RU 1998 2311

Ordinanza
concernente la classificazione in zone e il promovimento
della produzione di formaggio

Modifica del 21 settembre 1998

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 19 ottobre 19831 concernente la classificazione in zone e il promovimento della produzione di formaggio è modificata come segue:

Art. 4 cpv.1 e 4, primo periodo

Ai produttori di latte della zona di divieto d’insilamento è versata un’indennità di non insilamento di 6 centesimi per chilogrammo di latte trasformato in formaggio a pasta dura o semidura durante i mesi da novembre a aprile.

I detentori di un’autorizzazione eccezionale per somministrare foraggi insilati al bestiame giovane, ai lattonzoli o al bestiame all’ingrasso ricevono un’indennità di non insilamento diminuita di 2 centesimi il chilogrammo. …

II

La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 1998.

21 settembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Cotti

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin