RU 1999 1107

Ordinanza
sulle indennità ai membri delle commissioni
del servizio civile

Modifica del 19 gennaio 1999

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 18 giugno 19961 sulle indennità ai membri delle commissioni del servizio civile è modificata come segue:

Art. 6 cpv.1

I membri presentano ogni mese i loro conteggi all’organo d’esecuzione.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 1999.

19 gennaio 1999 Dipartimento federale dell’economia: Couchepin