RU 1999 3588

Ordinanza
della Commissione federale delle comunicazioni
concernente la legge sulle telecomunicazioni

Modifica del 13 dicembre 1999

La Commissione federale delle comunicazioni
ordina:

I

L'ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni del 17 novembre 19971 concernente la legge sulle telecomunicazioni è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 2, primo periodo

Essi possono esigere dal nuovo fornitore contributi finanziari a copertura dei costi amministrativi direttamente legati al trasferimento dei numeri. ...

Art. 6 cpv. 2

Abrogato

Art. 14 cpv.1

I fornitori di servizi di telecomunicazione devono offrire la portabilità dei numeri ai sensi dell’articolo 3 al più tardi entro il 1° marzo 2000.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000.

13 dicembre 1999 In nome della Commissione federale delle comunicazioni: Il presidente, Caccia