RU 1999 1424

Ordinanza
sull’esame svizzero di maturità

Modifica dell’8 marzo 1999

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sull’esame svizzero di maturità è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 5, terzo periodo

... La scelta delle arti visive o della musica come opzione specifica esclude quella della musica, delle arti visive o dello sport come opzione complementare; una stessa materia non può inoltre essere scelta come opzione complementare se già è stata scelta come materia fondamentale.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.

8 marzo 1999 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss

Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin