RU 1999 2551

Ordinanza
sulla previdenza professionale obbligatoria
dei disoccupati

Modifica del 15 settembre 1999

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 3 marzo 19971 sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 2

I salari provenienti da guadagni intermedi (art. 24 LADI) e da un’occupazione a tempo parziale (art. 10 cpv. 2 lett. b LADI) percepiti durante un periodo di controllo sono divisi per il numero di giorni controllati corrispondenti a un periodo di controllo (salario giornaliero).

Art. 5 titolo, cpv.1 lett. a e 2

Salario giornaliero coordinato in caso di guadagno intermedio e di lavoro a tempo parziale

Il salario giornaliero coordinato equivale alla differenza positiva tra:

a. il salario giornaliero proveniente da un’attività intermedia o da un’attività a tempo parziale e 2 Se il salario giornaliero proveniente da un’attività intermedia o da un’attività a tempo parziale ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 LPP è assicurato, dal salario giornaliero coordinato ai sensi del capoverso1 è dedotto il salario giornaliero coordinato proveniente da un guadagno intermedio o da un’attività a tempo parziale.

Art. 8 cpv. 2 e 3

L’istituto collettore controlla regolarmente se l’aliquota di contribuzione copra le spese e ne riferisce all’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione almeno una volta all’anno. Se è necessario adeguare l’aliquota di contribuzione in funzione dell’evoluzione del rischio, l’istituto collettore sottopone una proposta di adeguamento all’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione, a destinazione del Consiglio federale.

La domanda di modifica dell’aliquota di contribuzione è presentata all’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione al più tardi tre mesi prima della data effettiva dell’adeguamento.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000.

15 settembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione: Ruth Dreifuss

Il cancelliere della Confederazione: François Couchepin