RU 1999 530

Ordinanza generale
concernente l’importazione di prodotti agricoli
(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

Modifica del 21 dicembre 1998

L’Ufficio federale dell’agricoltura, visto l’articolo 20 capoverso 5 della legge sull’agricoltura1,
ordina:

I

L’allegato1 numero 13, disciplinamenti del mercato di cereali da semina, alimenti per animali e semi oleosi dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 sulle importazioni agricole è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 1999.

21 dicembre 1998 Ufficio federale dell’agricoltura: Burger 1116