RU 1999 1155
Legge federale
sul materiale bellico
(LMB)
Modifica del 20 marzo 1998
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 19 gennaio 19981,
decreta:
I
La legge federale del 13 dicembre 19962 sul materiale bellico è modificata come segue:
Art. 8 cpv.3
Per mine antiuomo si intendono gli ordigni esplosivi posti sopra o sotto il suolo od altra superficie o nelle vicinanze, e appositamente concepiti o modificati per esplodere in presenza, vicinanza o a contatto di una o più persone, in modo da metterle fuori combattimento, ferirle o ucciderle. Le mine concepite per esplodere per effetto della presenza, della vicinanza o del contatto di un veicolo e non di una persona e munite di dispositivi antimanipolazione non sono considerate mine antiuomo a causa della presenza di tale dispositivo.
II
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 20 marzo 1998 | Consiglio nazionale, 20 marzo 1998 |
|---|---|
Il presidente: Zimmerli | Il presidente: Leuenberger |
Il segretario: Lanz | Il segretario: Anliker |