RU 2000 25

Regolamento
della Corte europea dei diritti dell’uomo

del 4 novembre 1998

La Corte europea dei diritti dell’uomo, vista la Convenzione del 4 novembre 19502 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e i suoi Protocolli, adotta il presente regolamento:

Art. 1 Definizioni

Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, e a meno che non risulti diversamente dal contesto:

  1. il termine «Convenzione» indica la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e i suoi Protocolli;

  2. l’espressione «Corte plenaria» indica la Corte europea dei diritti dell’uomo in seduta plenaria;

  3. il termine «Grande Camera» indica la Grande Camera di diciassette giudici costituita in applicazione dell’articolo 27 paragrafo 1 della Convenzione;

  4. il termine «sezione» indica una camera costituita dalla Corte plenaria per un periodo determinato a’ sensi dell’articolo 26 lettera b della Convenzione, e l’espressione «Presidente della sezione» indica il giudice nominato presidente della suddetta sezione dalla Corte plenaria a’ sensi dell’articolo 26 lettera c della Convenzione;

  5. il termine «Camera» indica una Camera di sette giudici costituita a’ sensi dell’articolo 27 paragrafo 1 della Convenzione e l’espressione «Presidente della Camera» indica il giudice che presiede tale «Camera»;

  6. il termine «Comitato» indica un comitato di tre giudici costituito in applicazione dell’articolo 27 paragrafo 1 della Convenzione;

  7. il termine «Corte» indica indifferentemente la Corte plenaria, la Grande Camera, una sezione, una Camera, un Comitato o il collegio di cinque giudici menzionati all’articolo 43 paragrafo2 della Convenzione;

  8. l’espressione «giudice ad hoc» indica ogni persona, diversa dal giudice nominato, scelta da una Parte contraente a’ sensi dell’articolo 27 paragrafo 2 della Convenzione per far parte della Grande Camera o di una Camera;

  9. i termini «giudice» e «giudici» indicano i giudici nominati dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa e i giudici ad hoc;

RS 0.101.2

Dal testo originale francese (RO 2000 25).

  1. il termine «giudice relatore» designa un giudice nominato per adempiere alle funzioni previste dagli articoli 48 e 49 del presente regolamento;

  2. il termine «cancelliere» indica, a seconda del contesto, il cancelliere della Corte o il cancelliere di una sezione;

  3. il termine «parte» e «parti» indicano: – le Parti contraenti ricorrenti o convenute, – il ricorrente (persona fisica, organizzazione non governativa o gruppo di privati) che ha adito la Corte a’ sensi dell’articolo 34 della Convenzione;

  4. l’espressione «terzo interveniente» indica ogni Stato contraente od ogni persona interessata che, come previsto dall’articolo 36 paragrafi 1 e 2 della Convenzione, abbia esercitato il suo diritto di presentare osservazioni per iscritto e di partecipare all’udienza, o vi è stato invitato;

  5. l’espressione «Comitato dei Ministri» indica il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa;

  6. i termini «vecchia Corte» e «Commissione» designano rispettivamente la Corte e la Commissione europea dei diritti dell’uomo istituite a’ sensi del vecchio articolo 19 della Convenzione.

Titolo 1 Dell’organizzazione e del funzionamento della Corte

Capitolo I Dei giudici

Art. 2 Computo della durata del mandato

1. La durata del mandato di un giudice eletto si computa a far data dall’elezione. Tuttavia, qualora un giudice venga rieletto alla scadenza del suo mandato, o eletto in sostituzione di un giudice il cui mandato sia scaduto o stia per scadere, la durata del suo mandato si computa a far data da tale scadenza. 2. Conformemente all’articolo 23 paragrafo5 della Convenzione, il giudice eletto in sostituzione di un giudice che non abbia completato il periodo delle sue funzioni rimane in carica fino alla scadenza del mandato del suo predecessore. 3. Conformemente all’articolo 23 paragrafo7 della Convenzione, il giudice eletto rimane in carica fino al momento in cui il suo successore presta giuramento o rende la dichiarazione prevista dall’articolo3 del presente regolamento.

Art. 3 Giuramento o dichiarazione solenne

1. Prima di assumere le funzioni, ogni giudice eletto deve, nel corso della prima riunione della Corte plenaria alla quale assiste dopo la sua elezione o, in caso di necessità, davanti al Presidente della Corte, prestare il giuramento o fare la dichiarazione solenne che segue:

«Giuro» – o «Dichiaro solennemente» – «che eserciterò le mie funzioni con onestà, indipendenza ed imparzialità e che osserverò il segreto delle deliberazioni». 2. Ne viene redatto processo-verbale.

Art. 4 Incompatibilità

A’ sensi dell’articolo 21 paragrafo3 della Convenzione, i giudici non possono esercitare per tutta la durata del loro mandato nessuna attività politica o amministrativa né nessuna attività professionale incompatibile con il loro dovere di indipendenza ed imparzialità o con la disponibilità richiesta da un’attività esercitata a tempo pieno. Ciascun giudice comunica al Presidente della Corte ogni ulteriore attività. Nell’ipotesi di dissenso fra quest’ultimo e l’interessato, ogni questione che sorga è decisa dalla Corte in seduta plenaria.

Art. 5 Precedenza

1. I giudici eletti assumono le funzioni dopo il Presidente e i Vicepresidenti della Corte e i Presidenti di sezione, secondo la data della loro elezione; nell’ipotesi di rielezione, anche non immediata, si tiene conto della durata delle funzioni di giudice eletto esercitate anteriormente dall’interessato. 2. I Vicepresidenti della Corte preposti a tale funzione il medesimo giorno assumono le funzioni in relazione alla durata delle loro funzioni di giudice. In caso di parità, assumono le funzioni in relazione all’età. La stessa regola vale per i Presidenti di sezione. 3. I giudici la cui durata delle funzioni è la medesima, assumono le funzioni in relazione all’età. 4. I giudici ad hoc assumono le funzioni in relazione all’età, dopo i giudici eletti.

Art. 6 Dimissioni

La dimissione di un giudice è indirizzata al Presidente della Corte che la trasmette al Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Fatta salva l’applicazione degli articoli

paragrafo3 in fine e 26 paragrafo2 del presente regolamento, comporta vacanza di seggio.

Art. 7 Revoca

Un giudice può essere sollevato dalle sue funzioni solo se gli altri giudici, riuniti in seduta plenaria, decidono, a maggioranza dei due terzi dei giudici eletti in carica, che egli non soddisfa più i requisiti richiesti. Deve previamente essere sentito dalla Corte plenaria. Ogni giudice può mettere in moto il procedimento di revoca.

Capitolo II Della presidenza della Corte

Art. 8 Elezione del Presidente e dei Vicepresidenti della Corte e dei Presidenti e Vicepresidenti di sezione

1. La Corte plenaria elegge il suo Presidente, i due Vicepresidenti e i Presidenti delle sezioni per un periodo di tre anni, senza che tale termine ecceda la durata del mandato di giudice degli interessati. Sono rieleggibili. 2. Ciascuna sezione elegge del pari per un periodo di tre anni rinnovabile un Vicepresidente che sostituisce il Presidente di sezione in caso di impedimento. 3. I Presidenti e i Vicepresidenti restano in carica fino all’elezione dei loro successori. 4. Qualora un Presidente o un Vicepresidente cessi di far parte della Corte o dismetta le sue funzioni prima del loro termine normale, la Corte plenaria o la sezione interessata, a seconda del caso, elegge un successore per il rimanente periodo. 5. Le elezioni previste nel presente articolo si svolgono a scrutinio segreto; vi partecipano soltanto i giudici eletti presenti. Se nessun giudice raggiunge la maggioranza assoluta dei presenti e dei votanti, si procede ad uno scrutinio tra i due giudici che hanno avuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, la preferenza è accordata al giudice che ha la precedenza a’ sensi dell’articolo5 del presente regolamento.

Art. 9 Funzioni del Presidente della Corte

1. Il Presidente della Corte dirige i lavori e gli uffici della Corte. Rappresenta la Corte e, in particolare, ne assicura le relazioni con le autorità del Consiglio d’Europa. 2. Presiede le sedute plenarie della Corte, le sedute della Grande Camera e quelle del collegio di cinque giudici. 3. Non partecipa all’esame dei casi trattati dalle Camere, a meno che non sia il giudice eletto in relazione ad una Parte contraente interessata.

Art. 10 Funzioni dei Vicepresidenti della Corte

I Vicepresidenti della Corte assistono il Presidente della Corte. Lo sostituiscono in caso di impedimento o di vacanza della presidenza, o su sua richiesta. Svolgono anche le mansioni dei Presidenti di sezione.

Art. 11 Sostituzione del Presidente e dei Vicepresidenti della Corte

Nell’ipotesi di contestuale impedimento del Presidente e dei Vicepresidenti della Corte, o di contestuale vacanza della carica, la presidenza viene assunta da uno dei Presidenti di sezione o, se nessuno di essi è disponibile, da un altro giudice eletto, secondo l’ordine di precedenza stabilito dall’articolo5 del presente regolamento.

Art. 12 Presidenza delle sezioni e delle Camere

I Presidenti di sezione presiedono le sedute della sezione o delle Camere di cui fanno parte. I Vicepresidenti delle sezioni li sostituiscono nell’ipotesi di impedimento o di vacanza della presidenza della sezione, o su richiesta del Presidente della sezione. In mancanza, sono sostituiti dai membri della sezione o delle Camere, secondo l’ordine di precedenza stabilito dall’articolo5 del presente regolamento.

Art. 13 Impossibilità di esercizio

I membri della Corte non possono assumere la presidenza in un caso nel quale è parte una Parte contraente della quale sono cittadini o in relazione alla quale sono stati eletti.

Art. 14 Rappresentanza equilibrata dei sessi

Nelle nomine disciplinate dal presente capitolo e dal capitolo seguente, la Corte persegue una politica volta ad una equilibrata rappresentanza dei sessi.

Capitolo III Della cancelleria

Art. 15 Elezione del cancelliere

1. La Corte plenaria elegge il suo cancelliere. I candidati devono godere della più alta considerazione morale e possedere le conoscenze giuridiche, amministrative e linguistiche nonché l’esperienza richieste per l’esercizio delle funzioni. 2. Il cancelliere è eletto per cinque anni ed è rieleggibile. Può essere sollevato dalle sue funzioni solo se i giudici, riuniti in seduta plenaria, decidono, a maggioranza dei due terzi dei giudici eletti in carica, che l’interessato non soddisfa più i requisiti richiesti. Deve essere sentito preliminarmente dalla Corte plenaria. Ogni giudice può mettere in moto il procedimento di revoca. 3. Le elezioni previste nel presente articolo avvengono per scrutinio segreto; vi partecipano solo i giudici eletti presenti. Se nessun candidato ha raggiunto la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno avuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, la preferenza è accordata anzitutto alla candidata, se ve n’è una, e poi al candidato più anziano. 4. Prima di assumere le funzioni, il cancelliere deve, davanti alla Corte plenaria o, in caso di necessità, davanti al Presidente della Corte, prestare il giuramento o rendere la dichiarazione solenne che segue: «Giuro» - o «Dichiaro solennemente» - «che eserciterò con lealtà, discrezione e coscienza le funzioni che mi sono state conferite nella mia qualità di cancelliere della Corte europea dei diritti dell’uomo».

Art. 16 Elezione dei cancellieri aggiunti

1. La Corte plenaria elegge anche due cancellieri aggiunti alle condizioni, nel modo e per la durata definiti all’articolo precedente. Il procedimento previsto per la revoca del cancelliere si applica anche per la revoca dei cancellieri aggiunti. La Corte consulta preliminarmente il cancelliere. 2. Prima di assumere la carica, un cancelliere aggiunto deve, davanti alla Corte plenaria o, in caso di necessità, davanti al Presidente, prestare giuramento o rendere una dichiarazione analoga a quelle previste per il cancelliere. Ne viene redatto processoverbale.

Art. 17 Funzioni del cancelliere

1. Il cancelliere assiste la Corte nell’adempimento delle sue funzioni. È responsabile dell’organizzazione e delle attività della cancelleria, sotto l’autorità del Presidente della Corte. 2. Custodisce gli archivi della Corte e funge da tramite per le comunicazioni e le notifiche ad essa indirizzate o da essa provenienti, in relazione a casi deferitile o da deferirle. 3. Il cancelliere, fatto salvo il dovere di discrezione connesso alle sue funzioni, risponde alle richieste di informazioni sull’attività della Corte, in particolare a quelle della stampa. 4. Istruzioni generali predisposte dal cancelliere e approvate dal Presidente della Corte disciplinano il funzionamento della cancelleria.

Art. 18 Organizzazione della cancelleria

1. La cancelleria è composta dalle cancellerie di sezione, in numero pari a quello delle sezioni costituite dalla Corte, e dagli uffici necessari per fornire alla Corte le prestazioni amministrative e giuridiche richieste. 2. Il cancelliere di sezione assiste la sezione nell’adempimento delle sue funzioni. Può essere coadiuvato da un cancelliere aggiunto di sezione. 3. I funzionari della cancelleria, inclusi i referendari, ma non il cancelliere né i cancellieri aggiunti, sono nominati dal Segretario Generale del Consiglio d’Europa con il consenso del Presidente della Corte o del cancelliere che agisce su indicazione del Presidente.

Capitolo IV Del funzionamento della Corte

Art. 19 Sede della Corte

1. La sede della Corte è fissata a Strasburgo, sede del Consiglio d’Europa. La Corte può tuttavia, qualora lo ritenga utile, esercitare le sue funzioni in altri luoghi del territorio degli Stati membri del Consiglio d’Europa.

2. La Corte può decidere, in qualsiasi fase dell’istruttoria di un ricorso, che è necessario che essa stessa o uno o più dei suoi membri procedano ad un’indagine o adempiano ad ogni altro compito in altri luoghi.

Art. 20 Sessioni plenarie della Corte

1. Su convocazione del suo Presidente, la Corte si riunisce in sessione plenaria tutte le volte che lo richiede l’esercizio delle funzioni che le competono a’ sensi della Convenzione e del presente regolamento. Il Presidente procede a tale convocazione se almeno un terzo dei membri lo richiedano, e comunque una volta l’anno per l’esame di questioni amministrative. 2. Il quorum dei due terzi dei giudici eletti in carica è richiesto per il funzionamento della Corte plenaria. 3. Se non si raggiunge il quorum, il Presidente aggiorna la seduta.

Art. 21 Altre sessioni della Corte

1. La Grande Camera, le Camere e i comitati funzionano permanentemente. Tuttavia, su proposta del Presidente, la Corte stabilisce annualmente il ciclo delle sessioni. 2. Al di fuori dei suddetti periodi, la Grande Camera e le Camere possono essere convocate dal loro Presidente in caso di urgenza.

Art. 22 Deliberazioni

1. La Corte delibera in camera di consiglio. Le sue deliberazioni sono segrete. 2. Soltanto i giudici prendono parte alle deliberazioni. Sono presenti in camera di consiglio il cancelliere o la persona designata per sostituirlo, nonché gli altri funzionari della cancelleria e gli interpreti la cui assistenza appare necessaria. Non può esservi ammessa nessun’altra persona se non in virtù di una speciale decisione della Corte. 3. Prima della votazione su una questione sottoposta alla Corte, il Presidente invita i giudici ad esprimere la loro opinione.

Art. 23 Votazioni

1. Le decisioni della Corte sono adottate a maggioranza dei voti dei giudici presenti. In caso di parità di voti, la votazione viene ripetuta e, se vi è sempre parità, il voto del Presidente è preponderante. Il presente paragrafo si applica salvo disposizione contraria del presente regolamento. 2. Le decisioni e le sentenze della Grande Camera e delle Camere sono adottate a maggioranza dei giudici effettivi. Non sono consentite le astensioni per le votazioni definitive concernenti la ricevibilità o il merito di un caso.

3. In linea generale, le votazioni si effettuano per alzata di mano. Il Presidente può decidere di procedere ad una votazione per appello nominale, nell’ordine inverso di precedenza. 4. Ogni questione messa ai voti deve essere formulata in termini precisi.

Capitolo V Delle Camere

Art. 24 Composizione della Grande Camera

1. La Grande Camera si compone di diciassette giudici e di tre giudici supplenti. 2. È costituita per tre anni a far data dall’elezione dei titolari delle funzioni presidenziali menzionati all’articolo 8 del presente regolamento. 3. Fanno parte della Grande Camera il Presidente e i Vicepresidenti della Corte, nonché i Presidenti delle sezioni. Al fine di completare la Grande Camera, la Corte plenaria, su proposta del Presidente, suddivide tutti gli altri giudici in due gruppi che si alterneranno ogni nove mesi e la cui composizione deve essere geograficamente equilibrata e tener conto dei differenti sistemi giuridici vigenti nelle Parti contraenti. I giudici e i giudici supplenti chiamati ad esaminare ogni caso rinviato alla Grande Camera durante ciascun periodo di nove mesi sono designati per rotazione in seno a ciascun gruppo; rimangono membri della Grande Camera fino alla chiusura del procedimento, anche dopo lo spirare del loro mandato di giudice. 4. Per quanto non vi sieda a’ sensi del paragrafo3 del presente articolo, il giudice eletto in relazione ad ogni Parte contraente interessata fa parte di diritto della Grande Camera, conformemente all’articolo 27 paragrafi2 e 3 della Convenzione. 5. a) Qualora il Presidente di una sezione non possa sedere alla Grande Camera, è sostituito dal Vicepresidente della sezione.

  1. Qualora non possa sedere un altro giudice, è sostituito da un supplente secondo l’ordine di designazione previsto al paragrafo3 del presente articolo.

  2. Se non vi sono abbastanza giudici supplenti nel gruppo interessato per completare la Grande Camera, i supplenti mancanti sono estratti a sorte tra i membri dell’altro gruppo.

6. a) Il collegio di cinque giudici della Grande Camera chiamato ad esaminare le istanze presentate a’ sensi dell’articolo 43 della Convenzione si compone: – del Presidente della Corte; – dei Presidenti o, se impediti, dei Vicepresidenti di sezioni diverse da quella che ha costituito la Camera che ha trattato il caso il cui rinvio alla Grande Camera è richiesto; – un giudice supplementare, designato per rotazione tra i giudici diversi da quelli che hanno trattato il caso nella Camera.

b) Non può far parte del collegio il giudice eletto in relazione ad una Parte contraente in causa o suo cittadino.

c) Se un membro del collegio è impedito, è sostituito da un altro giudice designato per rotazione tra quelli che non hanno trattato il caso nella Camera.

Art. 25 Costituzione delle sezioni

1. Le Camere previste dall’articolo 26 lettera b della Convenzione (e chiamate «sezioni» nel presente regolamento) sono costituite dalla Corte plenaria, su proposta del Presidente, per un periodo di tre anni a far data dall’elezione dei titolari delle funzioni presidenziali previsti all’articolo 8 del presente regolamento. Vi sono almeno quattro sezioni. 2. Ciascun giudice è membro di una sezione. La composizione delle sezioni deve essere equilibrata sia sotto il profilo geografico, sia sotto il profilo della rappresentanza dei sessi e tener conto dei differenti sistemi giuridici esistenti nelle Parti contraenti. 3. Qualora un giudice cessi di far parte della Corte prima della scadenza del periodo per il quale la sezione è costituita, il suo successore in Corte lo sostituisce come membro della sezione. 4. Il Presidente della Corte può eccezionalmente modificare la composizione delle sezioni se le circostanze lo richiedono. 5. Su proposta del Presidente, la Corte plenaria può costituire una sezione supplementare.

Art. 26 Costituzione delle Camere

1. Le Camere di sette giudici previste all’articolo 27 paragrafo 1 della Convenzione per l’esame dei casi deferiti alla Corte sono costituite come segue a cominciare dalle sezioni.

  1. Per l’esame di ciascun caso, la Camera comprende il Presidente della sezione e il giudice eletto in relazione a ciascuna Parte contraente in causa. Qualora quest’ultimo non sia membro della sezione alla quale il ricorso è stato attribuito, conformemente agli articoli 51 o 52 del presente regolamento, vi partecipa come membro di diritto della Camera, conformemente all’articolo 27 paragrafo2 della Convenzione. Se il giudice non può parteciparvi o si astiene, si applica l’articolo 29 del presente regolamento.

  2. Gli altri membri della Camera sono designati dal Presidente della sezione, per rotazione, tra i membri della sezione.

  3. I membri della sezione che non sono così designati partecipano all’esame del caso in qualità di supplenti.

2. Anche dopo la scadenza del suo mandato, il giudice continua a trattare i casi per i quali ha partecipato all’esame di merito.

Art. 27 Comitati

1. Comitati di tre giudici appartenenti alla medesima sezione sono costituiti, in applicazione dell’articolo 27 paragrafo 1 della Convenzione. Previa consultazione dei Presidenti delle sezioni, il Presidente della Corte decide sul numero di comitati da istituire. 2. I comitati sono costituiti per un periodo di dodici mesi, per rotazione fra i membri di ciascuna sezione diversi dal Presidente. 3. I membri della sezione che non sono membri di un comitato possono essere chiamati a sostituire i membri impediti a parteciparvi. 4. Ciascun comitato è presieduto dal membro che ha la precedenza in seno alla sezione.

Art. 28 Impedimento, astensione o dispensa

1. Ogni giudice impedito a prendere parte alle sedute per le quali è convocato deve darne comunicazione, nel più breve tempo possibile, al Presidente della Camera. 2. Nessun giudice può partecipare all’esame di un caso nel quale è personalmente interessato o è precedentemente intervenuto in qualità di agente, avvocato o consulente di una parte o di una persona che abbia interesse al caso, oppure come membro di un tribunale o di una commissione di inchiesta o ad altro titolo. 3. Qualora un giudice si astenga per le succitate ragioni, o per un motivo particolare, ne informa il Presidente della Camera, il quale lo dispensa dal partecipare. 4. Qualora il Presidente della Camera ritenga che sussista un motivo di astensione in capo ad un giudice, confronta la sua opinione con quella dell’interessato; in caso di dissenso, decide la Camera.

Art. 29 Giudici ad hoc

1. Qualora il giudice eletto in relazione ad una Parte contraente in causa sia impedito o si astenga, il Presidente dalla Camera invita la suddetta Parte a comunicargli entro trenta giorni se intende designare un altro giudice eletto oppure, in qualità di giudice ad hoc, un’altra persona che riunisca le condizioni richieste dall’articolo 21 paragrafo 1 della Convenzione e, nell’ipotesi di risposta affermativa, ad indicare contestualmente il nome della persona designata. La medesima regola si applica se la persona designata sia impedita o si astenga. 2. Si reputa che la Parte contraente in causa rinunci a tale nomina se non risponde entro trenta giorni. 3. In apertura della prima seduta consacrata all’esame del caso dopo la sua designazione, il giudice ad hoc presta giuramento o rende la dichiarazione solenne previsti all’articolo3 del presente regolamento. Ne è redatto processo-verbale.

Art. 30 Comunione di interessi

1. Qualora parecchie Parti contraenti ricorrenti o convenute abbiano un interesse comune, il Presidente della Corte può invitarle ad accordarsi per designare un solo giudice eletto o un giudice ad hoc, conformemente all’articolo 27 paragrafo2 della Convenzione; in assenza di accordo, estrae a sorte tra le persone proposte quella che sarà chiamata a partecipare di diritto. 2. Nell’ipotesi di contestazione sulla sussistenza della comunione di interessi, decide la Corte plenaria.

Titolo II Procedura

Capitolo I Norme generali

Art. 31 Possibilità di particolari deroghe

Le disposizioni del presente titolo non ostano a che la Corte possa derogarvi per l’esame di un caso particolare, se del caso previa consultazione delle parti.

Art. 32 Istruzioni pratiche

Il Presidente della Corte può prescrivere istruzioni pratiche, segnatamente in ordine a questioni quali la comparizione alle udienze e il deposito di osservazioni per iscritto o di altri documenti.

Art. 33 Pubblicità del procedimento

1. L’udienza è pubblica, a meno che, a’ sensi del paragrafo2 del presente articolo, la Camera non decida diversamente a causa di circostanze eccezionali, d’ufficio o su istanza di parte o di terzi interessati. 2. L’accesso all’aula di udienza può essere vietato alla stampa o al pubblico per tutta o parte dell’udienza, nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, qualora gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti processuali lo esigano, o nella misura giudicata strettamente necessaria dalla Camera, qualora, in particolari circostanze, la pubblicità potesse arrecare pregiudizio agli interessi della giustizia. 3. Dopo la registrazione di un ricorso, tutti i documenti depositati in cancelleria relativi al caso, ad eccezione di quelli presentati nel contesto di una transazione volta a pervenire ad una composizione amichevole a’ sensi dell’articolo 62 del presente regolamento, sono accessibili al pubblico, a meno che il Presidente della Camera non decida diversamente per i motivi indicati al paragrafo2 del presente articolo, d’ufficio o su istanza di parte o di terzi interessati. 4. Ogni richiesta di riservatezza formulata a’ sensi dei paragrafi 1 o 3 del presente articolo deve essere motivata ed indicare se l’assenza di pubblicità debba applicarsi, a seconda del caso, a tutta o parte dell’udienza o dei documenti.

Art. 34 Uso delle lingue

1. Le lingue ufficiali della Corte sono il francese e l’inglese. 2. Anteriormente all’adozione della decisione di ricevibilità, tutte le comunicazioni con un ricorrente, a’ sensi dell’articolo 34 della Convenzione, o con il suo rappresentante e tutte le osservazioni depositate da un ricorrente o dal suo rappresentante devono essere effettuate o redatte in una delle lingue ufficiali delle Parti contraenti se non sono effettuate o redatte in una delle lingue ufficiali della Corte. 3. a) Tutte le comunicazioni ad un ricorrente o al suo rappresentante e tutte le osservazioni depositate da un ricorrente o dal suo rappresentante relative ad un’udienza, o che intervengono successivamente alla dichiarazione di ricevibilità del caso, devono essere effettuate o redatte in una delle lingue ufficiali della Corte, a meno che il Presidente della Camera non autorizzi l’uso della lingua ufficiale di una Parte contraente.

b) Qualora venga concessa tale autorizzazione, il cancelliere adotta le disposizioni necessarie per l’interpretazione o la traduzione delle dichiarazioni o delle osservazioni del ricorrente. 4. a) Tutte le comunicazioni alle Parti contraenti o ai terzi intervenienti e tutte le osservazioni delle Parti contraenti o dei terzi intervenienti devono essere effettuate o redatte in una delle lingue ufficiali della Corte. Il Presidente della Camera può autorizzare l’uso di una lingua non ufficiale.

b) Qualora venga concessa tale autorizzazione, la parte che l’ha sollecitata deve fornire l’interpretazione o la traduzione in lingua inglese o francese delle osservazioni orali o scritte e assumerne i relativi costi. 5. Il Presidente della Camera può invitare la Parte contraente convenuta a fornire una traduzione delle sue osservazioni scritte nella sua lingua ufficiale o in una delle sue lingue ufficiali al fine di facilitarne la comprensione al ricorrente. 6. Ogni teste, perito o altra persona che compare davanti alla Corte può utilizzare la propria lingua se non conosce sufficientemente nessuna delle due lingue ufficiali. In tal caso, il cancelliere adotta le disposizioni necessarie per l’interpretazione o la traduzione.

Art. 35 Rappresentanza delle Parti contraenti

Le Parti contraenti sono rappresentate da agenti, che possono farsi assistere da avvocati o consulenti.

Art. 36 Rappresentanza dei ricorrenti

1. Le persone fisiche, le organizzazioni non governative o i gruppi di privati di cui all’articolo 34 della Convenzione possono inizialmente introdurre i ricorsi sia personalmente sia tramite un rappresentante designato in conformità con le disposizioni del paragrafo4 del presente articolo.

2. Dopo la notifica del ricorso alla Parte contraente convenuta, come previsto all’articolo 54 paragrafo3 lettera b) del presente regolamento, il Presidente della Camera può disporre che il ricorrente sia rappresentato conformemente al paragrafo

del presente articolo. 3. Il ricorrente deve essere così rappresentato ad ogni udienza fissata dalla Camera o ai fini del procedimento successivo alla decisione di ricevibilità, salvo diversa decisione del Presidente della Camera. 4. a) Il rappresentante del ricorrente deve essere un avvocato abilitato all’esercizio della professione in una qualsiasi Parte contraente e residente nel territorio di una di esse, o qualsiasi altra persona autorizzata dal Presidente della Camera.

  1. Il Presidente della Camera può, nell’ipotesi in cui la rappresentanza fosse normalmente obbligatoria, autorizzare il ricorrente ad assumere personalmente la difesa dei suoi interessi, se necessario con l’ausilio di un avvocato o di altra persona autorizzata.

  2. In circostanze eccezionali e in qualsiasi momento del procedimento, il Presidente della Camera, qualora ritenga che le circostanze o la condotta dell’avvocato o di altra persona designata conformemente ai precedenti alinea lo giustifichino, può decidere che tale avvocato o tale persona non possa più rappresentare o assistere il ricorrente e che quest’ultimo debba dotarsi di un altro rappresentante.

5. L’avvocato o altra persona incaricata dal ricorrente, nonché quest’ultimo se richiede l’autorizzazione ad assumere personalmente la difesa dei propri interessi, devono conoscere sufficientemente una delle lingue ufficiali della Corte. Tuttavia, il Presidente della Camera può autorizzare l’uso di una lingua non ufficiale, conformemente all’articolo 34 paragrafo3 del presente regolamento.

Art. 37 Comunicazioni, notifiche e citazioni

1. Le comunicazioni e le notifiche indirizzate agli agenti o agli avvocati delle parti si ritengono indirizzate alle parti. 2. Qualora, per una comunicazione, notifica o citazione destinata a persona diversa dagli agenti o dagli avvocati delle parti, la Corte ritenga necessario il concorso del Governo dello Stato sul cui territorio la comunicazione, la notifica o la citazione deve produrre effetti, il Presidente della Corte si rivolge direttamente a tale Governo per ottenere le facilitazioni necessarie. 3. Lo stesso dicasi qualora la Corte desideri procedere o far procedere in loco ad accertamenti o acquisire elementi di prova, o qualora inviti a comparire persone residenti su tale territorio o che devono attraversarlo.

Art. 38 Osservazioni per iscritto

1. Le osservazioni per iscritto o altri documenti devono essere depositati solo nel termine fissato, a seconda del caso, dal Presidente della Camera o dal giudice relatore conformemente al presente regolamento. Le osservazioni per iscritto o altri do- cumenti depositati oltre tale termine o ignorando un’istruzione pratica prescritta a’ sensi dell’articolo 32 del presente regolamento non possono essere acquisiti nel fascicolo, salvo diversa decisione del Presidente della Camera. 2. Per il computo del termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo viene presa in considerazione la data certificata dell’invio del documento o, in assenza, la data del ricevimento in cancelleria.

Art. 39 Misure cautelari

1. La Camera o, se del caso, il suo Presidente può, su istanza di parte o dei terzi interessati oppure d’ufficio, indicare alle parti le misure cautelari che ritiene debbano essere adottate nell’interesse delle parti o della corretta conduzione del procedimento. 2. Il Comitato dei Ministri ne è informato. 3. La Camera può invitare le parti ad informarla di ogni questione relativa all’attuazione delle misure cautelari da essa raccomandate.

Art. 40 Comunicazione urgente di un ricorso

In caso d’urgenza, riservata ogni altra misura procedurale, il cancelliere può, previa autorizzazione del Presidente della Camera e con ogni mezzo disponibile, informare la Parte contraente interessata dell’introduzione di un ricorso e sommariamente del suo oggetto.

Art. 41 Ordine di trattazione dei ricorsi

La Camera tratta i ricorsi di cui è investita secondo l’ordine del ruolo. Può, tuttavia, decidere di trattare un ricorso prioritariamente.

Art. 42 Misure istruttorie

1. La Camera può, su istanza di parte o di un terzo oppure d’ufficio, procurarsi tutti gli elementi di prova atti a chiarire i fatti di causa. Può, segnatamente, chiedere alle parti la produzione di prove per iscritto e decidere di sentire come teste o perito, o ad altro titolo, ogni persona le cui deposizioni, affermazioni o dichiarazioni le sembrino utili per l’adempimento della sua funzione. 2. La Camera può, in qualsiasi fase del procedimento, demandare ad uno o più dei suoi membri o ad altri giudici della Corte il compimento di un’indagine, una ricognizione dei luoghi o altra misura istruttoria. Può nominare periti esterni indipendenti per coadiuvare i suoi membri così delegati. 3. La Camera può invitare una persona o un’istituzione di sua scelta ad acquisire informazioni, esprimere un parere o redigere un rapporto su una determinata questione. 4. Le parti coadiuvano la Camera, o i suoi delegati, nell’attuazione delle misure istruttorie.

5. Qualora sia stato redatto un rapporto o adottata una qualsiasi altra misura, conformemente ai paragrafi precedenti, su istanza di una Parte contraente ricorrente o convenuta, i relativi costi gravano su quest’ultima, salvo diversa decisione della Camera. Negli altri casi, la Camera decide se debbano essere sopportati dal Consiglio d’Europa o se occorra porli a carico del ricorrente, o del terzo, che ha sollecitato la redazione del rapporto o altra misura. In tutti i casi, sono fissati dal Presidente della Camera.

Art. 43 Connessione ed esame contestuale dei ricorsi

1. La Camera può, su istanza di parte o d’ufficio, disporre la connessione di due o più ricorsi. 2. Il Presidente della Camera può, previa consultazione delle parti, disporre che si proceda contestualmente all’istruttoria di ricorsi assegnati alla medesima Camera, senza pregiudizio per la decisione della Camera sulla connessione dei ricorsi.

Art. 44 Radiazione dal ruolo e nuova iscrizione al ruolo

1. Qualora una Parte contraente ricorrente comunichi al cancelliere la sua volontà di desistere, la Camera può radiare il ricorso dal ruolo della Corte conformemente all’articolo 37 della Convenzione se l’altra Parte contraente o le altre Parti contraenti in causa accettino la desistenza. 2. La decisione di radiare dal ruolo un ricorso dichiarato ricevibile assume la forma di una sentenza. Divenuta definitiva tale sentenza, il Presidente della Camera la comunica al Comitato dei Ministri per consentirgli di sorvegliare, conformemente all’articolo 46 paragrafo2 della Convenzione, l’esecuzione degli obblighi ai quali possono essere subordinate la desistenza, la composizione amichevole o la soluzione della controversia. 3. Qualora un ricorso venga radiato dal ruolo, le spese sono lasciate alla valutazione della Corte. Se sono state assegnate con una decisione di radiazione dal ruolo di un ricorso dichiarato irricevibile, il Presidente della Camera trasmette la decisione al Comitato dei Ministri. 4. La Corte può decidere di iscrivere di nuovo al ruolo un ricorso, se ritiene che circostanze eccezionali lo giustifichino.

Capitolo II Dell’introduzione dell’istanza

Art. 45 Firme

1. Ogni ricorso formulato in base agli articoli 33 o 34 della Convenzione deve essere presentato per iscritto e sottoscritto dal ricorrente o dal suo rappresentante. 2. Qualora il ricorso venga presentato da un’organizzazione non governativa o da un gruppo di privati, deve essere sottoscritto dai legali rappresentanti dell’organizzazione o del gruppo. La Camera o il comitato competenti decidono ogni questione relativa alla legittimazione delle persone che hanno sottoscritto il ricorso.

3. Qualora il ricorrente sia rappresentato conformemente all’articolo 36 del presente regolamento, il suo o i suoi rappresentanti devono produrre una procura scritta.

Art. 46 Contenuto di un ricorso statale

La o le Parti contraenti che desiderano introdurre un ricorso davanti alla Corte a’ sensi dell’articolo 33 della Convenzione ne depositano il testo in cancelleria, fornendo:

  1. il nome della Parte contraente avverso la quale il ricorso è introdotto;

  2. la narrazione dei fatti;

  3. l’esposizione della o delle pretese violazioni della Convenzione e le pertinenti argomentazioni;

  4. una dichiarazione sull’osservanza dei criteri di ricevibilità (esaurimento dei ricorsi interni e rispetto del termine dei sei mesi) enunciati nell’articolo 35 paragrafo 1 della Convenzione;

  5. l’oggetto del ricorso e un’indicazione generale della o delle richieste di equa soddisfazione eventualmente formulate a’ sensi dell’articolo 41 della Convenzione per conto della o delle parti presumibilmente lese;

  6. il nome e l’indirizzo della o delle persone designate come agenti; e allegando

  7. copie di tutti i documenti pertinenti e in particolare delle decisioni, giudiziarie o meno, relative all’oggetto del ricorso.

Art. 47 Contenuto di un ricorso individuale

1. Ogni ricorso depositato a’ sensi dell’articolo 34 della Convenzione è presentato sul formulario fornito dalla cancelleria, a meno che il Presidente della sezione competente non decida diversamente. Il formulario indica:

  1. il nome, la data di nascita, la nazionalità, il sesso, la professione e l’indirizzo del ricorrente;

  2. se del caso, il nome, la professione e l’indirizzo del suo rappresentante;

  3. la o le Parti contraenti avverso le quali è introdotto il ricorso;

  4. una succinta narrazione dei fatti;

  5. una succinta esposizione della o delle pretese violazioni della Convenzione e le pertinenti argomentazioni,

  6. una succinta dichiarazione sull’osservanza da parte del ricorrente dei criteri di ricevibilità enunciati all’articolo 35 paragrafo 1 della Convenzione (esaurimento delle vie di ricorso interne e rispetto del termine dei sei mesi);

  7. l’oggetto del ricorso e un’indicazione generale della richiesta di equa soddisfazione che il ricorrente può voler formulare a’ sensi dell’articolo 41 della Convenzione; ed è corredato

h) dalle copie di tutti i documenti pertinenti e in particolare delle decisioni, giudiziarie o meno, relative all’oggetto del ricorso. 2. Il ricorrente deve inoltre:

  1. fornire tutti gli elementi, in particolare i documenti e le decisioni citate al paragrafo 1 lettera h) del presente articolo, che consentano di accertare che sono riunite le condizioni di ricevibilità enunciate all’articolo 35 paragrafo 1 della Convenzione (esaurimento delle vie di ricorso interne e rispetto del termine dei sei mesi);

  2. comunicare se ha sottoposto la sua doglianza ad un’altra istanza internazionale di inchiesta o di conciliazione.

3. Il ricorrente che desidera conservare l’anonimato deve precisarlo ed esporre i motivi che giustificano una deroga alla normale regola della pubblicità del procedimento davanti alla Corte. Il Presidente della Camera può autorizzare l’anonimato in casi eccezionali e debitamente giustificati. 4. In caso di inosservanza degli obblighi previsti ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il ricorso non può essere registrato né esaminato dalla Corte. 5. Di norma, il ricorso si considera introdotto alla data della prima comunicazione del ricorrente che espone - anche sommariamente - l’oggetto del ricorso. La Corte, se lo ritiene giustificato, può, tuttavia, decidere di considerare una data diversa. 6. Il ricorrente deve informare la Corte di ogni cambiamento di indirizzo e di ogni fatto pertinente all’esame del suo ricorso.

Capitolo III Dei giudici relatori

Art. 48 Ricorsi statali

1. Quando la Corte viene adita a’ sensi dell’articolo 33 della Convenzione, la Camera costituita per l’esame del caso nomina giudice(i) relatore(i) uno o più dei suoi membri che incarica di predisporre un rapporto sulla ricevibilità, dopo aver ricevuto le osservazioni delle Parti contraenti interessate. L’articolo 49 paragrafo4 del presente regolamento si applica a tale rapporto, se del caso. 2. Dichiarato ricevibile un ricorso introdotto a’ sensi dell’articolo 33 della Convenzione, il o i giudici relatori sottopongono alla Camera i rapporti, bozze di testi e altri documenti idonei a coadiuvarla nell’assolvimento delle sue funzioni.

Art. 49 Ricorsi individuali

1. Quando la Corte viene adita a’ sensi dell’articolo 34 della Convenzione, il Presidente della sezione alla quale è stato assegnato il caso designa il giudice che esaminerà il ricorso in qualità di giudice relatore. 2. Nel corso del suo esame, il giudice relatore:

a) può chiedere alle parti di fornire, entro un certo termine, informazioni sui fatti, documenti e tutti gli elementi che ritiene pertinenti;

b) decide se il ricorso debba essere esaminato da un comitato o da una Camera, fermo restando che il Presidente della sezione può disporre che il caso venga deferito ad una Camera. 3. Qualora un caso venga esaminato da un comitato a’ sensi dell’articolo 28 della Convenzione, il rapporto del giudice relatore deve contenere:

  1. una breve esposizione dei fatti pertinenti;

  2. una breve esposizione dei motivi sottesi alla proposta di irricevibilità o di radiazione dal ruolo.

4. Qualora un caso venga esaminato da una Camera a’ sensi dell’articolo 29 paragrafo 1 della Convenzione, il rapporto del giudice relatore conti ene:

  1. una breve esposizione dei fatti pertinenti, incluse tutte le informazioni ottenute a’ sensi del paragrafo2 del presente articolo;

  2. un’indicazione delle questioni che il ricorso solleva sotto il profilo della Convenzione;

  3. una proposta sulla ricevibilità, nonché su ogni altra misura da adottare e, se necessario, un parere provvisorio sul merito.

5. Dichiarato ricevibile un ricorso introdotto a’ sensi dell’articolo 34 della Convenzione, il giudice relatore produce i rapporti, bozze di testi e altri documenti idonei a coadiuvare la Camera nell’assolvimento delle sue funzioni.

Art. 50 Procedimento davanti alla Grande Camera

Qualora un caso sia stato deferito alla Grande Camera a’ sensi dell’articolo 30 o dell’articolo 43 della Convenzione, il Presidente della Grande Camera designa come giudice(i) relatore(i) uno o - nell’ipotesi di ricorso statale - uno o più dei suoi membri.

Capitolo IV Del procedimento dell’esame di ricevibilità

Ricorsi statali

Art. 51

1. Quando un ricorso è introdotto a’ sensi dell’articolo 33 della Convenzione, il Presidente della Corte lo comunica immediatamente alla Parte contraente convenuta e lo assegna ad una delle sezioni. 2. Conformemente all’articolo 26 paragrafo 1 lettera a) del presente regolamento, i giudici eletti in relazione alle Parti contraenti ricorrenti e convenute fanno parte di diritto della Camera costituita per l’esame del caso. L’articolo 30 del presente regolamento si applica se il ricorso è stato introdotto da parecchie Parti contraenti o se ricorsi con il medesimo oggetto e introdotti da parecchie Parti contraenti sono esaminati congiuntamente in applicazione dell’articolo 43 paragrafo2 del presente regolamento.

3. Una volta assegnato il caso ad una sezione, il Presidente di sezione costituisce la Camera conformemente all’articolo 26 paragrafo 1 del presente regolamento e invita la Parte contraente convenuta a presentare per iscritto le sue osservazioni sulla ricevibilità del ricorso. Il cancelliere comunica le osservazioni così ottenute alla Parte contraente ricorrente, che può replicare per iscritto. 4. Prima di statuire sulla ricevibilità del ricorso, la Camera può decidere di invitare le parti a presentare per iscritto osservazioni supplementari. 5. Viene effettuata un’udienza sulla ricevibilità qualora una o più Parti contraenti interessate ne facciano richiesta o se la Camera decida in tal senso d’ufficio. 6. Dopo aver consultato le parti, il Presidente della Camera predispone il procedimento scritto e, se necessario, il procedimento orale; a tal fine fissa i termini per il deposito delle osservazioni scritte. 7. Nelle sue deliberazioni, la Camera prende in considerazione il rapporto redatto dal o dai giudici relatori in applicazione dell’articolo 48 paragrafo 1 del presente regolamento.

Ricorsi individuali

Art. 52 Assegnazione di un ricorso ad una sezione

1. Il Presidente della Corte assegna ad una sezione il ricorso introdotto a’ sensi dell’articolo 34 della Convenzione, vigilando su una ripartizione equa del carico di lavoro tra le sezioni. 2. La Camera di sette giudici prevista dall’articolo 27 paragrafo 1 della Convenzione è costituita dal Presidente della sezione interessata, conformemente all’articolo 26 paragrafo 1 del presente regolamento, quando sia stato deciso che il ricorso debba essere esaminato da una Camera. 3. In attesa della costituzione di una Camera conformemente al paragrafo2 del presente articolo, il Presidente di sezione esercita le funzioni che il presente regolamento conferisce al Presidente della Camera.

Art. 53 Procedimento davanti ad un comitato

1. Nelle sue deliberazioni, il comitato tiene conto del rapporto redatto dal giudice relatore, conformemente all’articolo 49 paragrafo3 del presente regolamento. 2. Un giudice relatore che non sia membro del comitato può essere invitato ad assistere alle sue deliberazioni. 3. Conformemente all’articolo 28 della Convenzione, il comitato può, all’unanimità, dichiarare irricevibile un ricorso o radiarlo dal ruolo della Corte, qualora tale decisione possa essere adottata senza ulteriore esame. La decisione è definitiva. 4. Se il comitato non adotta una decisione come quella prevista al paragrafo3 del presente articolo, trasmette il ricorso alla Camera costituita conformemente all’articolo 52 paragrafo2 del presente regolamento per la trattazione del caso.

Art. 54 Procedimento davanti ad una Camera

1. Nelle sue deliberazioni, la Camera tiene conto del rapporto redatto dal giudice relatore, conformemente all’articolo 49 paragrafo4 del presente regolamento. 2. La Camera può dichiarare immediatamente il ricorso irricevibile o radiarlo dal ruolo della Corte. 3. In caso contrario, la Camera può:

  1. chiedere alle parti di fornire chiarimenti sui fatti, documenti od ogni altro elemento che ritiene pertinenti;

  2. informare del ricorso la Parte contraente convenuta e invitarla a depositare osservazioni per iscritto sul ricorso;

  3. invitare le parti a depositare osservazioni supplementari per iscritto.

4. Prima di adottare la decisione sulla ricevibilità, la Camera può decidere, su istanza di parte o d’ufficio, di tenere un’udienza. In tal caso, le parti sono invitate a pronunciarsi anche sulle questioni di merito sollevate dal ricorso, a meno che in via eccezionale la Camera non decida diversamente. 5. Il Presidente della Camera fissa il procedimento, compresi i termini, relativo alle decisioni adottate dalla Camera a’ sensi dei paragrafi3 e 4 del presente articolo.

Ricorsi statali e individuali

Art. 55 Eccezioni di irricevibilità

Se la Parte contraente convenuta intende sollevare un’eccezione di irricevibilità, deve farlo, per quanto consentito dalla natura dell’eccezione e dalle circostanze, nelle osservazioni scritte od orali sulla ricevibilità del ricorso presentate a’ sensi, secondo il caso, dell’articolo 51 o dell’articolo 54 del presente regolamento.

Art. 56 Decisione della Camera

1. La decisione della Camera indica se è stata adottata all’unanimità o a maggioranza; è accompagnata o seguita dalle motivazioni. 2. La decisione della Camera viene comunicata dal cancelliere al ricorrente e alla Parte contraente o alle Parti contraenti in causa.

Art. 57 Lingua della decisione

1. La Corte rende tutte le sue decisioni in francese o in inglese, a meno che non decida di rendere una decisione in entrambe le lingue ufficiali. Una volta rese, le decisioni sono accessibili al pubblico. 2. Le decisioni vengono pubblicate nella raccolta ufficiale della Corte, come previsto dall’articolo 78 del presente regolamento, nelle due lingue ufficiali della Corte.

Capitolo V Del procedimento successivo alla decisione di ricevibilità

Art. 58 Ricorsi statali

1. Qualora la Camera decida di accogliere un ricorso introdotto a’ sensi dell’articolo 33 della Convenzione, il Presidente della Camera, previa consultazione delle Parti contraenti in causa, fissa i termini per il deposito delle osservazioni scritte sul merito e per la produzione di eventuali prove supplementari. Il Presidente può tuttavia, con il consenso delle Parti contraenti in causa, decidere di non dar luogo ad un procedimento scritto. 2. Un’udienza sul merito viene disposta qualora una o più Parti contraenti in causa ne facciano richiesta o se la Camera decide in tal senso d’ufficio. Il Presidente della Camera fissa il procedimento orale. 3. Nelle sue deliberazioni, la Camera tiene conto di ogni rapporto, progetto o altro documento depositato dal o dai giudici relatori conformemente all’articolo 48 paragrafo2 del presente regolamento.

Art. 59 Ricorsi individuali

1. Qualora la Camera decida di accogliere un ricorso introdotto a’ sensi dell’articolo 34 della Convenzione, può invitare le parti a produrre altri elementi di prova o osservazioni per iscritto. 2. Si tiene un’udienza sul merito se la Camera la decide d’ufficio o, a condizione che nessun’altra udienza vertente anch’essa sul merito abbia avuto luogo allo stadio della ricevibilità a’ sensi dell’articolo 54 paragrafo4 del presente regolamento, su istanza di parte. Tuttavia la Camera può decidere, in via eccezionale, che non necessita alcuna udienza per il compimento delle funzioni attribuitele dall’articolo 38 paragrafo 1 lettera a) della Convenzione. 3. Il Presidente della Camera fissa, se del caso, il procedimento scritto e orale. 4. Nelle sue deliberazioni, la Camera tiene conto di ogni rapporto, progetto o altro documento depositato dal giudice relatore conformemente all’articolo 49 paragrafo5 del presente regolamento.

Art. 60 Domanda di equa soddisfazione

1. La domanda di equa soddisfazione a’ sensi dell’articolo 41 della Convenzione, salvo diversa indicazione del Presidente della Camera, deve essere formulata dalla Parte contraente ricorrente o dal ricorrente, nelle osservazioni scritte sul merito o, in assenza di tali osservazioni, in un documento speciale depositato due mesi dopo la decisione che dichiara ricevibile il ricorso. 2. La Parte contraente ricorrente o il ricorrente devono quantificare e specificare per voce tutte le loro pretese, alle quali devono allegare i giustificativi necessari, in difetto di che la Camera può respingere integralmente o parzialmente la domanda. 3. In ogni stato del procedimento, la Camera può invitare una parte a depositare osservazioni sulla domanda di equa soddisfazione.

Art. 61 Intervento di terzi

1. Il cancelliere comunica la decisione di ricevibilità del ricorso alla Parte contraente della quale il ricorrente è cittadino, nonché alla Parte contraente o alle Parti contraenti menzionate all’articolo 56 paragrafo2 del presente regolamento. 2. Qualora una Parte contraente manifesti il desiderio di esercitare il diritto di presentare osservazioni per iscritto o di partecipare all’udienza, riconosciutole dall’articolo 36 paragrafo 1 della Convenzione, il Presidente della Camera fissa il procedimento che dovrà essere seguito. 3. Conformemente all’articolo 36 paragrafo2 della Convenzione, il Presidente della Camera può, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, invitare o autorizzare ogni Stato contraente, che non è parte in causa, od ogni altra persona interessata diversa dal ricorrente a presentare osservazioni per iscritto o, in circostanze eccezionali, partecipare all’udienza. Le domande di autorizzazione devono essere debitamente motivate e presentate in una delle lingue ufficiali, in un termine ragionevole dopo la fissazione del procedimento scritto. 4. L’invito o l’autorizzazione menzionati al paragrafo3 del presente articolo sono accompagnati da condizioni, inclusi i termini, fissate dal Presidente della Camera. Nell’ipotesi di inosservanza di tali condizioni, il Presidente può decidere di non acquisire agli atti le osservazioni. 5. Le osservazioni scritte presentate conformemente al presente articolo devono essere redatte in una delle due lingue ufficiali, a meno che l’uso di una lingua diversa non sia stato autorizzato a’ sensi dell’articolo 34 paragrafo4 del presente regolamento. Il cancelliere le trasmette alle parti, autorizzate a presentare osservazioni scritte, con riserva delle condizioni, inclusi i termini, fissate dal Presidente della Camera.

Art. 62 Composizione amichevole

1. Accolto il ricorso, il cancelliere, basandosi sulle istruzioni della Camera o del suo Presidente, si mette a disposizione delle parti al fine di pervenire ad una composizione amichevole, conformemente all’articolo 38 paragrafo 1 lettera b della Convenzione. La Camera adotta tutte le misure necessarie per facilitare la conclusione di tale composizione. 2. A’ sensi dell’articolo 38 paragrafo2 della Convenzione le trattative condotte per giungere ad una composizione amichevole sono riservate e senza pregiudizio per le osservazioni delle parti nel procedimento contenzioso. Nessuna comunicazione scritta od orale, nessuna proposta o concessione intervenute nel corso delle suddette trattative possono essere menzionate o invocate nel procedimento contenzioso. 3. Qualora la Camera venga informata dal cancelliere che le parti accettano la composizione amichevole, può, dopo essersi assicurata che la menzionata composizione si fondi sul rispetto dei diritti dell’uomo quali riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli, cancellare il caso dal ruolo conformemente all’articolo 44 paragrafo

del presente regolamento.

Capitolo VI Dell’udienza

Art. 63 Direzione del dibattimento

1. Il Presidente della Camera dirige il dibattimento e stabilisce l’ordine nel quale devono prendere la parola gli agenti, gli avvocati e i consulenti delle parti. 2. Quando a’ sensi dell’articolo 42 del presente regolamento una delegazione della Camera predispone un’audizione volta all’accertamento dei fatti, il Presidente della delegazione dirige il dibattimento e la delegazione esercita, se necessario, i poteri conferiti alla Camera dalla Convenzione o dal presente regolamento.

Art. 64 Assenza

Qualora, senza giustificati motivi, una parte non si presenta, la Camera procede se tale scelta le sembra compatibile con una corretta amministrazione della giustizia.

Art. 65 Convocazione di testimoni, periti e terzi; spese di comparizione

1. I testimoni, i periti e i terzi dei quali la Camera o il suo Presidente decide l’audizione sono convocati dal cancelliere. 2. La convocazione specifica:

  1. il caso in oggetto;

  2. il contenuto dell’indagine, perizia o altra misura disposta dalla Camera o dal suo Presidente;

  3. le disposizioni adottate in ordine al pagamento di un’indennità alle persone convocate.

3. Se gli interessati compaiono su richiesta o per conto di una Parte contraente ricorrente o convenuta, le spese di comparizione gravano su quest’ultima salvo decisione contraria della Camera. Negli altri casi, la Camera decide se spettino al Consiglio d’Europa o se sia opportuno metterle a carico del ricorrente, o del terzo interveniente, che ha richiesto la comparizione. In ogni caso, vengono fissate dal Presidente della Camera.

Art. 66 Giuramento o dichiarazione solenne dei testi e dei periti

1. Dopo l’accertamento di identità e prima di deporre, il teste presta il giuramento o rende la dichiarazione solenne come segue: «Giuro» – o «Dichiaro solennemente sul mio onore e in piena coscienza» – «che dirò la verità, tutta la verità e nient’altro che la verità». 2. Dopo l’accertamento di identità e prima di adempiere alle sue funzioni, ogni perito presta il giuramento o rende la dichiarazione solenne come segue: «Giuro» – o «Dichiaro solennemente» - che svolgerò la mia funzione di perito con onestà e coscienza».

3. Il giuramento può essere prestato o la dichiarazione resa davanti al Presidente della Camera o davanti ad un giudice o ad ogni altro pubblico ufficiale designato dal Presidente.

Art. 67 Ricusazione di un teste o di un perito; audizione di una persona a titolo informativo

La Camera decide su tutte le contestazioni insorte in occasione della ricusazione di un teste o di un perito. Può sentire a titolo informativo una persona che non può essere escussa come teste.

Art. 68 Domande poste nel corso del dibattimento

1. Ogni giudice può porre domande agli agenti, agli avvocati e ai consulenti delle parti, al ricorrente, ai testi, ai periti, nonché ad ogni altra persona che si presenta davanti alla Camera. 2. Sotto il controllo del Presidente della Camera, i testi, i periti e le altre persone menzionate all’articolo 42 paragrafo 1 del presente regolamento possono essere interrogati dagli agenti, dagli avvocati e dai consulenti delle parti. Nell’ipotesi di contestazione sulla pertinenza di una domanda, decide il Presidente della Camera.

Art. 69 Assenza, rifiuto di testimoniare o falsa testimonianza

Qualora, senza giustificato motivo, un teste o altra persona debitamente convocati non si presentino o rifiutino di testimoniare, il cancelliere, su richiesta del Presidente della Camera, segnala la circostanza alla Parte contraente alla cui giurisdizione l’interessato è sottoposto. Lo stesso dicasi qualora un teste o un perito abbiano, a parere della Camera, violato il giuramento o la dichiarazione solenne previsti dall’articolo 66 del presente regolamento.

Art. 70 Rendiconto delle udienze

1. Se la Camera decide in tal senso, viene redatto un rendiconto delle udienze a cura del cancelliere. Il rendiconto contiene:

  1. la composizione della Camera;

  2. l’elenco dei comparenti: agenti, avvocati e consulenti delle parti, e i terzi intervenienti;

  3. nome e cognome, professione e indirizzo dei testi, dei periti e di ogni altra persona sentita;

  4. il testo delle dichiarazioni rese, delle domande poste e delle risposte acquisite;

  5. il testo di ogni decisione della Camera o del suo Presidente pronunciata in udienza.

2. Qualora tutto o parte del rendiconto sia redatto in una lingua non ufficiale, il cancelliere adotta, se la Camera decide in tal senso, disposizioni per farlo tradurre in una delle lingue ufficiali. 3. Ai rappresentanti delle parti viene comunicata una copia del rendiconto per poterla correggere, sotto il controllo del cancelliere o del Presidente della Camera, senza tuttavia alterare il senso e la portata di quanto è stato detto in udienza. Il cancelliere fissa, su indicazione del Presidente della Camera, i termini di cui all’uopo dispongono i rappresentanti delle parti. 4. Dopo le correzioni, il rendiconto viene firmato dal Presidente e dal cancelliere; fa fede del suo contenuto.

Capitolo VII Del procedimento davanti alla Grande Camera

Art. 71 Applicabilità delle disposizioni procedurali

Le disposizioni che disciplinano il procedimento davanti alle Camere si applicano, mutatis mutandis, a quello davanti alla Grande Camera.

Art. 72 Rimessione alla Grande Camera

1. A’ sensi dell’articolo 30 della Convenzione, se la questione oggetto del ricorso all’esame della Camera solleva gravi problemi di interpretazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o se la sua soluzione rischia di creare contraddizioni con una sentenza resa anteriormente dalla Corte, la Camera, fino a quando non abbia pronunciato la sua sentenza, può rimettere il caso alla Grande Camera, a meno che una delle parti non vi si opponga conformemente al paragrafo2 del presente articolo. La decisione di rimessione non necessita di motivazione. 2. Il cancelliere comunica alle parti l’intenzione della Camera di declinare la sua competenza. Le parti dispongono di un mese di tempo dalla data di tale comunicazione per depositare per iscritto in cancelleria un’obiezione debitamente motivata. Ogni obiezione che non soddisfa tali condizioni sarà ritenuta invalida dalla Camera.

Art. 73 Rinvio alla Grande Camera su istanza di parte

1. A’ sensi dell’articolo 43 della Convenzione, ogni parte può in situazioni eccezionali, nel termine di tre mesi a far data dalla pronuncia della sentenza resa da una Camera, depositare per iscritto in cancelleria un’istanza di rinvio alla Grande Camera, specificando i gravi problemi di interpretazione o di applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o una grave questione di carattere generale che, a suo giudizio, merita di essere esaminata dalla Grande Camera. 2. Un collegio di cinque giudici della Grande Camera costituito conformemente all’articolo 24 paragrafo6 del presente regolamento esamina la domanda sulla sola base del fascicolo esistente. La accoglie solo se ritiene che il caso sollevi simile questione. La decisione di rigetto dell’istanza non necessita di motivazione. 3. Se il collegio accoglie l’istanza, la Grande Camera si pronuncia con sentenza.

Capitolo VIII Delle sentenze

Art. 74 Contenuto della sentenza

1. Ogni sentenza di cui agli articoli 42 e 44 della Convenzione co mprende:

  1. il nome del Presidente e degli altri giudici che compongono la Camera, del cancelliere o del cancelliere aggiunto;

  2. la data della sua adozione e quella della sua pronuncia;

  3. l’indicazione delle parti;

  4. il nome degli agenti, degli avvocati e dei consulenti delle parti;

  5. il resoconto del procedimento;

  6. i fatti di causa;

  7. una sintesi delle conclusioni delle parti;

  8. i motivi di diritto;

  9. il dispositivo;

  10. se necessario, la decisione adottata in ordine alle spese processuali;

  11. l’indicazione del numero dei giudici che hanno costituito la maggioranza;

  12. se necessario, l’indicazione del testo che fa fede.

2. Ogni giudice che ha partecipato all’esame del caso ha il diritto di allegare alla sentenza sia l’esposizione della sua opinione individuale, concordante o dissenziente, sia una semplice dichiarazione di dissenso.

