RU 1999 883

Ordinanza
sul servizio di volo militare
(OSVM)

Modifica del 7 dicembre 1998

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 5 dicembre 19941 sul servizio di volo militare è modificata come segue:

Modifica di designazioni

Negli articoli 4 lettera c e 30, la designazione «trp ADCA» è sostituita con «Forze aeree».

Nell’articolo 8, la designazione «Comando delle truppe d’aviazione e di difesa contraerea (CADCA)» è sostituita con «Forze aeree».

Negli articoli 9 capoverso 2, 14 capoversi 2 e 3, 15 capoverso 3, 21 capoversi1 e 2 nonché 36 capoversi1 e 2, la designazione «CADCA» è sostituita con «Forze aeree».

Art. 3 cpv.1 lett. b nonché cpv. 5

L’istruzione di pilota militare di milizia fino al brevetto comprende:

b. una scuola per piloti di 192 giorni al massimo;

L’avanzamento a pilota militare di milizia operativo comprende:

  1. un servizio d’avanzamento (WAU) di 66 giorni al massimo come servizio pratico con il grado di tenente (5 settimane ciascuno di WAU1 e WAU 2);

  2. un’istruzione tattiva (TAKAUS) di 52 giorni al massimo come servizio pratico con il grado di tenente (4 settimane ciascuno di TAKAUS1 e TAKAUS 2);

  3. un corso di condotta I (C cond I) di 26 giorni al massimo (13 giorni di C cond I per piloti [TAKAUS 3] e 13 giorni di C cond I delle Forze aeree) e 26 giorni di servizio pratico.

Art. 17 cpv. 2 e 3

I piloti di velivoli da combattimento monoposto e i primi piloti di velivoli da combattimento biposto e velivoli scuola a reazione lasciano il servizio di volo a 55 anni.

In casi eccezionali, il DDPS può, per motivi militari, aumentare il limite d’età segnatamente quando la funzione di comando del pilota e la prontezza d’impiego delle Forze aeree lo richiedono.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 1999.

7 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Cotti

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin