RU 1999 3135
Ordinanza
sull’imposizione degli oli minerali
(OIOm)
Modifica del 24 novembre 1999
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 20 novembre 19961 sull’imposizione degli oli minerali è modificata come segue:
Art. 33 cpv. 3bis
Il petrolio per aeromobili destinato al rifornimento di aeromobili esteri in correlazione con lavori di manutenzione, di riparazione e di trasformazione in officine svizzere indi involo a destinazione dell’estero è esente da imposta. Il petrolio per aeromobili utilizzato nei test di reattori sul banco di prova beneficia di un’agevolazione fiscale; il Dipartimento federale delle finanze fissa l’aliquota d’imposta.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000.
24 novembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss |
Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin |