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INC.2009.9901

Parte civile - Rifiuto costituzione parte civile

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 09.03.2009, GIAR

Titolo:

Parte civile - Rifiuto costituzione parte civile

PARTE CIVILE

art. 69 CPP-TI art. 280ss CPP-TI

Incarto n.

INC.2009.9901

Lugano

9 marzo 2009

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Ursula Züblin

sedente per statuire sul reclamo presentato il 19/20 febbraio 2009 da

__________, __________

contro

la decisione 4 febbraio 2009 con la quale il Procuratore pubblico Monica Galliker gli ha rifiutato la costituzione di parte civile nel procedimento di cui all’inc. MP __________;

viste le osservazioni 2 marzo 2009 del Procuratore pubblico, concludenti per la conferma della decisione impugnata;

visto l’incarto MP __________;

ritenuto e considerato,

in fatto ed in

diritto

1.

A seguito della denuncia, con contestuale costituzione di parte civile, presentata il 12 ottobre 2008 da __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale nei confronti di __________ per i reati di infrazione alla LADI ed infrazione alla LAVS.

2.

Con decisione 4 febbraio 2009 il Procuratore pubblico ha negato a __________ la costituzione di parte civile, in quanto danneggiato soltanto indirettamente dai reati ipotizzati non essendo avente diritto economico del bene patrimoniale tutelato dagli art. 105 LADI e 68 LAVS.

3.

Ha fatto seguito il reclamo 19 febbraio 2009, con il quale __________ si riconferma nella sua richiesta di costituzione di parte civile. In particolare, egli sostiene di essere stato leso direttamente dall’agire della moglie e meglio “1. Gli alimenti che io ho dovuto pagare alla moglie calcolati senza considerare il suo reddito dal lavoro “nero. 2. La sottrazione di metà dei contributi a carico della moglie e dei suoi datori di lavoro che spettano a me per tutti gli anni di matrimonio (compresi quelli dal 1.11.2002 e fino a crescita in giudicato del divorzio).

4.

In sede di osservazioni il Procuratore pubblico si è riconfermato nella decisione impugnata con argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, nel seguito.

5.

Il reclamo, introdotto entro il termine di 10 giorni dall’intimazione (per posta), è tempestivo. La reclamante, destinataria della decisione impugnata, è legittimata a presentare reclamo.

6.

Per il diritto procedurale del Cantone Ticino è abilitata a costituirsi parte civile “ogni persona danneggiata moralmente o materialmente da un reato” (art. 69 cpv. 1 CPP; v. anche DTF 21 dicembre 1993 in re T. [Inc. 1P/567. 1993], consid. 2b p. 8). Secondo il Tribunale federale, che ha esaminato le corrispondenti norme del Canton __________ tenendo conto della regolamentazione della questione in altri Cantoni, è da considerarsi parte lesa (con facoltà di costituirsi parte civile) il titolare del bene giuridico che la norma sostanziale concretamente applicabile intende essenzialmente tutelare (DTF 120 Ia 220, consid. 3b p. 223, con rinvii). “Secondo la dottrina e la giurisprudenza può costituirsi parte civile solo la persona fisica o giuridica attualmente, direttamente e personalmente lesa nel suo bene giuridico” (Rusca, Salmina, Verda, Commento del CPP, Lugano 1997, nota 1 ad art. 69 CPP, con rinvii).

Questa interpretazione dell’art. 69 cpv. 1 CPP è confortata dalla genesi del medesimo: esso riprende infatti l’art. 64 cpv. 1 CPP nella versione del 23 settembre 1992, che a sua volta aveva ripreso il tenore letterale della medesima norma nella versione del 1941 (v. Messaggio aggiuntivo 20 marzo 1991 concernente la revisione totale del CPP 1941, ad art. 61 Prog., p. 100 nota 1), per cui torna di soccorso la giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello sul vecchio diritto (v. Rusca, Salmina, Verda, loc. cit., nota 5). In particolare, il danno di chi vuole costituirsi parte civile deve essere diretto, anche se ciò non emerge esplicitamente né dalla norma medesima, né dai lavori preparatori (v. Rusca, Salmina, Verda, loc. cit., nota 3).

Il concetto di danno diretto è inscindibilmente legato alla fattispecie giuridica applicabile: solo il titolare del bene giuridico protetto da una determinata norma può farlo valere (v. Schmid, loc. cit., margin. 503). “In caso di violazione di norme penali che difendono interessi collettivi (si pensi ai reati di falso documentale o contro i doveri d’ufficio), sono da considerare danneggiati e legittimati a costituirsi parte civile coloro che sono stati effettivamente lesi nei loro diritti da tali delitti, sempre che il pregiudizio patito sia conseguenza diretta dell’azione delittuosa” (Rusca, Salmina, Verda, nota 5 ad art. 69 CPP, con rinvii).

