RU 1999 1621
Ordinanza
relativa al sistema di informazione ARAMIS
sui progetti di ricerca e di sviluppo della Confederazione
(Ordinanza ARAMIS)
del 14 aprile 1999
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 19 capoverso2 e 32 capoverso1 della legge federale del 7 ottobre 19831 sulla ricerca; visto l’articolo 10 capoverso4 della legge federale del 9 ottobre 19922 sulla statistica,
ordina:
Sezione 1 Scopo e oggetto
Art. 1 Scopo
La Confederazione stabilisce, sotto la designazione ARAMIS (Administration Research Actions Management Information System), un sistema di informazione computerizzato sui progetti di ricerca e di sviluppo (R-S), eseguiti o finanziati interamente o parzialmente dalla Confederazione.
ARAMIS è una banca di dati che serve a:
creare trasparenza nei flussi finanziari e a coordinare i contenuti scientifici nel campo della R-S;
produrre i dati per le statistiche R-S dell’Ufficio federale di statistica;
sostenere i rilevamenti dell’Amministrazione federale delle finanze;
pianificare e a dirigere le attività nel campo della R-S;
sostenere la gestione dei progetti.
Art. 2 Struttura del sistema d’informazione
ARAMIS è un’applicazione cliente-server che si compone delle seguenti cinque banche dati:
a. la banca dati produttivi: è il nucleo del sistema in cui sono registrate le informazioni. Essa può essere interrogata online. I dati possono essere continuamente modificati dagli aventi diritto;
la banca dati test: una banca di dati separata, alimentata periodicamente con i dati provenienti dalla banca dati produttivi, è riservata ai test per evitare qualsiasi perturbazione dell’esercizio del sistema;
la banca dati di formazione: comprende esempi di dati selezionati per la formazione;
la banca dati d’analisi: al termine di un esercizio finanziario della Confederazione, i dati sono trasferiti dalla banca dati produttivi verso la banca dati d’analisi. Questo trasferimento garantisce che per le analisi dei dati sia a disposizione sempre la stessa banca e che i risultati possano essere verificati. Questa banca genera i dati della statistica R-S, che sono trasmessi all’Ufficio federale di statistica;
la banca dati Internet: un sottoinsieme della banca dati produttivi è scaricato dal centro di competenze ARAMIS dell’Ufficio federale dell’educazione e della scienza (Ufficio) su una banca dati materialmente separata. Questi dati sono pubblicamente accessibili e non possono essere modificati.
La sicurezza del sistema d’informazione è retta dai principi dell’ordinanza del 10 giugno 19913 concernente la protezione delle applicazioni e dei sistemi informatici nell’amministrazione federale.
Sezione 2 Responsabilità
Art. 3 Compiti, competenze e responsabilità dell’Ufficio
L’Ufficio ha segnatamente i compiti e le competenze seguenti:
l’esercizio del Centro di competenze ARAMIS;
la gestione strategica del sistema d’informazione ARAMIS;
la supervisione del Centro di competenze ARAMIS;
il coordinamento dell’accettazione di altri fornitori di dati;
l’acquisizione di basi per la pianificazione e la direzione delle attività nel campo della R-S.
Assume la responsabilità della manutenzione a lunga scadenza dei dati, ossia:
la trasmissione dei dati all’Ufficio federale di statistica;
l’archiviazione dei dati in collaborazione con il servizio di esercizio tecnico;
la soppressione delle schede di archiviazione obsolete.
Può emanare un regolamento d’utilizzazione e istruzioni in esecuzione della presente ordinanza.
Art. 4 Compiti e competenze del Centro di competenze ARAMIS
Il Centro di competenze ARAMIS ha per compito segnatamente di assicurare:
la gestione operativa, la disponibilità e la sicurezza informatica dell’insieme del sistema;
l’amministrazione degli utenti, in particolare l’attribuzione tecnica dei diritti d’accesso e di modifica dei dati su proposta delle unità fornitrici dei dati;
la consulenza e il sostegno tecnico agli utenti e la loro informazione regolare;
il coordinamento e la supervisione dello sviluppo di estensioni del sistema;
la realizzazione di interfacce verso altre banche dati;
il controllo della qualità;
la direzione del gruppo d’utenti di ARAMIS;
la direzione dei progetti parziali o dei progetti consecutivi.
