RU 1998 2847

Legge federale
sulle Ferrovie federali svizzere
(LFFS)

del 20 marzo 1998

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 26 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 13 novembre 19961,
decreta:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina la costituzione, lo scopo e l’organizzazione delle Ferrovie federali svizzere (FFS).

Art. 2 Ditta, natura giuridica e sede

Sotto la ditta “Schweizerische Bundesbahnen SBB, Chemins de fer fédéraux CFF, Ferrovie federali svizzere FFS” è istituita una società anonima di diritto speciale con sede a Berna.

La società anonima è iscritta nel registro di commercio.

Art. 3 Scopo e principi imprenditoriali

Il compito principale delle FFS consiste nel fornire prestazioni nell’ambito del trasporto pubblico, segnatamente nella messa a disposizione dell’infrastruttura, nel trasporto di viaggiatori su lunghe distanze, nel trasporto regionale di viaggiatori e nel trasporto di merci nonché nei settori connessi.

Le FFS possono effettuare qualsiasi negozio giuridico direttamente o indirettamente in relazione allo scopo dell’impresa o atto a favorirne il raggiungimento. In particolare possono costituire società, assumere partecipazioni o collaborare sotto altra forma con terzi. Possono acquistare, amministrare e alienare fondi e impianti.

Le FFS devono essere gestite secondo i criteri dell’economia aziendale. Mantengono l’infrastruttura ferroviaria in buono stato e l’adeguano alle esigenze dei trasporti e al livello raggiunto dalla tecnica.

In caso di investimenti e prestazioni che non corrispondono a tali criteri, i terzi che vi abbiano un particolare interesse e lo richiedano devono partecipare in misura adeguata.

RS 742.31

Art. 4 Infrastruttura

Le FFS non necessitano di alcuna concessione ai sensi dell’articolo5 della legge del 20 dicembre 19572 sulle ferrovie.

Esse sono tenute ad accordare l’utilizzazione indiscriminata dell’infrastruttura alle imprese di trasporto che hanno ottenuto l’autorizzazione per l’accesso alla rete, conformemente alle prescrizioni della legge del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie.

L’Assemblea federale approva la costruzione o l’acquisto di ulteriori tratte ferroviarie.

Il Consiglio federale decide in merito alla soppressione, all’alienazione e all’affitto di tratte ferroviarie esistenti.

Art. 5 Trasporto regolare di viaggiatori

Il diritto di trasportare regolarmente viaggiatori è conferito alle FFS in virtù dell’articolo4 della legge del 18 giugno 19933 sul trasporto di viaggiatori e l’accesso alle professioni di trasportatore su strada.

Sezione 2 Capitale azionario e azionisti

Art. 6 Capitale azionario

Il Consiglio federale stabilisce l’ammontare del capitale azionario come pure il genere, il valore nominale e il numero dei titoli di partecipazione.

Art. 7 Azionisti

La Confederazione è azionista delle FFS.

Il Consiglio federale può decidere di alienare azioni a terzi o di sottoscrivere da terzi.

La Confederazione deve sempre detenere la maggioranza del capitale e dei voti.

Sezione 3 Convenzione sulle prestazioni e limite di spesa

Art. 8

D’intesa con le FFS, il Consiglio federale stabilisce gli obiettivi quadriennali in una convenzione sulle prestazioni; nell’elaborarla, vanno consultati i Cantoni.

Sottopone la convenzione sulle prestazioni all’Assemblea federale per approvazione, assieme a un rendiconto delle FFS sul periodo di prestazione corrente.

Per motivi gravi e imprevedibili, il Consiglio federale può modificare la convenzione sulle prestazioni durante la sua vigenza.

L’Assemblea federale fissa, in concordanza con la convenzione sulle prestazioni, un limite di spesa per lo stesso periodo. Le deliberazioni annuali sul preventivo della Confederazione tengono conto del limite di spesa approvato.

Sezione 4 Organi e responsabilità

Art. 9 Organi

Gli organi delle FFS sono l’assemblea generale, il consiglio d’amministrazione, la direzione generale e l’ufficio di revisione.

Art. 10 Assemblea generale

I poteri dell’assemblea generale sono regolati dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni4 sulla società anonima.

Finché la Confederazione rimane azionista unico, il Consiglio federale esercita i poteri dell’assemblea generale.

L’assemblea generale è autorizzata a modificare, nel quadro della presente legge, i primi statuti delle FFS decisi dal Consiglio federale.

Art. 11 Consiglio d’amministrazione

Il consiglio d’amministrazione ha le attribuzioni inalienabili e irrevocabili indicate nell’articolo 716a capoverso1 del Codice delle obbligazioni5, sempreché la presente legge non disponga altrimenti.

I membri non devono essere necessariamente azionisti.

Il personale dell’azienda deve essere adeguatamente rappresentato nel consiglio d’amministrazione.

Art. 12 Gestione aziendale

In un regolamento organizzativo il consiglio d’amministrazione affida la gestione aziendale alla direzione generale. Il regolamento organizzativo regola la gestione aziendale, determina i posti necessari a questo fine, ne definisce i compiti e disciplina l’obbligo di riferire come anche la rappresentanza delle FFS.

