RU 1999 2214

Ordinanza del DFE
sulle esigenze minime relative al controllo
delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche protette
(Ordinanza sul controllo delle DOP e delle IGP)

dell’11 giugno 1999

Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 18 capoverso 2 dell’ordinanza DOP/IGP del 28 maggio 19971,
ordina:

Art. 1 Esigenze minime relative al controllo

L’organismo di certificazione deve:

  1. procedere al rilevamento iniziale di tutte le imprese di produzione, di trasformazione o di elaborazione;

  2. verificare i flussi delle merci;

  3. controllare l’uso corretto dei marchi di rintracciabilità;

  4. garantire che le esigenze relative al processo di produzione, di trasformazione o di elaborazione (esigenze relative al processo) siano rispettate;

  5. sovrintendere al test del prodotto finale.

Art. 2 Frequenza dei controlli

L’organismo di certificazione controlla le esigenze relative alle installazioni tecniche (esigenze strutturali) nell’ambito della procedura di rilevamento iniziale.

Il controllo dei flussi delle merci, della rintracciabilità e delle esigenze relative al processo è eseguito almeno ogni due anni in ogni impresa di trasformazione e di elaborazione. Nelle imprese di produzione, il controllo è effettuato ogni anno su un campione rappresentativo delle imprese.

Per le indicazioni geografiche protette (IGP), il test del prodotto finale è eseguito ogni anno su un campione rappresentativo delle imprese. Per le denominazioni d’origine protette (DOP), il test è effettuato almeno una volta all’anno per ogni impresa di produzione, di trasformazione o di elaborazione che mette in commercio il prodotto finale.

Se si constata un’irregolarità, l’impresa è ricontrollata sistematicamente.

RS 910.124

Art. 3 Esigenze strutturali ed esigenze relative al processo

Nell’elenco degli obblighi figurano le seguenti esigenze essenziali per la tipicità del prodotto:

  1. esigenze strutturali;

  2. esigenze relative al processo.

Art. 4 Marchio di rintracciabilità

Il marchio di rintracciabilità è un contrassegno indelebile che va apposto su ogni singolo prodotto e che consente di identificare il lotto e il produttore. Se il prodotto non si presta a tale procedura, il marchio può essere apposto sull’imballaggio del prodotto pronto per il consumo.

Art. 5 Test del prodotto finale

Il test del prodotto finale consta di un esame fisico e chimico e di un esame organolettico.

L’esame organolettico serve a verificare la descrizione sensoriale che figura nell’elenco degli obblighi.

Esso è obbligatorio per le DOP.

Il prelievo di campioni avviene sotto la responsabilità dell’organismo di certificazione. L’esame organolettico è eseguito dal raggruppamento richiedente sotto la responsabilità dell’organismo di certificazione.

Art. 6 Rapporto

L’organismo di certificazione fornisce annualmente all’Ufficio federale dell’agricoltura un rapporto per ogni denominazione protetta nel quale figurano:

  1. la lista delle imprese controllate, suddivise nelle categorie «produzione», «trasformazione» e «elaborazione»;

  2. la quantità totale dei prodotti commercializzati con la denominazione protetta;

  3. il numero e il genere dei provvedimenti correttivi e dei ritiri di certificati per ogni denominazione protetta.

Art. 7 Accesso alle imprese e ai documenti

L’organismo di certificazione provvede affinché gli sia garantito:

  1. l’accesso in qualsiasi momento alle imprese;

  2. la consultazione di tutta la documentazione utile ai fini della certificazione.

Art. 8 Manuale di controllo

L’organismo o gli organismi di certificazione, in collaborazione con il raggruppamento che ha presentato la domanda di registrazione di una DOP o di una IGP, concretizzano in un manuale di controllo le procedure previste nella presente ordinanza.

Il manuale di controllo è parte integrante del sistema di assicurazione della qualità dell’organismo o degli organismi di certificazione.

La versione aggiornata del sistema di assicurazione della qualità degli organismi di certificazione è depositata presso l’Ufficio federale dell’agricoltura.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1999.

11 giugno 1999 Dipartimento federale dell’economia Couchepin 1531