Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

31.2008.7

Domanda di revisione dichiarata irricevibile in quanto presentata contro la STCA non ancora cresciuta in giudicato. Trasmissione degli atti al TF per competenza

Rubrum

Raccomandata

Incarto n.

BS

Lugano

2 aprile 2008

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla domanda di revisione della STCA 20 marzo 2008 in relazione al ricorso 3 agosto 2007 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 3 luglio 2007 emanata da

in relazione alla fallita

Cassa CO 1

in materia di art. 52 LAVS

FA 1, __________

considerato in fatto ed in diritto

che - con sentenza 20 marzo 2008 (intimata lo stesso giorno) il TCA ha respinto il ricorso 3 agosto 2007 di RI 1 contro la decisione su opposizione 3 luglio 2007 mediante la quale la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha chiesto al ricorrente il risarcimento del danno di
fr. 85'153,20 subito a seguito del mancato pagamento degli oneri sociali da parte della __________ e della succursale di __________ (inc. 31.2007.16);

- con scritto 27 marzo 2008 il ricorrente, sostenendo una violazione del diritto di essere sentito, ha chiesto la revisione della succitata STCA facendo presente quanto segue:

" (...)

Con scritto raccomandato 14 marzo 2008 da me ricevuto il 17 marzo venivo invitato a presentare le mie osservazioni entro il termine di 10 giorni alla lettera 5 marzo 2008 della Cassa di compensazione.

Senza attendere lo spirare del termine impostomi questo Tribunale ha emesso, per il tramite del suo vicepresidente, la risposa al mio suddetto ricorso. (...)" (Doc. I)

- in effetti, con ordinanza 14 marzo 2008 questo Tribunale ha trasmesso per conoscenza al ricorrente (ex amministratore unico della FA 1 e della succursale di __________) lo scritto 12 marzo 2008 della Cassa contenente lo specchietto riassuntivo relativo all’evoluzione dei pagamenti degli oneri sociali dovuti dalle succitate ragioni sociali, assegnando nel contempo un termine di 10 giorni per presentare eventuali osservazioni (XI, inc. 31.2007.16). La STCA 20 marzo 2008 è stata intimata a termine non ancora scaduto;

- l'art. 61 cpv. 1 lett. i LPGA dispone che le decisioni (del tribunale cantonale delle assicurazioni) devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto;

- ai sensi dell'art. 14 lett a delle Legge di procedura per le cause davanti al TCA (LPTCA) contro le decisioni del TCA è ammessa la revisione se, segnatamente, sono stati scoperti dei fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;

- la revisione processuale, a cui il citato art. 14 LPTCA fa riferimento, è un rimedio di diritto straordinario contro decisioni cresciute in giudicato del tribunale (Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zurigo 1999, § 29 n. 2, pag. 223; cfr. anche DTF 119 V consid. 3a pag. 184);

- nella fattispecie in esame la sentenza in oggetto, essendo stata intimata il 20 marzo 2008, non è divenuta definitiva poiché il termine di 30 giorni per presentare ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 62 LPGA in relazione agli artt. 82 ss, 100 cpv. 1 LTF) non è ancora trascorso e quindi la domanda di revisione è da dichiarare irricevibile;

- l'istanza dev’essere invece considerata come ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 82 ss. LTF). Infatti, il ricorrente può far valere una violazione del diritto federale (art. 95 cpv. 1 lett. a), che include anche i diritti fondamentali costituzionali, tra cui il diritto di essere sentito ex art. 29 cpv. 2 Cost. (Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008, art. 95, n. 47, pag. 940);

- ne consegue che gli atti sono inviati al Tribunale federale, Lucerna, per competenza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La domanda di revisione è irricevibile.

2.- Gli atti sono trasmessi per competenza di giudizio al Tribunale federale, Lucerna.

3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, , entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 82 e Art. 100 — letto nella versione del 1 aprile 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 29 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 30 novembre 2008, 17 maggio 2009, 27 settembre 2009, 29 novembre 2009, 7 marzo 2010, 28 novembre 2010, 1 gennaio 2011, 11 marzo 2012, 23 settembre 2012, 3 marzo 2013, 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.
  • Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, Art. 61 e Art. 62 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 ottobre 2019, 1 gennaio 2021, 18 giugno 2021, 10 novembre 2021, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2024.