La direzione generale può nominare altre persone con facoltà di rappresentanza.

Art. 13 Ufficio di revisione

L’Assemblea federale designa un ufficio di revisione.

I compiti di tale organo sono determinati dagli articoli 728 e seguenti del Codice delle obbligazioni6.

Art. 14 Responsabilità

Per la responsabilità dei membri del consiglio di amministrazione e della direzione generale delle FFS nonché dell’ufficio di revisione sono applicabili gli articoli 752 e seguenti del Codice delle obbligazioni7 sulla responsabilità.

Sezione 5 Personale

Art. 15 Rapporti d’impiego

Le disposizioni relative al rapporto d’impiego del personale federale sono applicabili anche al personale delle FFS.

Il Consiglio federale può autorizzare le FFS a disciplinare altrimenti il rapporto d’impiego, introducendo deroghe o complementi nel quadro dei contratti collettivi di lavoro.

In singoli casi motivati è possibile stipulare contratti secondo il Codice delle obbligazioni8.

Art. 16 Previdenza professionale

Le FFS gestiscono una propria cassa pensioni.

La cassa pensioni può essere gestita nella forma di un’unità organica delle FFS, rivestire la forma giuridica di una fondazione o di una cooperativa o essere amministrata come un istituto di diritto pubblico. Con l’approvazione del Consiglio federale può affiliarsi a un’altra cassa pensioni.

Dopo un periodo transitorio di sei anni dall’entrata in vigore della presente legge, il principio del bilancio in cassa chiusa deve essere rispettato. Fino alla scadenza del periodo transitorio, la Confederazione garantisce il versamento delle prestazioni ai sensi del regolamento.

Per sei anni al massimo dopo l’entrata in vigore della legge la Confederazione si assume, a favore dell’impresa, il disavanzo di copertura accumulato fino alla fine del 1997 dalla Cassa pensioni e di soccorso delle FFS. L’onere a carico della Confederazione è iscritto all’attivo del conto capitale della Confederazione e ammortizzato a carico del conto economico degli anni successivi.

Sezione 6 Contabilità

Art. 17 Conti

Le FFS tengono due conti distinti per il settore dell’infrastruttura e il settore dei trasporti.

Il Consiglio federale approva i conti e disciplina l’impiego degli utili.

Art. 18 Preventivo

Le FFS stilano annualmente un preventivo, nel quale si distingue tra i settori dell’infrastruttura e dei trasporti.

Il Consiglio federale approva il preventivo.

Art. 19 Rendiconto

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento) emana le prescrizioni esecutive concernenti il rendiconto.

Art. 20 Principi per il finanziamento degli investimenti

I nuovi finanziamenti nel settore dell’infrastruttura sono di norma finanziati mediante prestiti della Confederazione a interesse variabile, rimborsabili condizionalmente.

Gli investimenti per il mantenimento dell’infrastruttura esistente sono operati nella misura dei relativi ammortamenti mediante finanziamenti a fondo perso.

Gli investimenti nel settore dei trasporti e gli investimenti commerciali sono finanziati mediante prestiti fruttiferi e rimborsabili della Confederazione. D’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze, le FFS possono applicare altre modalità di finanziamento che, nel singolo caso, si dimostrassero economicamente vantaggiose.

La convenzione sulle prestazioni disciplina il volume massimo di finanziamenti ottenibili presso la Confederazione.

Art. 21 Esenzione fiscale e assicurativa

Nell’ambito del loro compito di offerenti dell’infrastruttura ferroviaria e di impresa di trasporto, le FFS sono esenti da qualsiasi imposta cantonale e comunale. L’esenzione fiscale si estende anche alle aziende accessorie ed ausiliarie, come le centrali elettriche, le officine e i magazzini, ma non agli immobili che non hanno alcun nesso necessario con l’esercizio dell’impresa.

Le disposizioni cantonali e comunali sull’obbligo di assicurarsi non sono applicabili alle FFS.

È fatta salva l’indennità dovuta in virtù della legge federale del 22 dicembre 19169 sull’utilizzazione delle forze idriche.

Sezione 7 Diritto applicabile

Art. 22

Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, alle FFS si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni10 sulla società anonima.

La legislazione in materia ferroviaria si applica anche alle FFS per quanto la presente legge o le relative ordinanze non dispongano altrimenti.

Sezione 8 Disposizioni finali

Art. 23 Esecuzione

Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione.

Art. 24 Costituzione delle FFS

Con la loro costituzione quale società anonima di diritto speciale, le FFS proseguono le attività svolte finora dall’azienda federale.

Al momento dell’entrata in vigore della presente legge devono essere prese le misure seguenti:

  1. il Consiglio federale delibera in merito al bilancio d’apertura delle FFS;

  2. il Consiglio federale definisce i fondi e i diritti reali limitati nonché le convenzioni obbligatorie che sono trasferite alle FFS o alle società da esse designate e nelle quali esse hanno una partecipazione preponderante;

  3. il Consiglio federale nomina il consiglio d’amministrazione e ne designa il presidente, emana i primi statuti, determina l’ufficio di revisione e approva il preventivo;

  4. il consiglio d’amministrazione delle FFS nomina le persone incaricate della gestione e della rappresentanza dell’azienda, allestisce il preventivo in vista della sua approvazione da parte del Consiglio federale ed emana il regolamento organizzativo.

