Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

33.2002.40

33.2002.40

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 33.2002.40

Data decisione, Autorità: 02.09.2002, TCA

RACCOMANDATA

Incarto n.

33.2002.00040

ir/gm

Lugano

2 settembre 2002

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

visto il ricorso del 4 luglio 2002 interposto da

__________

contro

la decisione del 24 giugno 2002 emanata da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,

in materia di prestazioni complementari

letti ed esaminati gli atti;

visto in particolare lo scritto della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 14 agosto 2002 una nuova decisione con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;

ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;

ritenuto che comunque anche il ricorrente, con scritto 22 agosto 2002 (cfr. doc. _), ha comunicato il ritiro del ricorso aderendo alla nuova decisione della cassa;

rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;

decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;

2. non si percepiscono né tasse né spese;

3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Ivano Ranzanici

Ultimo aggiornamento: 07.08.2026

| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster