Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

34.2016.28

Art. 73 LPP; competenza territoriale; negata nel caso concreto

Rubrum

Raccomandata

Incarto n.

rg/gm

Lugano

12 dicembre 2016

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 5 settembre 2016 di

AT 1

rappr. da: RA 1

contro

CV 1

in materia di previdenza professionale

considerato in fatto e in diritto

che - __________, assicurato ai fini previdenziali alla CV 1 (di seguito: CV 1) quale dipendente della __________ a far tempo dal 1. gennaio 2012 (cfr. IX/1), è deceduto in data 10 luglio 2015 (cfr. doc. E);

- AT 1, asseritamente compagna convivente di __________ dal 1999 (cfr. petizione), nel settembre 2015, unitamente al figlio minorenne comune __________, ha presentato a CV 1 una domanda di prestazioni per superstiti (rendita per conviventi e per orfani; doc. B);

- con comunicazione 29 ottobre 2015 CV 1 ha riconosciuto a __________ il diritto ad una rendita per orfani (doc. C);

- stante, invece, il rifiuto di CV 1 a riconoscere il diritto a prestazioni per superstiti a AT 1, con la petizione in oggetto quest’ultima chiede la condanna dell’istituto di previdenza dell’ex compagno al versamento di una rendita per partner convivente pari a fr. 3'534.25 mensili a contare dal 1. agosto 2015;

- con la risposta di causa – dando seguito in particolare alla richiesta del giudice delegato volta a sapere dove l’assicurato __________ ha svolto la propria attività lavorativa alle dipendenze della __________ (cfr. II) – l’istituto di previdenza convenuto ha comunicato che “__________era impiegato presso le __________ e di conseguenza presso l’__________”, che “il contratto di lavoro è stato stipulato tra il sig. __________ e «__________ »…” e che “il datore di lavoro aveva firmato il contratto a __________”, postulando di conseguenza la non entrata nel merito della petizione per carenza di competenza territoriale;

- il 10 novembre 2016 il giudice delegato ha chiesto a CV 1 di precisare dove __________ ha svolto la propria attività lavorativa;

- con scritto 15 novembre 2016 l’ente previdenziale convenuto ha prodotto copia del contratto (di diritto pubblico) di lavoro tra la __________ e __________ (doc. IX/1)

- a norma dell’art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza cantonale. L'art. 73 cpv. 3 LPP stabilisce che il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicu-rato fu assunto. Decisivo per stabilire il luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto è il luogo dove l’assi-curato era assunto oppure era effettivamente attivo al momento in cui il rapporto di lavoro – e previdenziale – si è estinto, rispettivamente nell’istante in cui la prestazione di libero passaggio è divenuta esigibile (SZS 1994 p. 460; STCA 34. 2009.41 del 3 maggio 2010);

- quale presupposto processuale la competenza territoriale de-ve essere esaminata d’ufficio (Locher, Grundriss des Sozial-versicherungsrechts, 2003, p. 477; Zünd/Pfiffner Rauber (Hrsg.), Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Kommentar, 2009, § 9 n. 8);

- l’art. 73 cpv. 3 LPP è una norma imperativa e di conseguenza non è possibile derogarvi mediante una convenzione di proroga di foro (DTF 133 V 490 consid. 3.4 con riferimenti; l’art. 104 del Regolamento quadro di previdenza di Publica del 26 marzo 2015 [doc. D] prevede del resto il medesimo foro alternativo;

- quale dipendente della __________ a far tempo da gennaio 2012, l’attore, come accennato, è stato assicurato ai fini previdenziali alla CV 1 avente sede a __________ (cfr. estratto RC informatizzato agli atti; cfr. anche art. 2 cpv. 2 LF sulla CV 1 [RS 172.222.1]);

- __________, come visto, è stato assunto con contratto di lavoro di diritto pubblico dalla __________ quale __________ nelle F__________ (cfr. contratto di lavoro sub doc. IX/1). Il contratto di lavoro prevedeva quale luogo di lavoro __________ (art. 1), circostanza, questa, rimasta incontestata da parte dell’attrice, la quale – asseritamente convivente dell’assi-curato sin dal 1999 – parimenti nulla ha osservato in relazione a quanto precisato nel contratto (trasmessole in copia dal Tribunale per osservazioni; cfr. X) quo ad un eventuale successivo cambiamento del luogo di lavoro (”Auf Grund des Einsatzes kann ein neuer Arbeitsort zugewiesen werden”, art. 1);

- risulta quindi che l’istituto di previdenza convenuto non ha se-de nel Cantone Ticino, né che questo sia stato il luogo dell’a-zienda presso cui __________ nel periodo determinante è stato assunto ai sensi dell’art. 73 cpv. 3 LPP;

- la competenza territoriale dello scrivente TCA a conoscere il merito della vertenza deve di conseguenza essere negata, nessuno dei fori alternativi di cui all’art. 73 cpv. 3 LPP risultando nella specie dato;

- la petizione deve pertanto essere dichiarata irricevibile;

- conformemente al principio generale valido anche nell’ambito delle assicurazioni sociali, l’autorità incompetente, sia che si tratti di procedura di ricorso o di procedura d’azione, deve tra-smettere d’ufficio la vertenza a quella competente (Pratique VSI 1995 p. 199; STFA B 10/02 del 19 novembre 2002 e H 363/99 del 25 gennaio 2000; Locher, op. cit., p. 477; Rüedi, Allgemeine Rechtsgrundsätze des Sozialversicherungspro-zesses, FS Koller 1993, pp. 459s; Zünd/Pfiffner Rauber (Hrsg.), op. cit., § 2, n. 14, § 9 n. 8).

Si giustifica pertanto la trasmissione degli atti al __________, quale tribunale della sede di parte convenuta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La petizione è irricevibile per carenza di competenza territoriale.

2.- Gli atti vengono trasmessi al __________, per ragione di competenza.

3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, Art. 73 — letto nella versione del 1 gennaio 2015; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 26 settembre 2020, 1 gennaio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 26 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 gennaio 2025.