RU 1999 3135

Ordinanza
sull’imposizione degli oli minerali
(OIOm)

Modifica del 24 novembre 1999

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 20 novembre 19961 sull’imposizione degli oli minerali è modificata come segue:

Art. 33 cpv. 3bis

Il petrolio per aeromobili destinato al rifornimento di aeromobili esteri in correlazione con lavori di manutenzione, di riparazione e di trasformazione in officine svizzere indi involo a destinazione dell’estero è esente da imposta. Il petrolio per aeromobili utilizzato nei test di reattori sul banco di prova beneficia di un’agevolazione fiscale; il Dipartimento federale delle finanze fissa l’aliquota d’imposta.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000.

24 novembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss

Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin