Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

39.2001.38

39.2001.38

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 39.2001.38

Data decisione, Autorità: 19.06.2001, TCA

RACCOMANDATA

Incarto n.

39.2001.00038-39

dc/gm

Lugano

19 giugno 2001

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il presidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

visti i ricorsi del 13 aprile 2001 interposti da

__________,

contro

le decisioni del 26 marzo 2001 emanate da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,

in materia di assegni di famiglia

letti ed esaminati gli atti;

visto in particolare lo scritto della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 11 giugno 2001 due nuova decisioni (cfr. Doc. _) con le quali vengono integralmente accolte le conclusioni degli atti di ricorso e vengono annullate le precedenti decisioni qui impugnate;

ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;

ritenuto che comunque anche la ricorrente, con scritto 18 giugno 2001 (cfr. Doc. _), ha comunicato il ritiro dei ricorsi aderendo alle nuove decisioni della cassa;

rilevato che di conseguenza i gravami sono divenuti privi di oggetto;

decreta 1. i ricorsi di cui sopra sono stralciati dai ruoli;

2. non si percepiscono né tasse né spese;

3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il presidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Daniele Cattaneo

Ultimo aggiornamento: 07.08.2026

| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster