RU 2000 1855

Codice penale svizzero
(Sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato
delle persone e dei fascicoli in seno all’Ufficio federale di polizia)

Modifica del 18 giugno 1999

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 settembre 19971,
decreta:

I

Il Codice penale svizzero2 è modificato come segue:

Art. 351octies

d. Sistema 1 L’Ufficio federale di polizia (Ufficio federale) gestisce un sistema ininformatizzato di gestione e indice formatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fainformatizzato delle persone e scicoli (IPAS). Il sistema può contenere dati personali e profili della perdei fascicoli in sonalità degni di particolare protezione. I dati dell’IPAS possono essere seno all’Ufficio federale di trattati soltanto allo scopo di: polizia

  1. accertare se l’Ufficio federale tratta dati relativi a una data persona;

  2. trattare dati concernenti gli affari dell’Ufficio federale;

  3. organizzare in modo razionale ed efficace lo svolgimento dei lavori;

  4. tenere il controllo dello svolgimento delle pratiche;

  5. allestire statistiche. 2 Per adempiere gli scopi enunciati nel capoverso1 lettere a, c e d, il sistema IPAS contiene:

  6. le generalità delle persone i cui dati sono trattati dall’Ufficio federale;

  7. la designazione dei servizi dell’Ufficio federale nei quali sono trattati dati relativi a una data persona;

  8. la designazione dei sistemi d’informazione dell’Ufficio federale nei quali una data persona è registrata, ad eccezione dei sistemi previsti dall’articolo 11 della legge federale del 7 ottobre 19943 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione;