RU 2000 2478

Ordinanza dell’Assemblea federale
concernente provvedimenti intesi a far fronte
ai danni arrecati alle foreste dall’uragano Lothar

del 6 ottobre 2000

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 28 della legge del 4 ottobre 19911 sulle foreste (LFo); visto il messaggio del Consiglio federale del 16 febbraio 20002,
decreta:

Art. 1 Scopo e campo d’applicazione

Per far fronte ai danni arrecati alle foreste dall’uragano Lothar, la presente ordinanza dell’Assemblea federale è intesa a:

  1. compensare gli oneri finanziari rilevanti per le persone dell’economia forestale e del legno, e

  2. promuovere la vendita del legname ricavato dagli alberi danneggiati.

Art. 2 Deposito di legname

Nell’ambito dei crediti autorizzati, la Confederazione accorda aiuti finanziari sino al 50 per cento dei costi destinati al deposito del legname ricavato dagli alberi danneggiati, segnatamente per:

  1. depositi di legname tondo, che servono a mantenere il valore del legno;

  2. depositi di legno da industria;

  3. depositi di trucioli.

Gli aiuti finanziari sono accordati soltanto se il Cantone partecipa alle spese proporzionalmente alla sua capacità finanziaria.

Art. 3 Pianificazione di riserve forestali

Nell’ambito dei crediti autorizzati, la Confederazione accorda aiuti finanziari corrispondenti al 70 per cento del valore di mercato del legname ricavato dagli alberi danneggiati che viene abbandonato su una superficie forestale, se:

  1. tale superficie si presta ad essere delimitata come riserva forestale;

  2. il Cantone intende delimitare le superfici quale riserva forestale, e

  3. il Cantone ha convenuto con il proprietario del fondo la rinuncia all’utilizzazione del legname.

RS 921.04 Provvedimenti intesi a far fronte ai danni arrecati alle foreste dall’uragano Lothar

Art. 4 Crediti d’investimento

La Confederazione può concedere prestiti rimborsabili, infruttiferi o a interesse ridotto, per il finanziamento dei costi residui di provvedimenti sussidiabili giusta gli articoli 37 e 38 capoverso2 lettera b della legge forestale del 4 ottobre 19913.

La limitazione dei mutui nel tempo e l’obbligo di rimborso del Cantone sono retti dall’articolo 40 della legge forestale del 4 ottobre 1991.

Art. 5 Contributi versati ai Cantoni che forniscono uno sforzo finanziario particolare

Nell’ambito dei crediti autorizzati, la Confederazione concede aiuti finanziari di 30 franchi al massimo per metro cubo di legna preparata ai Cantoni che forniscono contributi finanziari per la riparazione di danni alle foreste secondo l’articolo 37 della legge forestale del 4 ottobre 19914 e, considerata la loro forza finanziaria, assumono costi superiori a 200 franchi per abitante.

Art. 6 Utilizzazione del legname ricavato dagli alberi danneggiati nella cooperazione allo sviluppo

La Confederazione promuove l’utilizzazione del legname ricavato dagli alberi danneggiati nel quadro della cooperazione allo sviluppo e tecnica nonché dell’aiuto umanitario, a condizione che il legname non possa essere procurato nella regione stessa.

Art. 7 Procedura e ulteriori presupposti per la concessione dei sussidi federali

Le prescrizioni d’esecuzione del Consiglio federale contenute nella legge forestale del 4 ottobre 19915 sono applicate per analogia alla concessione degli aiuti finanziari giusta gli articoli 2-5.

Art. 8 Autorizzazione eccezionale per trasporti di legname

Nella misura in cui le strutture di raccordo sono adeguate, i Cantoni nei quali avviene il trasporto a partire dal deposito possono rilasciare autorizzazioni eccezionali giusta l’articolo 9 capoverso6 lettera c della legge federale del 19 dicembre 19586 sulla circolazione stradale per l’aumento del peso complessivo di un veicolo a motore sino a un massimo di 40 tonnellate, per l’allontanamento del legname dai boschi colpiti dall’uragano Lothar.

Provvedimenti intesi a far fronte ai danni arrecati alle foreste dall’uragano Lothar

Art. 9 Finanziamento

L’Assemblea federale decide mediante decreto federale semplice l’ammontare massimo dei mezzi finanziari che possono essere stanziati per gli aiuti finanziari giusta gli articoli2, 3 e 5, nonché un credito d’impegno per il finanziamento dei crediti d’investimento giusta l’articolo4.

Art. 10 Disposizione penale

L’ottenimento indebito di una prestazione ai sensi degli articoli 2-5, è punito secondo l’articolo 42 della legge forestale del 4 ottobre 19917. Il perseguimento penale compete ai Cantoni.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza dell’Assemblea federale entra in vigore il 1° gennaio 2001 con effetto sino al 31 dicembre 2003.

Consiglio nazionale, 6 ottobre 2000 Consiglio degli Stati, 6 ottobre 2000 Il presidente: Seiler Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz 1988