RU 2000 2424
Ordinanza
sugli istituti di formazione per il personale
di manutenzione d’aeromobili
(OJAR-147)
del 25 agosto 2000
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni,
visti gli articoli 6a e 57 della legge federale del 21 dicembre 19481 sulla navigazione aerea (LNA); visto l’articolo 138a dell’ordinanza del 14 novembre 19732 sulla navigazione aerea (OSIA),
ordina:
Art. 1 Campo d’applicazione
La presente ordinanza si applica agli istituti svizzeri che impartiscono in Svizzera o presso l’aeroporto di Basilea-Mulhouse la formazione di base e la formazione specifica per determinati tipi di aeromobili prescritte dal regolamento JAR-663 e che intendono svolgere i relativi esami.
In mancanza di prescrizioni estere più rigorose, la presente ordinanza si applica agli istituti svizzeri che impartiscono all’estero la formazione di base e la formazione specifica per determinati tipi di aeromobili prescritte dal regolamento JAR-66 e che intendono svolgere i relativi esami.
Art. 2 Licenze per istituti di formazione
Gli istituti menzionati nell’articolo1 devono essere titolari di una licenza per istituti di formazione rilasciata dall’Ufficio federale dell’aviazione civile (Ufficio)4.
Il rilascio e il rinnovo della licenza nonché l’estensione del suo campo d’applicazione sono disciplinati dal regolamento JAR-147 5.
Il regolamento JAR-147 può essere consultato all’Ufficio federale dell’aviazione civile (Ufficio) o ottenuto dietro pagamento presso il competente servizio delle Autorità aeronautiche comuni (JAA)6. Esso non è né pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali né tradotto.
Joint Aviation Requirements on Certifying Staff Maintenance.
Indirizzo: Ufficio federale dell’aviazione civile, Maulbeerstrasse 9, 3003 Berna.
Joint Aviation Requirements on Approved Maintenance Training/Examinations.
Indirizzo: IHS, Aviation Information, 15 Inverness Way East, Englewood, CO, 80112 USA (www.ihsaviation.com); distribuzione in Svizzera: Technischer Fachbuch-Vertrieb AG, Spitalstrasse 12, CH-2501 Bienne (www.tfv.ch).
Art. 3 Istituti di formazione con sede all’estero
L’Ufficio può rilasciare licenze anche a istituti di formazione esteri con sede in uno Stato che non è membro delle JAA7, a condizione che il bisogno sia provato e che non ne risulti un onere sproporzionato.
L’Ufficio può riconoscere l’autorizzazione rilasciata a un istituto di formazione da uno Stato estero non membro delle JAA che lo abilita ad impartire la formazione di base e la formazione specifica per determinati tipi di aeromobili prescritte, e svolgere i relativi esami, a condizione che l’istituto adempia tutti i requisiti complementari fissati dalle JAA a garanzia della conformità con il regolamento JAR-147.
Art. 4 Diritti e doveri
I diritti e i doveri del titolare di una licenza sono disciplinati dal regolamento JAR-147.
Art. 5 Durata di validità della licenza
La licenza è rilasciata per una durata indeterminata. In casi particolari, l’Ufficio può limitarne la durata di validità.
La durata di validità di una licenza rilasciata in virtù dell’articolo 3 capoverso2 è determinata dalla durata di validità fissata dall’autorità estera.
Art. 6 Revoca della licenza e limitazione del campo di applicazione
In virtù dell’articolo 92 LNA, l’Ufficio può pronunciare la revoca definitiva o temporanea di una licenza o limitarne la validità, in particolare se accerta che:
le condizioni determinanti per il rilascio della licenza non sono più adempiute;
le prescrizioni determinanti sono state violate ripetutamente o in modo grave;
viene impedito all’Ufficio l’accesso all’istituto o il titolare rifiuta di consegnargli i documenti necessari per controllare l’applicazione di dette prescrizioni.
Art. 7 Deroghe
In casi debitamente motivati, l’Ufficio può autorizzare deroghe a singole disposizioni della presente ordinanza.
Esso può limitare la durata delle deroghe e vincolarle a condizioni e obblighi.
Indirizzo: Joint Aviation Authorities, Saturnusstraat 8-10, P.O. Box 3000, 2130 KA Hoofddorp, Netherlands.
Art. 8 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2000.
25 agosto 2000 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger 2282