Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

34.2021.15

Azione creditoria (petizione) dell'istituto di previdenza contro il datore di lavoro (DL) che non ha versato i controbuti LPP (art. 66 LPP). Petizione accolta con contestuale rigetto definitivo dell'opposizione (art. 79 LEF)

Rubrum

Raccomandata

Incarto n.

rg/gm

Lugano

11 agosto 2021

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 20 aprile 2021 di

AT 1

contro

CV 1

rappr. da: RA 1

in materia di contributi della previdenza professionale

considerato in fatto e in diritto

1.1 Con la petizione in oggetto la fondazione attrice postula la condanna della società convenuta, quale datrice di lavoro, al pagamento – per contributi della previdenza professionale rimasti insoluti – di fr. 79'209.70 oltre interessi al 5% dal 1. giugno 2020, nonché delle “spese regolamentazione di esecuzione e altri costi”. Chiede altresì il rigetto dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________ (recte: __________; cfr. doc. A/10) dell’UE di __________ con protesta di tasse spese e ripetibili.

1.2 Con la risposta di causa parte convenuta, rappresentata dall’avv. RA 1, contesta “prudenzialmente” il calcolo dei contributi relativi al 2019 e al 2020 sostenendo che:

" (…)

a.

Riguardo all'anno 2019 si conferma che i seguenti dipendenti hanno prestato lavoro presso CV 1 nei seguenti periodi:

- __________ 1 dicembre 2018 - 31 maggio 2019

- __________ 1 maggio 2017 - 31 maggio 2019

- __________ 1 dicembre 2017 - 30 aprile 2019

- __________ 13 maggio 2019 - 12 giugno 2019

- __________ 15 ottobre 2018 - 31 marzo 2019

Non si comprende il calcolo effettuato dalla Spettabile Fondazione AT 1 per la Signora __________. In particolare la sua "Uscita" è registrata nella tabella per il 26 marzo 2019 al posto che il 31 marzo 2019.

b.

Riguardo all'anno 2020 si conferma che le persone assunte all'inizio dell'anno risultavano essere:

- __________ e

Dal momento che dalla tabella di cui al documento 5 emerge che il conteggio per tutti i collaboratori è stato effettuato per il periodo dal l gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 senza indicare alcuna "Uscita" - come invece effettuato per l'anno 2019. Si segnala che nel corso dell'anno due collaboratori il Signor __________ e la Signora __________, hanno ricevuto la disdetta del contratto di lavoro. Il loro obbligo di prestare attività lavorativa presso la società è venuto, dunque, meno in data 31 ottobre 2020 e non il 31 dicembre 2020.

Prove: (C) disdetta contratto di lavoro Signora __________

(D) disdetta contratto di lavoro Signor __________ (…)” (V)

1.3 In replica la fondazione attrice si è riconfermata nella propria domanda di giudizio facendo presente che “Riguardo la signora __________ le facciamo notare che ci è stata comunicata dall’a-zienda stessa con firma anche dell’assicurata l’uscita al 25.03. 2019, dunque noi abbiamo semplicemente elaborato quello comunicatoci dall’azienda. Riguardo le uscite dei collaboratori nel 2020 le facciamo notare che il nostro contratto è stato disdetto al 31.05.2020. È quindi irrilevante se l’uscita di un collaboratore è stata dopo il 31.05.2020, visto che a partire dal 01.06.2020 tutti i collaboratori non sono più assicurati da noi a prescindere” (VII).

Con osservazioni 20 luglio 2021 parte convenuta si è riconfermata nelle proprie argomentazioni esposte in risposta di causa.

2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà del-l’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG.

2.2 L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retro­attivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del paga­mento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve es-sere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pre­tendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono struttu-rare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.

2.3 Nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).

2.4

2.4.1 Nel caso di specie la pretesa attorea appare sufficientemente so-stanziata e documentata.

Le persone assicurate, l'obbligo contributivo, le modalità di finanziamento, calcolo, fatturazione e versamento dei contributi sono disciplinati in particolare all’art. 10 del Contratto d'adesione (doc. A/1; cfr. anche art. 6 per gli interessi sui conti contributi), agli artt. 2.1, 3, 5 del Regolamento di previdenza (doc. A/3) e nel Piano di previdenza (doc. A/4). In particolare i premi, il cui intero versamen-to incombe al datore di lavoro, si compongono dell'accredito di vecchiaia, del premio di rischio e delle spese accessorie LPP (art. 66 cpv. 2 LPP; cfr. Contratto d'adesione e Piano di previdenza).

Dagli atti di causa emerge che il calcolo dei contributi previdenziali (sino alla disdetta del contratto) e gli interessi (passivi) dovuti dalla convenuta è stato eseguito secondo le disposizioni legali e regola-mentari, tenuto conto del salario coordinato LPP, delle persone assicurate, dei salari erogati. Il calcolo dei contributi rimasti insoluti si fonda su questi elementi e su quelli precedentemente esposti e risulta sufficientemente sostanziato.

2.4.2 Parte convenuta contesta il calcolo dei contributi asseverando come la dipendente __________ abbia prestato lavoro sino al 31 mar-zo 2019 e non sino al 26 marzo 2019 (come indicato nel conteggio prodotto dalla fondazione) e come inoltre i dipendenti __________ e __________ abbiano prestato attività lavorativa sino al 31 ottobre 2020 rispettivamente sino al 31 dicembre 2020.

