RU 1999 2719
Ordinanza
concernente l’importazione di prodotti agricoli
(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Modifica del 7 ottobre 1999
L’Ufficio federale dell’agricoltura, visto l’articolo 42 capoversi1 e 3 della legge sull’agricoltura1,
ordina:
I
L’allegato 4 numero 4, disciplinamento del mercato latticini, numero 07.4 dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 sulle importazioni agricole è modificato come segue:
Numero Prodotto Voce di tariffa Contingente doganale del contingente (tonnellate) doganale 07.4 Burro 07.41 fresco, non salato 0405.1011 4100
II
L’ordinanza dell’UFAG del 30 marzo 19993 concernente l’importazione di burro è modificata come segue:
Art. 1 cpv.1
Ai produttori di burro è assegnata una quota di 4000 tonnellate del contingente doganale parziale numero 07.41.
III
La presente modifica entra in vigore l'11 ottobre 1999 ed è valida fino al 31 dicembre 1999.
7 ottobre 1999 Ufficio federale dell’agricoltura: Il direttore, Burger 1630