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INC.2004.30102

Libertà provvisoria

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 13.01.2006, GIAR

Titolo:

Libertà provvisoria

INCOMPETENZA

art. 279 CPP-TI

Incarto n.

INC.2004.30102

Lugano

27 febbraio 2006

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Ursula Züblin

sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 12 gennaio 2006 da

__________

premesso che per l'emanazione della decisione, visto l'esito, non è necessario assegnare ad altre Autorità un termine per le osservazioni, rispettivamente visionare l’incarto di riferimento, bastando gli atti già in possesso di questo ufficio;

considerato in fatto ed in diritto che:

- con sentenza contumaciale 31 agosto 2005 __________ è stato condannato dalla Corte delle assise correzionali di Lugano alla pena di 16 mesi di detenzione (ad 3.1);

- in data 12 gennaio 2006 __________ si è presentato al Penitenziario cantonale La Stampa per scontare la pena inflittagli;

- con l'istanza qui in esame __________ chiede di essere immediatamente posto in libertà provvisoria: rileva di avere in pari data inoltrato istanza di revoca della sentenza contumaciale ex art. 316 cpv. 1 CPP e che pertanto sarebbe data la competenza di questo ufficio, trovandosi __________ in una situazione parificabile a quella che sarebbe la sua dopo il deposito dell'atto di accusa, ma prima del dibattimento ordinario;

- in concreto, l'istante si trova in stato di detenzione in esecuzione della sentenza di condanna 31 agosto 2005 e per decisione della SEPEM;

- ne consegue che non ci si trova quindi confrontati con un caso di cui all'art. 108 CPP e che pertanto non è data la competenza di questo ufficio (cfr. anche art. art. 279 CPP);

- l'istanza deve quindi essere dichiarata irricevibile per incompetenza di questo ufficio;

P.Q.M.

visti gli art. 108, 316 e 279 CPP,

decide:

1. L'istanza é irricevibile.

2. Non si prelevano tasse e spese di giudizio.

3. Intimazione:

giudice Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 108, Art. 279 e Art. 316 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.