RU 1999 1514

Ordinanza
relativa alla modifica di atti normativi in relazione
all’introduzione di una voce di tariffa per i prodotti
di panetteria a base di fiocchi, farina o amido di patate

del 14 aprile 1999

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo1 della legge federale del 13 dicembre 19741 sull’importazione e l’esportazione di prodotti agricoli trasformati,
ordina:

Art. 1 Modifica della tariffa doganale

La voce di tariffa e il testo seguenti sono inseriti prima della voce 1905.9092 nell’allegato1 (Parte 1a) della legge sulla tariffa delle dogane2:

Voce di tariffa Designazione della merce Tariffa generale fr./100 kg peso lordo 9091 – – – altri, di fiocchi, farina o amido di patate 27.– + em max. 176.80

Art. 2 Calcolo degli elementi mobili applicabili all’importazione di prodotti agricoli trasformati

L’ordinanza del 18 ottobre 19953 concernente il calcolo degli elementi mobili applicabili all’importazione di prodotti agricoli trasformati è modificata come segue:

ex 1905. ex 1905. 9092 9091/9092 per i prodotti di panetteria Allegato 2 (art. 3) Inserire prima della voce 1905.9092:

Voce di tariffa Designazione della merce Genere e quantità di elementi di base (in kg per 100 kg di prodotto finito) 9091 – – – altri, di fiocchi, farina o amido di patate patate fresche 370 grasso vegetale 35 farina di grano tenero5

Art. 3 Aliquote di dazio per le merci nel traffico con l’AELS e le CE

L’ordinanza del 18 ottobre 19894 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l’AELS e le CE (Ordinanza sul libero scambio) è modificata come segue:

Art. 4 Aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo

L’ordinanza del 29 gennaio 19975 concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle preferenze tariffali) è modificata come segue:

Art. 5 Aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio

L’ordinanza del 27 giugno 19956 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio (escluse l’AELS e la CE) è modificata come segue:

per i prodotti di panetteria Allegato 2 (art. 1)

Art. 6 Ordinanza sulla tara

L’allegato dell’ordinanza del 4 novembre 19877 sulla tara è modificato come segue: La voce di tariffa 1905.9092/2009.5000 è sostituita con la voce 1905.9091/ 2009.5000.

Art. 7 Disposizione transitoria

Le merci che figurano sotto la nuova voce 1905.9091 possono essere importate sino al 31 dicembre 1999 nel quadro delle quote di contingente doganale già assegnate alle aliquote delle voci 2005.2021/22.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1999.

14 aprile 1999 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss

Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin