RU 2000 2352
Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Land Baden-Württemberg relativa alla modifica dell'Accordo sulla pesca nel Lago Inferiore di Costanza e nel Reno lacustre
(Regolamento sulla pesca nel Lago Inferiore)
Traduzione 1 Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Land Baden-Württemberg relativa alla modifica dell’Accordo sulla pesca nel Lago Inferiore di Costanza e nel Reno lacustre (Ordinamento della pesca nel Lago Inferiore)
Conclusa il 24 novembre 1997 Entrata in vigore il 1° gennaio 1998
Il signor Hans Ulrich Schweizer, Capo divisione presso l’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio, – in qualità di plenipotenziario della Confederazione Svizzera – e il signor Alfons Brückner, Direttore ministeriale presso il Ministero delle zone rurali (Ministerium Ländlicher Raum) del Land Baden-Württemberg, – in qualità di plenipotenziario del Land Baden-Württemberg – hanno convenuto, giusta il paragrafo 37 capoverso 1 numeri 1, 2 e 5 dell’Accordo del 2 novembre 19772 tra la Confederazione Svizzera e il Paese del Baden-Württemberg sulla pesca nel Lago Inferiore di Costanza e nel Reno lacustre (Ordinamento della pesca nel Lago Inferiore), modificato l’ultima volta dall’Accordo del 19 novembre 19913, quanto segue:
Art. 1
L’Ordinamento della pesca nel Lago Inferiore è modificato come segue: 1. Al paragrafo 15 viene aggiunta la seguente terza frase: «Per il calcolo dell’altezza delle reti vale la tabella di calcolo dell’altezza delle reti in rapporto al numero delle maglie che costituisce l’allegato2 del presente accordo». 2. Nel paragrafo 15b capoverso 4 viene soppressa la seconda parte della frase e la virgola viene sostituita da un punto. 3. Nel paragrafo 18 capoverso2 seconda frase le parole «1° giugno» vengono sostituite dalle parole «16 maggio». 4. Il paragrafo 22 capoverso 1 viene modificato come segue: «(1) Ai sensi del presente Regolamento sulla pesca l’ora del calare e del sorgere del sole viene stabilito dalla tabella seguente:
Dal testo originale tedesco (AS 2000 2352).
Mese Calare del sole Sorgere del sole Gennaio 17 h 30 07 h 30 Febbraio 18 h 00 07 h 00 Marzo (ora solare) 19 h 00 05 h 00 Marzo (ora legale) 20 h 00 06 h 00 Aprile 21 h 00 05 h 30 Maggio 22 h 00 04 h 30 Giugno 22 h 00 04 h 30 Luglio 22 h 00 04 h 30 Agosto 21 h 00 05 h 00 Settembre 20 h 00 06 h 00 Ottobre (ora legale) 20 h 00 07 h 00 Ottobre (ora solare) 19 h 00 06 h 00 Novembre 18 h 00 07 h 00 Dicembre 17 h 00 07 h 30 Per notte viene inteso il periodo tra il calare e il sorgere del sole». 5. Il paragrafo 25 capoverso 5 è modificato come segue:
la frase seguente viene aggiunta dopo la prima frase: «Nel battello non devono trovarsi più di 10 coregoni e 50 pesci persici per ogni pescatore sportivo»;
l’attuale seconda frase diventa la terza frase. 6. L’allegato seguente viene aggiunto all’Ordinamento della pesca nel Lago Inferiore: «Allegato2 all’Accordo Tabella di calcolo dell’altezza delle reti in rapporto al numero delle maglie, giusta il paragrafo 15 capoverso 1 terza frase Altezza massima delle reti Larghezza delle maglie in mm * Numero delle maglie*
28
22
18
14
12
54
46
39
34
32 * Per le dimensioni intermedie, si applica il numero delle maglie immediatamente inferiore».
Art. 2
La presente Convenzione entra in vigore il 1° gennaio 1998.
Fatto a Berna e a Stoccarda, il 24 novembre 1997, in doppio esemplare in lingua tedesca.
Per la Per il Confederazione Svizzera: Land Baden-Württemberg: Hans Ulrich Schweizer Alfons Brückner 2266