Entro15 anni dall’entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento può adeguare mediante decisione le attribuzioni di cui al capoverso2 lettera b.

Quale datore di lavoro, le FFS continuano i rapporti di servizio e i rapporti d’impiego esistenti.

Per quanto concerne il capitale azionario del bilancio di fondazione, le FFS sono esonerate dalla tassa d’emissione.

Art. 25 Personalità giuridica

Con l’entrata in vigore della presente legge le FFS acquistano personalità giuridica.

Art. 26 Ripresa degli attivi e dei passivi

Con l’entrata in vigore della presente legge le FFS riprendono gli attivi e i passivi dell’Azienda FFS, fatto salvo il decreto federale del 20 marzo 199811 sul rifinanziamento delle Ferrovie federali svizzere.

La trascrizione nel registro fondiario dei fondi e dei diritti reali limitati trasferiti alle FFS o alle società da esse designate e nelle quali esse hanno una partecipazione preponderante deve essere effettuata conformemente al relativo annuncio e senza conseguenze fiscali e tributarie.

Art. 27 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà al referendum facoltativo

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 20 marzo 1998

Consiglio nazionale, 20 marzo 1998

Il presidente: Zimmerli

Il presidente: Leuenberger

Il segretario: Lanz

Il segretario: Anliker

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 9 luglio 199812.

Ad eccezione dell’articolo16, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1999. L’articolo16 entra retroattivamente in vigore il 1° dicembre 1998.

25 novembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Cotti

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

Allegato

Diritto previgente: abrogazione e modifica 1.nLa legge federale del 23 giugno 194413 sulle Ferrovie federali svizzere è abrogata.

2.nL’ordinamento dei funzionari del 30 giugno 192714 è modificato come segue:

Art. 62b

Il Consiglio federale può autorizzare la Posta Svizzera e le Ferrovie federali svizzere (FFS) a derogare agli articoli 36-38. Può autorizzare l’Azienda delle telecomunicazioni della Confederazione a derogare agli articoli menzionati fintanto che il personale dell’azienda sottostà alla legislazione sui funzionari.

3. La legge federale sull’organizzazione giudiziaria15 è modificata come segue:

Art. 119 cpv.1

Il dipartimento competente o, in quanto sia previsto dal diritto federale, la divisione competente dell’amministrazione federale rappresenta la Confederazione nelle azioni di diritto amministrativo presentate dalla Confederazione o contro di essa.

4. La legge federale del 9 ottobre 199216 sulla statistica federale è modificata come segue:

Art. 2 cpv.1 lett. b

La presente legge si applica a tutti i lavori di statistica:

b. eseguiti o fatti eseguire da unità amministrative dell’amministrazione federale escluso il settore dei PF.

5. La legge sulle finanze della Confederazione17 è modificata come segue:

Art. 1 cpv.2

Abrogato 6. La legge federale del 27 giugno 197318 sulle tasse di bollo è modificata come segue:

Art. 6 cpv.1 lett. c

Non soggiacciono alla tassa:

c. i diritti di partecipazione a imprese di trasporto, se costituiti o aumentati in dipendenza dei provvedimenti di cui agli articoli 56 e 57 della legge federale del 20 dicembre 195719 sulle ferrovie o all’articolo20 capoverso1 della legge federale del 20 marzo 199820 sulle Ferrovie federali svizzere;

7. La legge federale del 23 dicembre 195321 sulla Banca nazionale è modificata come segue:

Art 53 cpv.4

Gli affari sono ripartiti fra i tre dipartimenti (art.3 cpv. 3). I dipartimenti di Zurigo dirigono le operazioni di sconto, delle anticipazioni su pegno, delle divise estere, del servizio banco-giro, degli studi economici, del servizio giuridico e del personale e del controllo. Il dipartimento di Berna è incaricato dell’emissione dei biglietti, della gestione dell’oro, dell’incasso e delle operazioni con la Confederazione e con la Posta Svizzera.

8. La legge del 23 marzo 196222 sui rapporti fra i Consigli è modificata come segue:

Art. 45 cpv.1

Per la sessione estiva, il Consiglio federale presenta all’Assemblea federale i rapporti sulla sua gestione e il conto di Stato, come anche il preventivo della Regìa degli alcool per l’anno seguente; per la sessione invernale, presenta il preventivo della Confederazione per l’anno seguente, come anche un rapporto sulla gestione e i conti della Regìa degli alcool nell’anno precedente.

9. La legge federale del 4 ottobre 197423 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali è modificata come segue:

Art 2 cpv.1

Gli effettivi annui medi del personale dei dipartimenti, della Cancelleria federale, del Consiglio dei Politecnici, della Regìa degli alcool, delle aziende d’armamento e dei tribunali federali sono sottoposti al contingentamento.