RU 1999 1764
Ordinanza
sul Fondo sociale per la difesa e la protezione
della popolazione
del 5 maggio 1999
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 12 capoverso2 della legge federale del 6 ottobre 19891 sulle finanze della Confederazione (LFC),
ordina:
Sezione 1 Istituzione, forma giuridica e scopo
Art. 1 Istituzione e forma giuridica
Sotto il nome τFondo sociale per la difesa e la protezione della popolazioneⁿ (Fondo) è istituito un fondo speciale nel senso dell’articolo 12 LFC.
Art. 2 Scopo
Il Fondo serve a gestire fondi esistenti e futuri, sempre che le condizioni loro imposte lo consentano.
Sezione 2 Compito e adempimento
Art. 3 Compito
Il compito del Fondo consiste nell’aiutare:
i militari, le persone soggette al servizio civile come pure le persone soggette al servizio di protezione civile nell’adempimento del loro obbligo militare o di prestare servizio di protezione civile, nonché le persone che partecipano a un impiego organizzato militarmente nell’ambito del servizio di promovimento della pace, nella misura in cui siano bisognosi di aiuto a causa di queste prestazioni di servizio;
i soccorritori impiegati dal Consiglio federale in caso di guerra e di catastrofe;
i parenti o i superstiti delle persone menzionate nelle lettere a e b, nella misura in cui siano bisognosi di aiuto a causa di danni alla salute o della morte di queste persone;
d. le persone che sono assistite per legge dalle persone menzionate nelle lettere a e b, o che convivono con esse in rapporto affine al matrimonio, sempre che siano bisognose di aiuto a causa di danni alla salute o della morte di queste persone.
Art. 4 Prestazioni
Di regola, il Fondo adempie il suo compito secondo l’articolo3 fornendo contributi a destinazione vincolata a istituzioni e a organizzazioni che perseguono scopi analoghi, segnatamente al Servizio sociale dell’esercito.
Non vi è alcun diritto alle prestazioni del Fondo.
Art. 5 Principi
Il Fondo opera secondi i principi seguenti:
presta aiuto soltanto sussidiariamente, quando non possono essere pretese prestazioni d’assicurazione o altre prestazioni contrattuali o legali, oppure se queste non sono sufficienti;
vigila per l’impiego efficace ed economico dei mezzi;
collabora in spirito paritario con altre organizzazioni e istituzioni;
si dà una struttura amministrativa efficiente e non costosa;
valuta regolarmente la propria attività e i progetti che sostiene.
Sezione 3 Mezzi finanziari e amministrazione
Art. 6 Capitale del Fondo
Il capitale del Fondo è costituito, segnatamente, dai proventi correnti dei Fondi seguenti:
Fondo Grenus a favore degli invalidi;
Fondazione nazionale Winkelried;
Fondo delle sorelle Josephine e Hedwig Pitschi (per metà).
Nel capitale del Fondo affluiscono inoltre:
i proventi di altri fondi speciali, nella misura in cui le condizioni loro imposte lo consentono;
le devoluzioni dirette di terzi al Fondo;
le devoluzioni di terzi alla Confederazione che, in virtù delle condizioni imposte, possono essere destinate direttamente al patrimonio del Fondo;
i redditi degli interessi e gli utili in capitale provenienti dagli investimenti del capitale del Fondo;
e. il capitale e i proventi delle casse di soccorso delle unità, degli stati maggiori e dei corpi di truppa dell’esercito sciolti, purché gli organi competenti di dette casse non abbiano disposto diversamente.
Art. 7 Gestione del patrimonio
Il capitale del Fondo e il capitale dei fondi gestiti dal Consiglio del Fondo giusta l’articolo 6 capoverso1 sono gestiti separatamente dall’Amministrazione federale delle finanze (art. 35 cpv. 1 LFC).
I tassi d’interesse di tutti i fondi sono stabiliti secondo l’articolo 46 capoverso 2 dell’ordinanza dell’11 giugno 19902 sulle finanze della Confederazione.
Ogni anno, l’Amministrazione federale delle finanze mette a disposizione del Consiglio del Fondo gli utili in capitale e i redditi degli interessi.
Art. 8 Fondi d’esercizio
Le prestazioni e i costi d’esercizio sono coperti dal Fondo.
Art. 9 Riserve
L’autorità di vigilanza (art. 21) stabilisce, dopo avere sentito il Consiglio del Fondo, l’ammontare e l’utilizzazione delle riserve.
Sezione 4 Organi del Fondo
Art. 10 Consiglio del Fondo
Il Consiglio del Fondo consta di cinque a sette membri. Si compone di specialisti militari e civili. Le regioni linguistiche e i sessi devono essere adeguatamente rappresentati. Il capo del Servizio sociale dell’esercito fa parte d’ufficio del Consiglio del Fondo.
Art. 11 Nomina
L’autorità di vigilanza nomina i membri del Consiglio del Fondo per quattro anni. La durata del mandato è limitata a 16 anni.
L’autorità di vigilanza designa il presidente. Per il rimanente, il Consiglio del Fondo si costituisce da sé.
Sei mesi prima della scadenza del periodo amministrativo, il presidente in carica sottopone le candidature all’autorità di vigilanza.
Art. 12 Riunioni, quorum
Il Consiglio del Fondo si riunisce almeno una volta all’anno.
Il Consiglio del Fondo può deliberare se sono presenti almeno la metà dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità di voti decide il presidente.
Le decisioni possono essere prese anche mediante circolazione degli atti. Esse sono considerate prese quando la maggioranza dei membri accetta una proposta.
Art. 13 Indennità
I membri del Consiglio del Fondo hanno diritto a un’indennità conformemente all’ordinanza del 12 dicembre 19963 sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari.
Art. 14 Gestione
Il Consiglio del Fondo può istituire comitati e consultare esperti.
Esso può delegare poteri decisionali ai comitati e al capo del Servizio sociale dell’esercito.
Art. 15 Organo di revisione
Il Controllo federale delle finanze funge da organo di revisione.
Sezione 5 Competenze
Art. 16 Consiglio del Fondo
Il Consiglio del Fondo:
stabilisce le linee guida per l’attività del Fondo;
emana un regolamento delle prestazioni (art. 19) e un regolamento interno (art. 20);
decide sulle prestazioni che superano l’ammontare stabilito nel regolamento interno;
nomina i membri dei comitati e gli esperti (art. 14);
sorveglia l’attività dei comitati;
approva gli obiettivi strategici, il preventivo, il conto annuale e il rapporto annuale;
provvede all’informazione dell’opinione pubblica;
adempie tutti i compiti che non rientrano nelle competenze di un altro organo.
L’autorità di vigilanza può autorizzare il Consiglio del Fondo a utilizzare i capitali dei singoli fondi conformemente alla loro destinazione.
L’autorità di vigilanza può affidare al Consiglio del Fondo la gestione di altri fondi e fondazioni che sottostanno alla sua vigilanza, ma che non contribuiscono alla costituzione del capitale del Fondo. Tenuto conto delle condizioni imposte, le disposizioni della presente ordinanza sono applicabili per analogia.
Art. 17 Organo di revisione
L’organo di revisione:
controlla se la contabilità e il conto annuale sono conformi alle basi legali, alle linee guida per l’attività del Fondo e al regolamento delle prestazioni;
può prendere visione di tutti i documenti necessari e procurarsi informazioni orali e scritte presso gli organi del Fondo;
presenta annualmente al Consiglio del Fondo e all’autorità di vigilanza un rapporto sui risultati dei controlli secondo la lettera a.
Sezione 6 Procedura e vigilanza
Art. 18 Domande di aiuto
Le domande di aiuto devono essere indirizzate al capo del Servizio sociale dell’esercito. Se questi non può decidere in modo autonomo, le domande, munite del suo parere, sono trasmesse per decisione all’organo competente del Fondo.
Art. 19 Regolamento delle prestazioni
Il Consiglio del Fondo definisce in un regolamento i criteri e la procedura per la valutazione delle domande di aiuto e per la decisione sulle prestazioni. Il regolamento dev’essere sottoposto per approvazione all’autorità di vigilanza.
Gli organi competenti del Fondo e il capo del Servizio sociale dell’esercito decidono in modo definitivo.
Art. 20 Regolamento interno
Il Consiglio del Fondo emana, per sé e per i suoi comitati, un regolamento interno. Il regolamento dev’essere sottoposto per approvazione all’autorità di vigilanza.
Art. 21 Vigilanza
Il Fondo sottostà alla vigilanza del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).
Il Fondo sottopone al DDPS:
gli obiettivi strategici;
il preventivo e il conto annuali;
il rapporto annuale del Consiglio del Fondo;
il rapporto annuale dell’organo di revisione (art. 17 lett. c).
Sezione 7 Entrata in vigore
Art. 22
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 1999.
5 maggio 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss |
Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin |