Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

36.2006.109

Ricorso non rispettoso dei dettami minimi di procedura anche dopo concessione di un termine per il suo emendamento ed ulteriore termine di grazia. Irricevibile.

Rubrum

Raccomandata

Incarto n.

ir/td

Lugano

3 luglio 2006

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

visto il ricorso 19 maggio 2006 formulato da

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 19 aprile 2006 emanata dalla

Cassa Malati CO 1

in materia di assicurazione contro le malattie

considerato, in fatto ed in diritto

• che con atto 19 maggio 2006 RI 1 si è aggravato contro decisione del precedente 19 aprile 2006 emessa dalla CO 1 con cui è stato condannato al pagamento di CHF 500.-- quale partecipazione alle spese di intervento dell'autolettiga;

• che il ricorso rammenta unicamente sua tempestività e fa - nel merito - solo generico riferimento ad atti prodotti dal ricorrente ed oggetto di evidenziazione colorata;

• che il giudice delegato ha rilevato come il ricorso non ossequiasse i requisiti procedurali minimi previsti dalla LPGA e dal diritto cantonale che ne concretizza sostanzialmente i termini, invitando RI 1 a volere completare l'esposto con il rilievo che:

" il ricorrente, che già conosce la procedura per i suoi precedenti interventi presso questo Tribunale (in un caso con il patrocinio di un legale), vorrà riassumere la fattispecie, indicare specificatamente i punti di contestazione ed esporre in dettaglio le sue conclusioni;

• che, nel termine stabilito, RI 1 ha prodotto unicamente la fattura indicando di non essere in grado di pagare sino a giudizio del TFA su altra fattispecie che oppone comunque le medesime parti;

• che, nuovamente, il gravame non è stato ritenuto - dal giudice delegato - conforme ai dettami minimi di procedura siccome carente nelle indicazioni dei motivi che permetterebbero al ricorrente di sottrarsi al pagamento dell'importo richiesto;

• che, per sanare la situazione, con decreto 13 giugno 2006 il giudice delegato ha concesso termine di grazia per la completazione ed emendamento dell'impugnativa;

• che nel termine assegnatogli, purtroppo, il ricorrente ha nuovamente trasmesso documentazione limitandosi a richiamare la causa pendente al TFA e senza addurre i fatti alla base del suo ricorso e senza indicare, in maniera argomentata, le sue ragioni;

• che il ricorso va quindi dichiarato irricevibile. RI 1 - che nel recente passato ha fatto capo all'ausilio di un legale - non ha espresso in maniera compiuta i fatti alla base della causa, gli argomenti che si opporrebbero all'incasso di CHF 500.-- (maggiorati a CHF 539.05 per i costi maturati) e non ha indicato nella sua impugnativa sostanzialmente alcun motivo se non la pendenza al TFA di altra procedura senza però specificarne l'attinenza con la pretesa in discussione dell'assicuratore;

• che la procedura in materia impone al giudice l'accertamento d'ufficio dei fatti come pure l'applicazione del diritto;

• che il dovere d'accertamento non è comunque assoluto e non svincola l'assicurato dal suo obbligo di collaborare in particolare mediante l'indicazione dei fatti che sottostanno alla causa delle argomentazioni del ricorrente oltre naturalmente alle sue conclusioni;

• che, abbondanzialmente, va rammentato al ricorrente come la materia delle spese per i costi di trasporto, sia specificatamente regolamentata dalla LAMal nonché nell'Opre;

• che, in particolare (come ricordato nella ST 36.2003.39 del 3 giugno 2003), giusta l'art 25 cpv. 1 LAMal, in caso di malattia, l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi delle prestazioni atte a diagnosticare o a curare una malattia e i relativi postumi.

Secondo quanto stabilito dal cpv. 2 dello stesso articolo, queste prestazioni comprendono, in particolare, gli esami, le terapie e le cure dispensate ambulatoriamente, al domicilio del paziente, in ospedale, parzialmente in ospedale o in una casa di cura dal medico, dal chiropratico e da persone che effettuano prestazioni previa prescrizione o indicazione medica (lett. a), le analisi, i medicamenti, i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici prescritti dal medico (lett. b) nonché la degenza nel reparto comune di un ospedale (lett. e).

Fra le altre prestazioni, per il cpv. 2 lett. g, le casse sono tenute ad accordare un contributo alle spese di trasporto necessarie dal profilo medico.

Tale obbligo è precisato dall'art 26 OPre secondo cui

" l'assicurazione assume il 50% delle spese per trasporti indicati dal

profilo medico al fine della somministrazione di cure da parte di un fornitore di prestazioni idoneo e che il paziente ha il diritto di

scegliere, se il suo stato di salute non gli consente di utilizzare un altro mezzo di trasporto pubblico o privato. II contributo massimo è di fr. 500.- per anno civile."

