Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

30.2008.47

Ricorso intempestivo. Irricevibile. Il ricorrente, interpellato, rimane silente

Rubrum

Raccomandata

Incarto n.

ir/td

Lugano

13 novembre 2008

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 27 ottobre 2008 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 19 settembre 2008 emanata da

Cassa CO 1

in materia di contributi AVS

considerato, in fatto ed in diritto

- che la Cassa CO 1 ha fissato, mediante decisione 25 luglio 2008,i contributi personali dovuti da RI 1 per il 2003, 2004, 2005 e 2006;

- che RI 1 si è opposto a tali decisioni con scritto del 3 settembre 2008 contestando lo svolgimento di attività indipendente;

- che il 19 settembre 2008 la CO 1 ha emesso una decisione su opposizione indicando di avere fissato gi importi dovuti sulla scorta delle decisioni di tassazione;

- che l'amministrazione ha quindi confermato il provvedimento oggetto d'opposizione;

- che RI 1, per quanto accertato da questo Tribunale Cantonale delle assicurazioni (doc. 1/13), ha ritirato l'invio raccomandato il successivo 23 settembre 2008;

- che il 27 ottobre 2008 l'assicurato ha impugnato il provvedimento trasmettendo il suo ricorso direttamente alla CO 1 che lo ha fatto pervenire al Tribunale cantonale delle assicurazioni;

- che palesandosi tardivo il ricorso, siccome inoltrato dopo la scadenza del termine di 30 giorni fissato dalla LPGA all'art. 60, il giudice delegato ha formalmente - in applicazione di costante prassi - interpellato il ricorrente al fine di potersi esprimere sull'apparente ritardo;

- che RI 1 ha lasciato trascorrere senza seguito il termine concessogli con lo scritto 30 ottobre 2008;

- che dagli atti emerge che la decisione su opposizione è stata effettivamente inviata mediante invio raccomandato il 19 settembre 2008 e ritirata il successivo 23 settembre. Il termine per l'inoltro del ricorso scadeva il 23 ottobre 2008 e doveva essere consegnato alla Posta al più tardi quel giorno. Il ricorso di RI 1 è invece datato 27 ottobre 2008 ed appare tardivo, per tale motivo l'impugnativa è irricevibile;

- non si prelevano tasse e spese;

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.

Il ricorso 27 ottobre 2008 formulato da RI 1, __________, avverso la decisione su opposizione 19 settembre 2008 della CO 1 è irricevibile.

2.

Non si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

3.

Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti