RU 1999 3598
Ordinanza
sull’emanazione della farmacopea
(OEFarm)
Modifica del 13 dicembre 1999
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’allegato all’ordinanza del 20 agosto 19971 sull’emanazione della farmacopea è sostituito dalla nuova versione qui annessa.
II
La presente modifica entra in vigore il 1o gennaio 2000.
13 dicembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
La presidente della Confederazione: Ruth Dreifuss |
Il cancelliere della Confederazione: François Couchepin |
Allegato
(art. 1) Farmacopea Le seguenti pubblicazioni costituiscono la farmacopea:
Pharmacopoea Europaea, 3a edizione (Ph. Eur. 3), del giugno 19962, Supplemento 1998 alla Pharmacopoea Europaea del maggio 1997, Supplemento 1999 alla Pharmacopoea Europaea del maggio 1998 e Supplemento 2000 alla Pharmacopoea Europaea dell'aprile 19993;
Pharmacopoea Helvetica, 8a edizione (Ph. Helv. 8), dell'agosto 19974, Supplemento 1998 alla Pharmacopoea Helvetica del giugno 1998 e Supplemento 1999 alla Pharmacopoea Helvetica del giugno 19995.
È edita in versione originale dal Consiglio d’Europa. La versione francese nonché la traduzione tedesca e italiana sono ottenibili presso l’EDMZ, 3000 Berna, alle condizioni previste nell’ordinanza sulle tasse UCFSM del 21 dicembre 1994 (RS 172.041.11).
È edito in versione originale dal Consiglio d’Europa. La versione francese nonché la traduzione tedesca sono ottenibili presso l’EDMZ, 3000 Berna, alle condizioni previste nell’ordinanza sulle tasse UCFSM del 21 dicembre 1994 (RS 172.041.11).
È edita dal Dipartimento federale dell’interno ed è ottenibile presso l’EDMZ, 3000 Berna, alle condizioni previste nell’ordinanza sulle tasse UCFSM del 21 dicembre 1994 (RS 172.041.11).
È edito dal Dipartimento federale dell’interno ed è ottenibile presso l’EDMZ, 3000 Berna, alle condizioni previste nell’ordinanza sulle tasse UCFSM del 21 dicembre 1994 (RS 172.041.11).