RU 1999 1107
Ordinanza
sulle indennità ai membri delle commissioni
del servizio civile
Modifica del 19 gennaio 1999
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 18 giugno 19961 sulle indennità ai membri delle commissioni del servizio civile è modificata come segue:
Art. 6 cpv.1
I membri presentano ogni mese i loro conteggi all’organo d’esecuzione.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 1999.
19 gennaio 1999 Dipartimento federale dell’economia: Couchepin