Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

INC.2006.29403

Istanza di dissequestro

Rubrum

Incarto n.

Lugano

20 aprile 2007

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Ursula Züblin

sedente per statuire sull'istanza di dissequestro presentata il 30 marzo 2007 al Tribunale penale cantonale e girata per competenza a questo ufficio con scritto 2 aprile 2007 da

nell'ambito del procedimento penale a suo carico di cui all'ACC. __________ emanato il 17 novembre 2006 dal Procuratore pubblico Mario Branda;

viste le osservazioni 16 aprile 2007 del Procuratore pubblico e del coaccusato, entrambi concludenti per la reiezione dell'istanza;

letti ed esaminati gli atti messi a disposizione di questo giudice di cui all'inc. ACC. __________;

ritenuto e considerato,

in fatto ed in diritto

che:

- nell'ambito del procedimento penale a carico di __________ per titolo di infrazione aggravata alla LStup e infrazione alla LArm e di __________ per titolo di infrazione e contravvenzione __________, il Procuratore pubblico ha tra l'altro disposto il sequestro di vari oggetti;

- il 17 novembre 2006 il Procuratore pubblico firmava il rinvio a giudizio di __________ e __________ davanti alla Corte delle Assise correzionali di __________ (ACC. __________);

- con lettera 30 marzo 2007 __________ per il tramite del proprio legale ha chiesto il dissequestro della merce indicata nella fattura n. __________ emessa il 10 febbraio 2006 dalla __________, a suo dire ancora sotto sequestro, in quanto di esclusiva pertinenza della convivente dell'accusato, che avrebbe pure provveduto al saldo della fattura, rispettivamente trattandosi di oggetti non di rilevanza penale;

- in sede di osservazioni il Procuratore pubblico ed il coaccusato si sono entrambi opposti all'accoglimento della richiesta di dissequestro;

- l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 359);

- in materia di sequestro, nel lasso di tempo che intercorre tra l’emanazione dell’atto di accusa e l’apertura del dibattimento, la CRP (30.7.2002 in re B, inc. 60.2002.00174) ha constatato un “vuoto legislativo” e l’ha colmato assegnando tale competenza al GIAR. Non v’è ragione perché quanto detto dalla CRP nella sentenza citata non valga anche in tema di dissequestro. Di conseguenza questo giudice ha riconosciuto la sua competenza per decidere (comunque e sempre in via incidentale) istanze di dissequestro presentate dopo l’emanazione dell’atto d’accusa e prima dell’apertura del dibattimento (un chiarimento tra le varie autorità coinvolte ha confermato questa conclusione; cfr. decisione 14 ottobre 2003, doc. 12, inc. GIAR 268.1997.2);

- questo giudice è dunque competente ad esaminare l’istanza 30 marzo 2007, trattandosi di istanza giunta dopo l’emanazione dell’atto d’accusa e prima dell’apertura del dibattimento;

- in concreto, come a giusta ragione il Procuratore pubblico ha evidenziato in sede di osservazioni, gli oggetti sequestrati sono quelli elencati nel rapporto di polizia 27 luglio 2006 a p. 5-7 e nell'istanza qui in esame non si fa riferimento a questo elenco per indicare quali oggetto dovrebbero essere dissequestrati, ma unicamente a quelli indicati nella fattura n. __________ della __________, né peraltro i due elenchi corrispondono, ciò che impedisce di stabilire quali oggetti sequestrati sarebbero eventualmente di spettanza della signora __________: già per questo motivo l'istanza deve essere respinta;

- inoltre, dall'elenco degli oggetti sequestrati (cfr. p. 5-7 rapporto di polizia 27 luglio 2006), risulta che trattasi principalmente di oggetti destinati alla preparazione e al consumo di stupefacenti, rispettivamente di diverse armi, quindi di oggetti collegati con i reati di cui è accusato __________;

- il mantenimento del sequestro appare dunque necessario per salvaguardare mezzi di prova, che sono peraltro passibili di confisca (art. 69 ss. CP), non sussistendo alcun valido motivo perché questo giudice proceda ad un dissequestro, anche solo parziale, di quanto ancora sotto sequestro, dovendo essere salvaguardate le competenze del giudice del merito;

- l’istanza è conseguentemente respinta, con la presente decisione suscettibile di gravame alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP), senza carico di tassa e di spese giudiziarie e senza assegnazione di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti i citati articoli di legge,

decide:

1.

L’istanza è respinta.

2.

Non si prelevano nè tassa nè spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione (con copia delle osservazioni presentate dalle parti):

giudice Ursula Züblin

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 69 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 161 e Art. 284 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.