È competente segnatamente per:
esercitare a titolo fiduciario funzioni relative al controllo della qualità, all’amministrazione degli utenti, al controllo della sicurezza d’esercizio e alla generazione di analisi di dati aggregati e resi anonimi;
definire la struttura dei dati e di eventuali nuove categorie di dati;
approvare le specificazioni di dettaglio delle estensioni;
approvare le specificazioni di dettaglio delle interfacce verso altre banche dati;
mettere in servizio nuove versioni di ARAMIS.
Art. 5 Il gruppo di utenti di ARAMIS
Il gruppo di utenti di ARAMIS si compone di rappresentanti degli uffici federali e delle unità del settore dei PF associati al sistema. Può comprendere rappresentanti di altre unità che forniscono dati.
Costituisce una piattaforma per lo scambio di esperienze e di informazioni e consiglia il Centro di competenze ARAMIS in materia di configurazione e di utilizzazione del sistema sul piano tecnico, organizzativo e ergonomico.
Sezione 3 Gestione e conservazione dei dati
Art. 6 Estensione dei dati e categorie di dati
ARAMIS comprende i dati dei progetti di R-S interamente o parzialmente finanziati o eseguiti dalla Confederazione.
I dati contenuti in ARAMIS concernono l’organizzazione dei progetti, il loro finanziamento e il loro contenuto scientifico:
i dati relativi all’organizzazione concernono in particolare l’unità amministrativa, il titolo e il numero del progetto, i dati dell’inizio e della fine del progetto, lo stadio di pianificazione o di realizzazione, i diritti di accesso ai dati, i partecipanti al progetto, la persona di contatto;
i dati relativi al finanziamento concernono in particolare i costi del progetto, la parte relativa alla ricerca , il modo di finanziamento, i contratti, la ripartizione per spese di personale, le spese di materiale, gli investimenti, i pagamenti, il saldo disponibile;
i dati scientifici concernono in particolare le parole chiave del progetto, gli obiettivi del progetto, il suo inserimento in un programma, i campi di ricerca interessati, le categorie NABS, una breve descrizione, i risultati, le pubblicazioni, la valorizzazione.
Il sistema d’informazione non contiene dati personali particolarmente degni di protezione ai sensi dell’articolo3 della legge federale sulla protezione dei dati4, né dati classificati segreti o confidenziali.
Nessuna nuova banca dati che serva gli stessi obiettivi di ARAMIS nel campo della R-S può essere creata nell’Amministrazione federale né essere finanziata dalla Confederazione.
Art. 7 Fornitori di dati e trasmissione dei dati
I fornitori di dati sono:
gli uffici federali che finanziano o realizzano progetti R-S;
i Politecnici federali e gli istituti di ricerca aggregati ai PF;
il Fondo nazionale svizzero della ricerca scientifica e altri organismi pubblici desiderosi di rendere pubblici dati concernenti la R-S.
I dati sono trasmessi ad ARAMIS in due modi:
a. immissione diretta online dei dati da parte dell’unità che li fornisce; b trasmissione dei dati per mezzo dell’interfaccia standard o di un’altra procedura standardizzata di scambio automatico di dati tra due banche dati.
Art. 8 Responsabilità per i dati
Le unità che forniscono i dati ne sono responsabili. È competente il responsabile della ricerca di ogni unità. L’Ufficio gestisce unicamente il sistema in modo da assicurare che i dati siano disponibili per gli utenti.
Le unità che forniscono i dati li trattano conformemente alle esigenze generali del sistema e alle istruzioni specifiche del loro responsabile della ricerca.
Le unità che forniscono i dati designano le persone abilitate a immetterli o a modificarli e conferiscono a queste persone le competenze necessarie all’esercizio delle funzioni per gli utenti e alle modalità di accesso.
Art. 9 Qualità dei dati
Le unità che forniscono dati sono responsabili della completezza, dell’esattezza e dell’attualità di questi ultimi.