Non è sufficiente, invece, un danno indiretto, quand’anche di natura patrimoniale: non potranno costituirsi parte civile le assicurazioni chiamate a risarcire il danno patito dalla vittima, né i creditori o cessionari della vittima medesima (v. Schmid, loc. cit., margin. 505 e nota 104 ibid.; Rusca, Salmina, Verda, loc. cit., nota 4, che attribuiscono tale conseguenza non tanto all’assenza di un danno diretto, quanto al fatto che tali terzi non sono lesi personalmente), più in generale la persona surrogata nei diritti della parte lesa ex lege o ex contractu (come qui, testualmente, Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2ème éd. Lausanne 1994, margin. 1618; Rusca, Salmina, Verda, op. cit., nota 4 ad art. 69 CPP; sic, nella citata decisione 25 marzo 1998, consid. 4d, in: Rep. 131 [1998] n. 101 p. 332). Vittima, e dunque parte civile, può essere anche una persona giuridica; in tal caso, i suoi partecipanti, azionisti o simili non sono direttamente parte lesa (Schmid, loc. cit., margin. 504 e nota 103; Piquerez, loc. cit.; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. Aufl. Basel/Genf/München 2002, § 38 margin. 3 in fine).

Val la pena ricordare che l'espressione "danneggiata moralmente o materialmente" contenuta nel CPP, non è riducibile al solo danno patrimoniale e che “l’interpretazione del concetto di danno, in particolare di danno morale, non deve essere troppo restrittiva” (cfr. CRP 304/89 del 7.12.1989 in re V.I.SA).

7.

Come evidenziato sopra, è leso personalmente (e direttamente) dal reato chi lo subisce in prima persona: in altre parole, determinante è l’esistenza di un danno personale diretto ed attuale sia nel caso in cui il bene giuridico tutelato dalle norme pretese lese sia di natura individuale sia nel caso in cui il bene giuridico tutelato dalle norme pretese lese sia di natura collettiva (Rusca, Salmina, Verda, op. cit., n. 4 e 5 ad art. 69 CPP), .

In concreto, i reati oggetto del procedimento a carico di __________ sono quelli di cui all’art. 105 cpv. 1 LADI (secondo cui è punibile chiunque, mediante indicazioni inveritiere o incomplete o in altro modo, ottiene indebitamente per sé o per altri una prestazione assicurativa) e all’art. 68 cpv. 1 LAVS (secondo cui è punito chiunque, mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene per sé o per altri una prestazione a norma di legge che non gli spetta). In particolare, dalla denuncia inoltrata da __________ emerge che la denunciata avrebbe usufruito delle indennità di disoccupazione al 50% per il periodo 1 novembre 2002-31 ottobre 2003, svolgendo nel contempo un’attività lavorativa in ragione di alcune ore mensili e percependo un importo medio di fr. 300.-- mensili, senza informare la cassa di tale guadagno, incassato dalla cassa disoccupazione gli assegni per i figli senza averne diritto, rispettivamente che avrebbe richiesto all’istituto delle assicurazioni sociali, ottenendoli, gli assegni integrativi a favore dei figli, importi che non le spettavano (e che peraltro sembrerebbero essere stati restituiti).

E’ evidente che il denunciante non può essere ritenuto titolare del bene giuridico che le suddette norme intendono tutelare e quindi neppure essere ritenuto direttamente leso dai reati ipotizzati, ciò che esclude la sua qualità di parte civile. Infatti, come evidenziato sopra, ove i diritti sono asseritamente patrimoniali, può costituirsi parte civile unicamente l’avente diritto economico dei beni direttamente oggetto di reato, ad esclusione di terzi.

Del resto, i contributi alimentari versati da __________ ad __________ sono stati fissati dal Pretore con decreto 17 febbraio 2004 (con effetto a far tempo dal 1 aprile 2003), nel quale veniva effettuata una stima prudenziale del potenziale reddito mensile medio di __________ “a prescindere da qualsiasi considerazione relativa ai presunti redditi che la moglie avrebbe percepito o percepirebbe tuttora con attività di aiuto domestico dichiarate al fisco o meno” (cfr. ad 4.2.2).

Appare quindi difficile sostenere che, a causa del fatto che la denunciata avrebbe omesso di dichiarare quanto percepito con il lavoro “in nero”, __________ avrebbe versato contributi alimentari in maniera maggiore. In ogni caso anche se così fosse (stato) - per il periodo dal novembre 2002 al 1 aprile 2003 - si tratterebbe comunque di un danno derivato indirettamente dai reati di cui agli art. 105 LADI e 68 LAVS.

Per quanto concerne l’agire di __________ in relazione agli assegni per i figli - i contributi alimentari “assegni famigliari compresi” sono stati fissati dal Pretore con decreto 17 febbraio 2004 a partire dal 1 aprile 2003 (ad 1.1.), mentre che gli assegni integrativi, dagli atti sembrerebbe evincersi in fase di restituzione e/o già restituiti dalla denunciata -, non è ravvisabile alcun danno diretto e/o indiretto per il denunciante.

La decisione impugnata deve quindi essere confermata, con la presente decisione definitiva a livello cantonale. La tassa e le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 68 LAVS e 105 LADI, 69, 280, 284 CPP,

decide

1.

Il reclamo presentato il 19/20 febbraio 2009 da __________ è respinto.

2.

La tassa di giustizia, fissata in FRS 200.--, e le spese, fissate in FRS 50.--, sono poste a carico del reclamante.

3.

La presente decisione è definitiva

4.

Intimazione:

giudice Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 64 e Art. 69 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza, Art. 105 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 giugno 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 16 luglio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 luglio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 26 settembre 2020, 1 gennaio 2021, 20 marzo 2021, 1 luglio 2021, 18 dicembre 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2025, 27 settembre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, Art. 68 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 giugno 2009, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 16 luglio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2015, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 giugno 2019, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.