Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

38.2004.47

la mancanza di legittimazione paassiva deve portare a respingere un ricorso e non a dichiararlo irricevibile. In casu il ricorso di un assicurato contro un'autorità diversa da quella che ha emesso la decisione contestata relativa ad assegni per il periodo di introduzione è, quindi, respinto

Rubrum

Raccomandata

Incarto n.

DC/sc

Lugano

13 ottobre 2004

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 21 aprile 2004 di

RI 1

contro

Cassa Dis. CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto che, in data 21 aprile 2004, RI 1 ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:

" Egregi signori, dopo 7 anni ho il piacere di informarvi che in fattispecie nel periodo di introduzione tra il 1.07.1997 il 30.09.1997 il signor __________ oltre a non aver portato a termine il contratto di formazione, non hanno neanche pagato i 3 mesi di stipendio a me dovuti, nella fattispecie di questo caso reputo per mia considerazione personale questi signori persone truffaldine e disoneste

Allegati: - contratto di formazione;

- ev. contratto della __________.

Cordiali saluti.

RI 1

P.S.: - Ho taciuto fino ad ora per paura di ripercussioni." (Doc. I)

richiamate la successiva completazione del ricorso (cfr. Doc. V) e la risposta della Cassa disoccupazione del 23 giugno 2004, del seguente tenore:

"Ci riferiamo al suo scritto in oggetto e con la presente le comunichiamo che in conformità all'art. 125 OADI, l'incarto del sig. RI 1 non è più in nostro possesso in quanto sono trascorsi oltre 7 anni dalla data di iscrizione in disoccupazione dell'assicurato.

Tuttavia, ci è ancora possibile stampare i conteggi da noi effettuati a favore della ditta __________ dal 1.4.1997 al 30.9.1997. Tali versamenti sono stati effettuati in quanto vi è stata un'autorizzazione inerente gli assegni periodo d'introduzione da parte dell'URC di __________.

Alla fine di ogni mese o inizio mese successivo la ditta invia ora, alla Sezione interessata mentre negli scorsi anni compreso il 1997 all'__________ di __________, il formulario "attestato presenze PML" ed il relativo conteggio firmato dal disoccupato quale ricevuta dello stipendio pagato interamente dalla ditta. Unicamente quando la Cassa disoccupazione è in possesso di questi documenti inserisce il rimborso a favore del datore di lavoro stabilito da parte dell'URC di __________ per il tramite dell'UMA di Bellinzona.

Restiamo a completa disposizione per eventuali ulteriori informazioni in merito, mentre ci è gradita l'occasione per porgerle cordiali saluti." (Doc. VIII)

considerato inoltre che, in data 28 giugno 2004, l'assicurato ha inviato al TCA ulteriore documentazione tra cui la decisione n° 203013824 del 22 luglio 1997 dell'URC di __________ concernente gli assegni per il periodo d'introduzione (doc. IX e B1);

visto che, a seguito di questi ulteriori elementi, è stato aperto un ulteriore incarto tuttora pendente davanti al TCA avente come controparte l'URC di __________ (38.2004.60) e cioè l'autorità che ha emesso la decisione contestata;

ricordato che, per costante giurisprudenza, la mancanza della legittimazione passiva deve portare a respingere il ricorso nel merito e non a dichiararlo irricevibile (cfr. STFA del 26 agosto 2004 nella causa B., B 49/04:

" Le défaut de qualité pour défendre est toutefois une condition de fond du droit exercé, qui entraîne le rejet de l'action et non son irrecevabilité (Fabienne Hohl, Procédure civile, tome 1, Berne 2001, n. 447, p. 100). A lui seul - et contrairement à ce que soutient B.______ SA - le fait que l'assuré a dirigé son action contre l'employeur et non contre l'institution de prévoyance n'eût pas justifié un prononcé d'irrecevabilité des premiers juges."

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso é respinto.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza, Art. 125 — letto nella versione del 1 maggio 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2005, 1 gennaio 2006, 1 luglio 2006, 1 ottobre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 aprile 2009, 1 settembre 2009, 1 novembre 2009, 1 dicembre 2009, 1 gennaio 2010, 1 marzo 2010, 1 aprile 2010, 1 maggio 2010, 1 giugno 2010, 1 settembre 2010, 1 ottobre 2010, 1 novembre 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2016, 1 gennaio 2017, 1 agosto 2017, 1 luglio 2018, 1 gennaio 2019, 13 marzo 2020, 21 marzo 2020, 9 aprile 2020, 1 settembre 2020, 1 ottobre 2020, 1 gennaio 2021, 1 aprile 2021, 1 luglio 2021, 1 ottobre 2021, 1 gennaio 2022, 1 aprile 2022, 7 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 agosto 2024, 1 agosto 2025, 1 novembre 2025, 1 gennaio 2026 e 1 agosto 2026.