Gli argomenti addotti dalla società convenuta – che per altro si li-mita a postulare la conferma dell’opposizione al PE __________ del-l’UE di __________ quando la lite ha per oggetto principalmente la richiesta della fondazione attrice di condanna al pagamento da par-te della società convenuta dell’importo sopra indicato (cfr. supra consid. 1.1) – non hanno pregio.

Come evidenziato nelle more della presente procedura dalla parte attrice, la dipendente __________, come risulta inequivocabilmente dalla notifica d’uscita datata 28 marzo 2019, sottoscritta dalla società convenuta medesima e (incontestatamente) trasmessa alla fondazione attrice (cfr. doc. VII-1), è uscita dalla previdenza il 25 marzo 2019.

Per quanto riguarda invece gli altri due lavoratori, il fatto che abbiano asseritamente prestato lavoro sino a fine ottobre rispettivamente fine dicembre 2020 è circostanza del tutto ininfluente ai fini del presente giudizio, il contratto d’adesione in essere tra le parti – come ricordato dalla fondazione in sede di replica e come e-merge indubitabilmente dagli atti – essendo stato disdetto con effetto al 31 maggio 2020 (cfr. doc. A/8) ed è sino a tale data che ri-sulta essere stato effettuato il conteggio dei premi dovuti per ogni lavoratore (cfr. “Saldo conto premi 2020 - Disdetta 31.05.2020” sub doc. A/5; cfr. “Sommario Costi” sub doc. A/6).

2.4.3 Per quanto attiene alle spese – rimaste incontestate – risultano documentate e conformi al Regolamento delle spese (sub doc. A/1) e vanno pertanto tal ragione riconosciute (DTF 117 II 258), quelle per diffida (fr. 200; doc. A/7 e 9), per scioglimento del con-tratto (fr. 500; doc. A/8). Non può per contro essere riconosciuta la spesa di fr. 103.30 addebitata alla società convenuta (cfr. “Saldo conto premi” sub doc. A/5) a titolo di “spese di incasso” trattandosi di spesa (spesa di precetto esecutivo; cfr. PE sub doc. A/10) che segue le sorti dell’esecuzione in quanto accesso-rio del credito e che non necessita di una pronuncia giudiziaria nel merito; DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006.55 del 24 gennaio 2007). Non possono altresì essere riconosciute le spese per l’allestimento di un “piano di pagamen-to” addebitate in ragione di fr. 250, agli atti non figurando alcun piano di pagamento ma unicamente conteggi, richiami e diffide di pagamento (cfr. doc. A/6-9).

Oggetto di condanna devono pure essere i costi relativi alla domanda di esecuzione (“spese di esecuzione”, fr. 300), indicati pu-re nel precetto esecutivo della cui opposizione è qui chiesto il rigetto (doc. A/10) e contemplati nel regolamento delle spese (cfr. art. 2.2). Tuttavia tale spesa, addebitata il 27 luglio 2020, risulta già compresa (cfr. doc. 5) nell’importo di fr. 79'209.70 fatto valere in petizione e non va aggiunta, come preteso dall’attrice, quale ul-teriore “spesa regolamentazione esecuzione e altri costi”.

2.4.4 Stante quanto sopra, alla fondazione attrice spetta un importo complessivo di fr. 78'856.40 (79'209.70 - 353.30).

2.5 L’attrice chiede anche il versamento di interessi di ritardo al 5% dal 1. giugno 2020.

Secondo l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 2007, n. 174; SZS 1990 p. 89). L’ammontare degli interessi è fissato nel regolamento dell’istituto di previdenza; in caso contrario si applica l’art. 104 CO che prevede un interesse moratorio del 5% (STF B 2/02 dell’11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl, cit., ad art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi riferimenti).

Nel caso in esame, il tasso d’interesse richiesto corrisponde a quello legale e la convenuta è palesemente in mora. La domanda attorea merita pertanto accoglimento.

2.6 L’attrice postula pure la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione al PE __________ (recte: __________) dell’UE di __________ del 30 luglio 2020 (doc. A/10).

Il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere diretta-mente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconosci-mento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza è che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.

La presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione senza che la fondazione creditrice debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione.

2.7 La procedura è di principio gratuita (art. 29 cpv. 1 Lptca, art. 73 cpv. 3 LPP; per le eccezioni cfr. DTF 124 V 285, 118 V 319; SZS1998 p. 64).

L'assicuratore che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174). All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili se il comportamento processuale della controparte si dimostra temerario (o quest’ultima abbia agito con leggerezza) e, cumulativamente, se la causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278). Suddette condizioni non essendo nella specie adempiute, non si giustifica l’assegnazione di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La petizione è parzialmente accolta.

§ La CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di fr. 78'856.40 oltre interessi al 5% dal 1. giugno 2020 su fr. 78’556.40.

§§ È rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di __________ del 30 luglio 2020 per l’importo di fr. 78'856.40 oltre interessi al 5% dal 1. giugno 2020 su fr. 78’556.40.

2.- Non si prelevano né tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 104 — letto nella versione del 1 luglio 2021; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, Art. 11, Art. 16, Art. 49, Art. 66 e Art. 73 — letto nella versione del 1 luglio 2021; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 26 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 gennaio 2025.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 79 e Art. 80 — letto nella versione del 1 agosto 2021; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.