RU 1998 3265

Ordinanza del DFE
sul pollame

del 7 dicembre 1998

Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 23 capoverso 2 dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 sul bestiame da macello,
ordina:

Art. 1 Proporzione delle parti ritirate

La proporzione tra pollame indigeno e pollame importato è calcolata come segue:

prestazione all’interno del Paese tra il 15° e il 4° mese precedenti il periodo di contingentamento (t netto) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

000 t pollame intero +1,65 × (42 200 t - 13 000 t pollame intero)

Nel 1999, per 0,68 parti di peso di merce indigena può essere importata una parte di peso di pollame estero.

Art. 2 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

7 dicembre 1998 Dipartimento federale dell’economia: Couchepin 1037 RS 916.341.61