclamo. “Secondo le risultanze dell’inchiesta il sig. ____________ agiva quale prestanome dell’accusato ____________, in particolare tramite la società panamense __________ Inc., società interposta in numerose movimentazioni di somme di denaro organizzate da ____________” (loc. cit., pto. 10 p. 4).

Queste motivazioni sono scarne al punto da mettere in serio dubbio la ricevibilità del reclamo; in ogni caso, sono troppo generiche e prive di concreto riscontro agli atti, per permettere di eventualmente accogliere il gravame. Infatti, come già dettagliatamente spiegato in sede di decisione 11 dicembre 2001 (inc. Giar 23.2001.7 consid. 4 p. 5-6) a proposito dell’allora avversato dissequestro di un libretto al portatore attribuibile a ____________, non solo la titolarità della cassetta parla contro l’ipotesi che vi siano depositati attivi di spettanza di ____________. In realtà, nessun elemento concreto porta a suffragare l’ipotesi sostenuta dalla banca reclamante. Essa si limita a dedurla dal fatto che ____________ parrebbe aver agito, in passato, quale prestanome di ____________. Ciò è ammesso (v. osservazioni ____________, cit., p. 2-3), ma in contesti differenti. Proprio il presunto nesso fra l’aver ____________ funto da prestanome ed il contenuto della cassetta di sicurezza è, invece, frutto di mere speculazioni, prive del benché minimo fondamento; il Procuratore Pubblico, che pur aveva sollevato l’ipotesi al fine di giustificare ulteriori accertamenti sui presunti attivi di ____________, ha dovuto poi lasciarla cadere siccome non suffragata dalle audizioni effettuate in proposito, né da altri indizi (come qui, già la citata decisione 11 dicembre 2001, consid. 4 p. 6). È ovviamente possibile che i valori che si dovessero trovare nella cassetta siano in realtà non di ____________, bensì di terzi: parlando di qualsiasi relazione bancaria è possibile ipotizzare che l’effettivo beneficiario, in barba a tutti i formulari, non sia chi dichiara di esserlo. Ma non basta, per inficiare la presunzione legale di titolarità di ____________, semplicemente ventilare tale sospetto.

c) Di conseguenza, su questo punto il reclamo va respinto, nella misura in cui fosse ricevibile.

4.

a) Se già gli argomenti addotti dalla reclamante contro il dissequestro della cassetta di sicurezza di ____________ apparivano scarni, quelli proposti contro il dissequestro delle restanti relazioni bancarie sono decisamente insufficienti. Nel merito, la banca si limita ad affermare che sarebbe errato ritenere che “sui conti delle suddette società non vi siano più averi dell’accusato” (reclamo, cit., pto. 4 p. 2 e pto. 9 p. 4): ma non spiega assolutamente perché essa giunga a tale conclusione, limitandosi invece ad allegare, senza commento e senza indicazione quo alla loro utilità, estratti aggiornati delle relazioni bancarie in oggetto (inc. Giar 23.2001.11, doc. 2b a 2d). Da ciò, l’irricevibilità – su questo punto – del reclamo.

b) Reclamo che, in ogni caso, sarebbe da respingere anche nel merito: la reclamante, infatti, non confuta l’affermazione del Procuratore Pubblico, secondo la quale l’accusato ____________ sarebbe stato solito prelevare regolarmente, e per contanti, le proprie spettanze dai conti utilizzati per le triangolazioni, dalla quale lo stesso magistrato deriva la presunzione che i saldi residui dei conti in questione (invero, poca cosa) non siano di pertinenza dell’accusato, bensì di terzi. A parte il fatto che la conclusione del Procuratore Pubblico non appare insostenibile, per essere smentita nella sostanza, la banca reclamante avrebbe dovuto proporre ipotesi alternative almeno altrettanto sostenibili, suffragate da indicazioni che ne permettessero una verifica (e, meglio ancora, da documenti) e indicando eventuali testi.

c) Nulla di tutto ciò essendo avvenuto, anche in punto al dissequestro dei tre conti bancari in oggetto il reclamo dev’essere dichiarato irricevibile, rispettivamente respinto nella misura in cui fosse ricevibile. Può allora essere lasciata indecisa l’affermazione della reclamante, secondo la quale “l’ordine impugnato dà atto che le relazioni intestate alla __________, alla __________ Investments Corporation ed alla __________ Associated sono di pertinenza del sig. ____________ [...]” (reclamo, cit., pto. 9 p. 4): l’affermazione è priva di motivazione, non suffragata da alcun documento, e comunque almeno parzialmente contestata (v. osservazioni ____________, cit., p. 2; supra, consid. C).

5.

Il reclamo, in conclusione, si appalesa infondato e – nella misura in cui fosse ricevibile – deve essere integralmente respinto, ciò che avviene con la presente decisione impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali. Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza. In applicazione dell’art. 9 cpv. 6 CPP, la reclamante è inoltre obbligata a versare ai resistenti ____________ e ____________ ripetibili commisurate all’impegno da loro profuso nella stesura delle rispettive osservazioni; non sono invece riconosciute ripetibili alle altre parti, che hanno rinunciato a proporre osservazioni.

* * *

Per i quali motivi,

in applicazione degli artt. 58 ss. CPS; 9 cpv. 6, 161 ss., 280 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP

d e c i d e :

1.

Nella misura in cui sia ricevibile, il reclamo 12/13 novembre 2001 inoltrato dalla Banca ____________, Lugano, contro la decisione di dissequestro 30 ottobre 2001 del Procuratore Pubblico è respinto.

§ Di conseguenza, è integralmente confermata la decisione di dissequestro 30 ottobre 2001.

2.

La tassa di giustizia di fr. 400.— e le spese di fr. 100.—, in tutto fr. 500.—, sono poste a carico della reclamante soccombente. A titolo di ripetibili, quest’ultima rifonderà ai resistenti ____________ e ____________ l’importo di fr. 250.— cadauno.

3.

Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello, entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione:

- avv. __________, per sé e per la reclamante, con copia delle osservazioni di ____________, di ____________ e del Procuratore Pubblico;

- avv. dott. __________, per sé e per l’accusato resistente ____________, con copia delle osservazioni di ____________ e del Procuratore Pubblico;

- avv. __________, per sé e per l’accusato ____________;

- avv. __________, per sé e per ____________, con copia delle osservazioni dell’accusato ____________ e del Procuratore Pubblico;

- Procuratore Pubblico avv. __________, con copia delle osservazioni di ____________ e di ____________.

giudice __________

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 58 — letto nella versione del 1 aprile 2002; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2002, 1 ottobre 2002, 1 aprile 2003, 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 marzo 2004, 1 aprile 2004, 1 luglio 2004, 1 agosto 2004, 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 2, Art. 9, Art. 161 e Art. 284 — letto nella versione del 1 gennaio 2002; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2004, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.