Art. 10 Controllo della qualità
Il Centro di competenze ARAMIS controlla periodicamente la qualità dei dati registrati.
In presenza di dati di qualità insufficiente ammonisce l’unità che li ha forniti e informa in merito l’Ufficio federale di statistica.
Sezione 4 Utilizzazione dei dati e diritti d’accesso
Art. 11 Utilizzazione dei dati
L’esercizio e la consultazione interna di ARAMIS possono essere effettuati su due piani:
gestione dei propri dati: l’unità che fornisce i dati può visionare e modificare tutti i dati che ha immesso nel sistema;
consultazione dei dati: gli altri utenti visionano soltanto il sottoinsieme di dati scientifici, finanziari e organizzativi che l’unità fornitrice di dati ha reso pubblici o che sono resi pubblici dal sistema.
La banca dati Internet comprende unicamente il sottoinsieme di dati scientifici dichiarati pubblici dall’unità che li fornisce.
Art. 12 Diritti d’accesso
I diritti a consultare i dati sono attribuiti in maniera decentralizzata dalle unità che li forniscono. Gli utenti accedono soltanto ai dati sui quali possiedono diritti.
Sezione 5 Finanziamento
Art. 13 Finanziamento dell’esercizio del sistema
Le spese d’esercizio e di conservazione sono ripartite pro rata tra gli uffici federali e le unità del settore dei PF che utilizzano il sistema.
A livello di Amministrazione federale, queste spese sono addebitate direttamente al credito globale informatica (credito 620.4040.001). In caso di decentralizzazione di questo credito, è fatta salva un’eventuale decisione di addebitare queste spese ai conti informatici dei dipartimenti.
L’ufficio amministra questi contributi.
Art. 14 Estensioni delle funzioni del sistema
Soluzioni che integrano l’insieme dell’Amministrazione federale sono ricercate nella misura del possibile all’atto dell’estensione del sistema. Le estensioni proprie a dipartimenti o uffici federali sono possibili: sono aggiunte ad ARAMIS come moduli opzionali.
Il Centro di competenze ARAMIS assicura in collaborazione con il fornitore del modulo che l’estensione non perturbi le funzioni esistenti di ARAMIS.
I moduli opzionali sono finanziati dai mandanti.
Le spese occasionate dalle estensioni che giovano a tutti gli utenti sono coperte nel quadro del finanziamento del progetto, nella misura in cui l’Ufficio ne abbia approvato la proposta fatta dal gruppo di utenti, dalla direzione del progetto o dal Centro di competenze ARAMIS.
Dopo la dissoluzione dell’organizzazione del progetto, il Centro di competenze ARAMIS fa una proposta all’Ufficio o all’informatico del Dipartimento federale dell’interno.
Sezione 6 Statistica
Art. 15 Rilevamento
I rilevamenti statistici sulla R-S effettuati in virtù della legge federale del 9 ottobre 1992 sulla statistica sono effettuati a partire da dati registrati in ARAMIS. I diversi questionari per l’Amministrazione federale, i PF e gli istituti federali di ricerca aggregati a questi ultimi sono riprodotti a questo scopo in ARAMIS sotto forma elettronica. Al termine dell’esercizio finanziario, il sistema propone valori che possono essere accettati o modificati dai responsabili della ricerca (valori effettivi).
I valori proposti dal sistema per la statistica R-S possono essere consultati dai responsabili della ricerca di altre unità amministrative.
Art. 16 Data del rilevamento
Al termine dell’esercizio finanziario, al più tardi il 31 marzo dell’anno seguente, i valori proposti dal sistema e i valori effettivi autorizzati dai responsabili della ricerca sono trasferiti sotto forma anonima e aggregata dalla banca dati di analisi verso l’Ufficio federale della statistica. Questi dati non possono più essere modificati.
Art. 17 Analisi dei dati
L’Ufficio federale di statistica procede all’analisi principale dei dati e li pubblica.
L’Ufficio, nello svolgimento dei suoi compiti, può procedere a analisi speciali dei dati.
Sezione 7 Entrata in vigore
Art. 18
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1999.
14 aprile 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss |
Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin |