RU 1999 2214
Ordinanza del DFE
sulle esigenze minime relative al controllo
delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche protette
(Ordinanza sul controllo delle DOP e delle IGP)
dell’11 giugno 1999
Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 18 capoverso 2 dell’ordinanza DOP/IGP del 28 maggio 19971,
ordina:
Art. 1 Esigenze minime relative al controllo
L’organismo di certificazione deve:
procedere al rilevamento iniziale di tutte le imprese di produzione, di trasformazione o di elaborazione;
verificare i flussi delle merci;
controllare l’uso corretto dei marchi di rintracciabilità;
garantire che le esigenze relative al processo di produzione, di trasformazione o di elaborazione (esigenze relative al processo) siano rispettate;
sovrintendere al test del prodotto finale.
Art. 2 Frequenza dei controlli
L’organismo di certificazione controlla le esigenze relative alle installazioni tecniche (esigenze strutturali) nell’ambito della procedura di rilevamento iniziale.
Il controllo dei flussi delle merci, della rintracciabilità e delle esigenze relative al processo è eseguito almeno ogni due anni in ogni impresa di trasformazione e di elaborazione. Nelle imprese di produzione, il controllo è effettuato ogni anno su un campione rappresentativo delle imprese.
Per le indicazioni geografiche protette (IGP), il test del prodotto finale è eseguito ogni anno su un campione rappresentativo delle imprese. Per le denominazioni d’origine protette (DOP), il test è effettuato almeno una volta all’anno per ogni impresa di produzione, di trasformazione o di elaborazione che mette in commercio il prodotto finale.
Se si constata un’irregolarità, l’impresa è ricontrollata sistematicamente.
Art. 3 Esigenze strutturali ed esigenze relative al processo
Nell’elenco degli obblighi figurano le seguenti esigenze essenziali per la tipicità del prodotto:
esigenze strutturali;
esigenze relative al processo.
Art. 4 Marchio di rintracciabilità
Il marchio di rintracciabilità è un contrassegno indelebile che va apposto su ogni singolo prodotto e che consente di identificare il lotto e il produttore. Se il prodotto non si presta a tale procedura, il marchio può essere apposto sull’imballaggio del prodotto pronto per il consumo.
Art. 5 Test del prodotto finale
Il test del prodotto finale consta di un esame fisico e chimico e di un esame organolettico.
L’esame organolettico serve a verificare la descrizione sensoriale che figura nell’elenco degli obblighi.
Esso è obbligatorio per le DOP.
Il prelievo di campioni avviene sotto la responsabilità dell’organismo di certificazione. L’esame organolettico è eseguito dal raggruppamento richiedente sotto la responsabilità dell’organismo di certificazione.
Art. 6 Rapporto
L’organismo di certificazione fornisce annualmente all’Ufficio federale dell’agricoltura un rapporto per ogni denominazione protetta nel quale figurano:
la lista delle imprese controllate, suddivise nelle categorie «produzione», «trasformazione» e «elaborazione»;
la quantità totale dei prodotti commercializzati con la denominazione protetta;
il numero e il genere dei provvedimenti correttivi e dei ritiri di certificati per ogni denominazione protetta.
Art. 7 Accesso alle imprese e ai documenti
L’organismo di certificazione provvede affinché gli sia garantito:
l’accesso in qualsiasi momento alle imprese;
la consultazione di tutta la documentazione utile ai fini della certificazione.
Art. 8 Manuale di controllo
L’organismo o gli organismi di certificazione, in collaborazione con il raggruppamento che ha presentato la domanda di registrazione di una DOP o di una IGP, concretizzano in un manuale di controllo le procedure previste nella presente ordinanza.
Il manuale di controllo è parte integrante del sistema di assicurazione della qualità dell’organismo o degli organismi di certificazione.
La versione aggiornata del sistema di assicurazione della qualità degli organismi di certificazione è depositata presso l’Ufficio federale dell’agricoltura.
Art. 9 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1999.
11 giugno 1999 Dipartimento federale dell’economia Couchepin 1531