RU 1999 1434

Ordinanza
concernente la sperimentazione di un modulo speciale
di insegnamento e di esame presso la facoltà di medicina
dell’Università di Ginevra

Modifica del 1° febbraio 1999

Il Dipartimento federale dell’interno
ordina:

I

L’ordinanza del 25 agosto 19951 concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame presso la facoltà di medicina dell’Università di Ginevra è modificata come segue:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza regola le modalità di funzionamento del modulo speciale di formazione e di esame (modulo speciale) nel settore della medicina generale presso la facoltà di medicina dell’Università di Ginevra (Facoltà).

Art. 2 Campo di applicazione

La presente ordinanza si applica a tutti gli studenti della Facoltà; essa include il periodo che va dal secondo al quinto anno di studi.

Art. 6 cpv.3

In tutti gli esami parziali del secondo e del terzo anno di studi sono esaminati di volta in volta nelle corrispondenti unità di insegnamento i fondamenti del pronto soccorso e le capacità tecniche.

Art. 7 Quarto e quinto anno di studi

Il quarto e il quinto anno di studi prevedono un’unità di integrazione pluridisciplinare e tre unità di formazione ad orientamento pratico.

Dopo ogni unità di formazione ad orientamento pratico è previsto un esame in cui sono esaminate le seguenti materie:

a medicina interna, incluse neurologia e reumatologia;

  1. psichiatria;

  2. ginecologia e ostetricia;

  3. otorinolaringoiatria;

  4. dermatologia e venereologia;

  5. oftalmologia;

  6. patologia speciale, con due note parziali per patologia macroscopica e patologia microscopica;

  7. radiologia medica;

  8. medicina legale.

La Facoltà decide se gli esami in determinate unità di formazione ad orientamento pratico devono avere luogo al termine del relativo anno di studi.

Se negli esami del quarto e del quinto anno di studi sono assegnate complessivamente tre o più note principali insufficienti, questi esami sono considerati globalmente come non superati.

Art. 8 Esame finale scritto

Al termine del quinto anno di studi sono previsti i seguenti esami scritti con domande a risposte multiple:

  1. medicina interna e farmacoterapia;

  2. chirurgia, inclusa la medicina in caso di catastrofi, anestesiologia;

  3. pediatria, ginecologia, ostetricia;

  4. medicina preventiva e sociale, inclusa la medicina del lavoro e delle assicurazioni;

  5. otorinolaringoiatria, dermatologia e venereologia, oftalmologia.

È ammesso a questi esami scritti con domande a risposte multiple chi ha superato le verifiche di conoscenza intermedie obbligatorie previste dalla Facoltà nel quarto e nel quinto anno di studio.

Se negli esami scritti con domande a risposte multiple sono assegnate due o più note principali insufficienti, questi esami sono considerati globalmente come non superati.

Art. 8a Ripetizione degli esami del quarto e del quinto anno di studi

Gli esami non superati del quarto e del quinto anno di studi e/o gli esami scritti con domande a risposte multiple al termine del quinto anno di studi possono essere ripetuti al termine del seguente anno di studio (sesto anno di studi).

Art. 9 cpv.1

Sono ammessi a sostenere le prove d’esame gli studenti che hanno seguito gli insegnamenti obbligatori e superato le verifiche di conoscenza intermedie previsti dalla Facoltà nel piano di studio del pertinente anno di studi.

Art. 10a Tasse d’esame

Per gli esami conformemente al modulo speciale sono prelevate le seguenti tasse d’esame:

  1. esami del secondo e del terzo anno di studi, per ogni esame parziale 260 franchi;

  2. esami di cui agli articoli 7 e 8, complessivamente 450 franchi.

Per il resto si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 12 novembre 19842 che stabilisce le tasse e le indennità riguardanti gli esami federali per le professioni mediche.

Art. 12 Esclusione definitiva

La bocciatura definitiva a uno stesso esame comporta l’esclusione definitiva del candidato da ogni ulteriore esame federale per le professioni mediche comparabile.

Art. 13

Abrogato

Art. 16 Titolo e cpv.1

Titolo: concerne solo il testo francese

Il risultato di ogni esame è comunicato agli studenti a mezzo di decisione formale.

Art. 19 cpv.1

Il modulo speciale è sottoposto a continua verifica. La valutazione è in particolare volta a confrontare i risultati di esami identici o comparabili di altre facoltà che offrono una formazione secondo il normale corso di studi, per determinare se gli obiettivi di apprendimento di cui all’articolo1 dell’ordinanza del 19 novembre 19803 sugli esami dei medici possono essere raggiunti in modo più efficace.

II

La presente modifica entra in vigore il 15 febbraio 1999.

1° febbraio 1999 Dipartimento federale dell’interno: Dreifuss