Il TFA, in una recente sentenza (DTF 26 settembre 2001, K88/01 in re CPT) ha precisato come:

" ce qui importe c'est que le transport soit requis - et nécessaire - en

vue de dispenser des soins, et non pas que les soins aient été effectivement dispensés par la suite. En effet, si une telle exigence était posée, le risque découlant du décès susceptible de survenir jusqu'au moment du transport effectif, pendant le transport ou après le transport et jusqu'à à la dispensation des premiers soins demeurerait, sans justification, à la charge de l'assuré. Or, de par leur nature, ces frais de transport commencent à courir dès leur mise en oeuvre et non dès la prise en charge de la personne malade ou accidentée. C'est pour ce motif que pour juger de la nécessité de ce moyen et de sa justification, il convient de se placer au moment où il a été fait appeal à l'entreprise de transport (cf. dans ce sens en matière de sauvetage Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 148 sv., en particulier n. 151 au sujet de l'appréciation ex ante de la menace grave pour la santé ou pour la vie."

Dal canto suo la dottrina, considerata dal TFA nella sentenza appena riportata, (Gebhard Eugster, op. cit., n° 149) specifica come:

" Welche Leistungstatbestände unter Art. 25 Abs. 2 lit. g KVG fallen, ist noch wenig geklärt und wird teilweise kontrovers diskutiert. Art. 26 Abs. 1 KLV ist nach unserem Standpunkt dahin zu verstehen, dass kein Leistungsanspruch besteht, wenn sich der Patient trotz Krankheit zumutbarerweise mit einem öffentlichen Verkehrsmittel in einem Taxi oder von Angehörigen im Privatauto transportieren lassen kann.

Der Verordnungsgeber erachtet die damit verbundenen Kosten als Aufwendungen des allgemeinen Haushalts, die im Rahmen der Schadenminderungspflicht als zumutbare Selbstkosten gelten. Ein Lei­stungsanspruch entsteht erst mit dem objektiv begründeten Bedarf eines Sanitätsfahrzeuges mit speziellen Ausstattungen oder Begleitdiensten, die den medizinischen Anforderungen des Falles entsprechen.

Art. 26 Abs. 1 KLV schliesst wohl dem Wortlaute nach, nicht aber nach der ratio legis Rücktransporte vom Leistungserbringer zum Wohn- oder Aufenthaltsort der versicherten Person aus; auch Rücktrans­porte können i.S.v. Art. 25 Abs. 2 lit. g KVG medizinisch notwendig und damit Pflichtleistung sein.

Der Gesetzgeber wollte ferner Beiträge nicht nur bei Notfällen, sondern bei allen medizinisch notwendigen Transporten vorsehen. Mit dem Begriff der Transportkosten ist schliesslich die Vorstellung verbunden, dass der Patient zum Leistungserbringer gebracht oder dorthin begleitet werden muss. Daher besteht kein Anspruch auf Transportkostenbeiträge, wenn sich eine Person selbständig, aus eigenen Kräften und ohne die Notwendigkeit der Inanspruchnahme von Spezialfahrzeugen zu einem Leistungser­bringer begeben kann."

• che, alla luce dell'esito del gravame, non si giustifica carico di tasse e spese e l'attribuzione di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.

Il ricorso 19 maggio 2006 formulato da RI 1 è irricevibile.

2.

Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

3.

Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve

motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.


Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, Art. 26 — letto nella versione del 10 maggio 2006; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2006, 1 gennaio 2007, 1 aprile 2007, 1 agosto 2007, 1 settembre 2007, 1 ottobre 2007, 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 luglio 2009, 1 agosto 2009, 1 ottobre 2009, 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 agosto 2010, 1 settembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 marzo 2011, 1 luglio 2011, 1 gennaio 2012, 1 maggio 2012, 1 luglio 2012, 1 settembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 giugno 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 giugno 2015, 15 luglio 2015, 15 settembre 2015, 15 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 maggio 2016, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 gennaio 2017, 10 gennaio 2017, 1 marzo 2017, 1 luglio 2017, 1 agosto 2017, 3 agosto 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 aprile 2018, 19 giugno 2018, 1 luglio 2018, 17 luglio 2018, 31 luglio 2018, 1 settembre 2018, 1 ottobre 2018, 1 gennaio 2019, 19 febbraio 2019, 1 marzo 2019, 1 aprile 2019, 1 luglio 2019, 9 luglio 2019, 1 ottobre 2019, 1 gennaio 2020, 4 marzo 2020, 1 aprile 2020, 30 aprile 2020, 1 luglio 2020, 1 ottobre 2020, 1 dicembre 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 aprile 2021, 1 giugno 2021, 1 luglio 2021, 1 ottobre 2021, 4 novembre 2021, 1 gennaio 2022, 1 febbraio 2022, 1 aprile 2022, 1 luglio 2022, 1 agosto 2022, 1 ottobre 2022, 1 gennaio 2023, 1 marzo 2023, 1 maggio 2023, 1 luglio 2023, 1 novembre 2023, 1 gennaio 2024, 24 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 marzo 2025, 1 luglio 2025, 16 dicembre 2025, 1 gennaio 2026, 11 maggio 2026, 1 luglio 2026 e 1 agosto 2026.
  • Legge federale sull’assicurazione malattie, Art. 25 — letto nella versione del 1 aprile 2006; l’atto è stato nuovamente consolidato il 21 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 14 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 giugno 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 16 luglio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 marzo 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 15 aprile 2017, 1 settembre 2017, 15 novembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 luglio 2019, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 1 aprile 2021, 1 luglio 2021, 1 ottobre 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 18 marzo 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 marzo 2024, 1 luglio 2024, 1 ottobre 2024, 1 gennaio 2025, 1 luglio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.