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35.2000.51

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Numero d'incarto: 35.2000.51

Data decisione, Autorità: 25.10.2001, TCA

RACCOMANDATA

Incarto n.

35.2000.00051

mm/gm

Lugano

25 ottobre 2001

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il presidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso del 30 giugno 2000 interposto da

__________,

rappr. da: avv. __________,

contro

la decisione del 28 marzo 2000 emanata da

__________,

rappr. da: __________,

in materia di assicurazione contro gli infortuni

in relazione al caso:

__________

letti ed esaminati gli atti;

vista la risposta 28 agosto 2000 della parte convenuta;

richiamata la perizia del 14 agosto 2001 del dott. ________________ (cfr. Doc. XVI);

rilevato che le parti sono giunte direttamente alla soluzione transattiva della vertenza sulle seguenti basi:

" 1) L'__________ revoca la decisione del 22.10.1999 e la decisione su opposizione del 28.3.2000.

2) L'__________ riconosce alla stregua di una ricaduta dell'infortunio del 3.5.1998 l'episodio notificato il 16.9.1999 e ammette il proprio assicurato al beneficio delle legali prestazioni assicurative consistenti solo in spese di cura e le rimborserà nei limiti della LAINF alla __________ che le ha anticipate.

3) La __________, preso atto di quanto precede, si dichiara soddisfatta e autorizza lo stralcio dai ruoli della lite.

4) La presente transazione è esecutoria con la firma delle parti. Essa sarà inoltrata in giudizio per l'omologazione e lo stralcio dai ruoli della lite ad opera dell'__________.

5) Dato quanto precede le parti si dichiarano fuori causa.

(e meglio come alla transazione inviata in data 23 ottobre 2001 al Tribunale dall'avv. __________);

rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;

2. non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;

3. intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Il presidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Daniele Cattaneo

Ultimo aggiornamento: 07.08.2026

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