RU 1998 2724

Ordinanza
sulla scadenza e gli interessi
nell’imposta federale diretta

Modifica del 3 novembre 1998

Il Dipartimento federale delle finanze
ordina:

I

L’ordinanza del 10 dicembre 19921 sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta è modificata come segue:

Appendice

(art. 3 cpv. 2, 4 cpv. 3 e 5 cpv. 2) Per l’anno civile 1999, all’interesse di mora (art. 3 cpv. 2), all’interesse rimunerativo (art. 4 cpv. 3) e agli interessi sulle eccedenze d’imposta da restituire (art. 5 cpv. 2) si applicano i tassi indicati nella seguente tabella2. In vigore per Interesse di mora e sulle Interesse rimunerativo sui eccedenze d’imposta pagamenti anticipati da restituire (in %) (in %) Anno civile3 1999 4,01,5 19984 5,0 2,0 1997 5 5,0 2,0 1996 6 5,0 2,5 1995 7 5,0 3,5 Periodo di tassazione3 1993/948 6,0 4,0 1991/929 6,5 5,0 1989/9010 5,0 3,5

La tabella contiene ugualmente, per pro memoria, i tassi d’interesse fissati precedentemente, i quali vengono ancora frequentemente utilizzati.

I tassi d’interesse sono d’ora in poi fissati per anno civile, la prima volta per le imposte del 1995. Fino a e compreso il periodo di tassazione 1993/94 essi sono stati determinati per le imposte dei relativi periodi di tassazione.

Modifica dell’8 dicembre 1997, RU 1997 3015

Modifica del 4 dicembre 1996, RU 1996 3430

Modifica del 7 dicembre 1995, RU 1995 5460

Modifica del 29 novembre 1994, RU 1994 2786

Ordinanza del 19 marzo 1993, RU 1993 1264

Ordinanza del 12 aprile 1991, RU 1991 980

Ordinanza del 20 marzo 1989, RU 1989 436

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 1999.

3 novembre 1998 Dipartimento federale delle finanze: Villiger 0950