RU 1999 1235
Ordinanza concernente le classi di funzione e il soldo nella protezione
civile
(OFS)
Modifica del 21 ottobre 1998 (RU 1998 2624)
Il testo dell’appendice va rettificato secondo la versione qui annessa.
23 marzo 1999 Cancelleria federale
Appendice
(art. 1 cpv. 2) Classificazione delle funzioni nella protezione civile Capo dell’organizzazione di protezione civile – senza isolati Sostituto del capo dell’organizzazione di protezione civile – senza isolati Caposettore Sostituto del caposettore Caposervizio dell’organizzazione di protezione civile* Caposervizio della direzione di settore* Servizio informazioni Capo del gruppo informazioni Addetto alle informazioni Servizio trasmissioni Capo della sezione trasmissioni Capo del gruppo trasmissioni Capo del gruppo costruzione di linee Centralinista* Addetto alle trasmissioni Servizio di protezione AC Capogruppo protezione AC* Servizio assistenza Capoquartiere Sostituto del capoquartiere Capoisolato Sostituto del capoisolato Responsabile della protezione Servizio di salvataggio Capodistaccamento di salvataggio Capo della sezione di salvataggio Capo del gruppo di salvataggio Pioniere di salvataggio Servizio sanitario Capodistaccamento del posto sanitario di soccorso Sostituto del capodistaccamento del posto sanitario di soccorso Capo della sezione di trattamento (medico) Capo della sezione di cura Capo della sezione del posto sanitario Capo del gruppo di accettazione Capo del gruppo di trattamento (medico) Capo del gruppo di cura Capo del gruppo trasporto sanitario Capo del gruppo di servizio Medico* Dentista* Aiuto medico* Laboratorista* Aiuto di trattamento e di cura* Sanitario Servizio d’approvvigionamento Contabile* Capocucina Servizio impianti, materiale e trasporti Capo della sezione esercizio Capogruppo trasporti* Sorvegliante d’impianto* Servizio della protezione dei beni culturali; attribuzione agli organi di condotta civili e ai corpi di polizia cantonali e comunali I Cantoni ordinano, per analogia alla presente ordinanza, la classificazione delle funzioni – del servizio della protezione dei beni culturali; – dei militi della protezione civile che vengono messi a disposizione come rinforzo degli organi di condotta civili e dei corpi di polizia cantonali e comunali (art. 15 cpv. 2 LPCi). * Specialista