Art. 75 Decisione sulla questione dell’equa soddisfazione

1. Qualora la Camera constati una violazione della Convenzione, decide con la stessa sentenza sull’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione se la questione, dopo essere stata sollevata conformemente all’articolo 60 del presente regolamento, è matura per la decisione; in caso contrario, la riserva, integralmente o parzialmente, e fissa il successivo procedimento. 2. Per decidere sull’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione, la Camera si riunisce, per quanto possibile, nella medesima composizione dell’esame di merito del caso. Qualora si riveli impossibile riunire la Camera nella sua composizione iniziale, il Presidente della Corte completa o costituisce la Camera mediante sorteggio. 3. Se concede un’equa soddisfazione a’ sensi dell’articolo 41 della Convenzione, la Camera può decidere che, qualora il pagamento non intervenga nel termine indicato, saranno dovuti gli interessi moratori sulle somme concesse. 4. Nell’ipotesi in cui la Corte riceva comunicazione di un accordo intervenuto tra la parte lesa e la Parte contraente responsabile, accerta che sia equo e, se lo ritiene tale, cancella il caso dal ruolo conformemente all’articolo 44 paragrafo2 del presente regolamento.

Art. 76 Lingua della sentenza

1. La Corte rende tutte le sue sentenze in inglese o in francese, a meno che non decida di rendere la sentenza in entrambe le lingue ufficiali. Una volta pronunciate, le sentenze sono accessibili al pubblico. 2. La pubblicazione delle sentenze nella raccolta ufficiale della Corte, quale prevista dall’articolo 78 del presente regolamento, viene effettuata nelle due lingue ufficiali della Corte.

Art. 77 Firma, pronuncia e comunicazione della sentenza

1. La sentenza è firmata dal Presidente della Camera e dal cancelliere. 2. Può essere letta in pubblica udienza dal Presidente della Camera o da un altro giudice da questo designato. Gli agenti e i rappresentanti delle parti sono debitamente avvisati della data dell’udienza. In caso contrario, la comunicazione di cui al paragrafo3 del presente articolo equivarrà a pronuncia. 3. La sentenza è trasmessa al Comitato dei Ministri. Il cancelliere ne comunica copia autenticata alle parti, al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, ai terzi intervenienti e ad ogni altra persona direttamente interessata. L’originale, debitamente firmato e sigillato, viene depositato negli archivi della Corte.

Art. 78 Pubblicazione delle sentenze e di altri documenti

Conformemente all’articolo 44 paragrafo3 della Convenzione, le sentenze definitive della Corte sono pubblicate nella forma più opportuna, sotto l’autorità del cancelliere, il quale è inoltre responsabile della pubblicazione della raccolta ufficiale contenente una selezione di sentenze e di decisioni, nonché tutti i documenti che il Presidente della Corte ritiene utile pubblicare.

Art. 79 Richiesta di interpretazione di una sentenza

1. Ciascuna parte può chiedere l’interpretazione della sentenza nell’anno successivo alla pronuncia. 2. La domanda deve essere depositata in cancelleria. Deve indicare con precisione il o i punti del dispositivo della sentenza la cui interpretazione è richiesta. 3. La Camera che ha trattato il caso può decidere d’ufficio di respingerla per assenza di motivi che ne giustifichino l’esame. Qualora non sia possibile riunire la Camera nella sua composizione iniziale, il Presidente della Corte costituisce o completa la Camera mediante sorteggio. 4. Se la Camera non rigetta la domanda, il cancelliere la comunica a tutte le parti interessate, invitandole a presentare le loro eventuali osservazioni per iscritto nel termine fissato dal Presidente della Camera. Quest’ultimo fissa anche la data di udienza qualora la Camera decida di tenerne una. La Camera decide con sentenza.

Art. 80 Domanda di revisione di una sentenza

1. In caso di scoperta di un fatto che, per la sua natura, avrebbe potuto esercitare un’influenza decisiva sull’esito di un caso già deciso e che, al momento della sentenza, era ignoto alla Corte e non poteva ragionevolmente essere conosciuto da una parte, quest’ultima può, nel termine di sei mesi a far data dal momento in cui è venuta a conoscenza del fatto, adire la Corte con una domanda di revisione della sentenza in questione. 2. La domanda deve specificare la sentenza della quale si richiede la revisione, deve contenere le indicazioni necessarie ad accertare la sussistenza delle condizioni previste al paragrafo 1 del presente articolo ed essere accompagnata da una copia dei documenti a sostegno. Deve essere depositata in cancelleria con gli allegati. 3. La Camera che ha trattato il caso può decidere d’ufficio di respingerla per assenza di motivi che ne giustifichino l’esame. Qualora non sia possibile riunire la Camera nella sua composizione iniziale, il Presidente della Corte costituisce o completa la Camera mediante sorteggio. 4. Se la Camera non rigetta la domanda, il cancelliere la comunica a tutte le parti interessate, invitandole a presentare le loro eventuali osservazioni per iscritto nel termine fissato dal Presidente della Camera. Quest’ultimo fissa anche la data di udienza qualora la Camera decida di tenerne una. La Camera decide con sentenza.

Art. 81 Rettifica di errori nelle decisioni e nelle sentenze

Senza pregiudizio per le disposizioni relative alla revisione delle sentenze e per la nuova iscrizione al ruolo dei ricorsi, gli errori materiali o di calcolo e le inesattezze palesi possono essere rettificate dalla Corte sia d’ufficio, sia su istanza di parte se tale istanza viene presentata entro un mese dalla data della pronuncia della decisione o della sentenza.

Capitolo IX Pareri consultivi

Art. 82

In materia di pareri consultivi, la Corte applica, oltre alle disposizioni degli articoli 47, 48, 49 della Convenzione, le seguenti disposizioni. Applica anche, nella misura che ritiene opportuna, le altre disposizioni del presente regolamento.

Art. 83

La richiesta di parere consultivo deve essere depositata in cancelleria. Deve indicare in termini esaustivi e precisi la questione sulla quale è richiesto il parere della Corte e, inoltre:

a) la data alla quale il Comitato dei Ministri ha adottato la decisione prevista dall’articolo 47 paragrafo3 della Convenzione;

b) il nome e l’indirizzo della o delle persone designate dal Comitato dei Ministri per fornire alla Corte tutte le spiegazioni che potrebbe richiedere. Deve essere allegato alla richiesta ogni documento utile a chiarire la questione.

Art. 84

1. Appena ricevuta una richiesta, il cancelliere ne trasmette una copia a tutti i membri della Corte. 2. Informa le Parti contraenti che la Corte è disposta a ricevere le loro osservazioni scritte.

Art. 85

1. Il Presidente della Corte fissa i termini nei quali saranno depositate le osservazioni scritte o gli altri documenti. 2. Le osservazioni scritte o gli altri documenti devono essere depositati in cancelleria. Il cancelliere li trasmette a tutti i membri della Corte, al Comitato dei Ministri e ad ognuna delle Parti contraenti.

Art. 86

Concluso il procedimento scritto, il Presidente della Corte decide sull’opportunità di consentire alle Parti contraenti che hanno presentato osservazioni per iscritto di svilupparle oralmente nel corso di un’udienza fissata a tale scopo.

Art. 87

Qualora la Corte ritenga che la richiesta di parere esuli dalla propria competenza consultiva, quale definita all’articolo 47 della Convenzione, ne dà atto con decisione motivata.

Art. 88

1. Ogni parere consultivo viene emanato a maggioranza dei voti dalla Grande Camera. Riporta il numero dei giudici che hanno costituito la maggioranza. 2. Ogni giudice può, qualora lo desideri, allegare al parere della Corte sia l’esposizione della sua opinione individuale, concordante o dissenziente, sia una semplice dichiarazione di dissenso.

Art. 89

Il parere consultivo viene letto in udienza pubblica, in una delle due lingue ufficiali, dal Presidente della Corte o da un altro giudice da lui delegato, previo avviso del Comitato dei Ministri e di ciascuna Parte contraente.

Art. 90

Il parere e ogni decisione resa a’ sensi dell’articolo 87 del presente regolamento sono firmati dal Presidente della Corte e dal cancelliere. L’originale, debitamente firmato e sigillato, viene depositato negli archivi della Corte. Il cancelliere ne trasmette copia autenticata al Comitato dei Ministri, alle Parti contraenti e al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Capitolo X Del gratuito patrocinio

Art. 91

1. Il Presidente della Camera può, sia su istanza di un ricorrente che ha introdotto un ricorso a’ sensi dell’articolo 34 della Convenzione, sia d’ufficio, concedere il gratuito patrocinio a tale ricorrente per la difesa della sua causa dopo che, conformemente all’articolo 54 paragrafo3 lettera b) del presente regolamento, la Parte contraente convenuta ha presentato per iscritto le sue osservazioni sulla ricevibilità del ricorso o che il termine concessogli a tal fine è decorso. 2. Fatto salvo l’articolo 96 del presente regolamento, il ricorrente cui è stato concesso il gratuito patrocinio per la difesa della sua causa davanti alla Camera continua a beneficiarne davanti alla Grande Camera.

Art. 92

Il gratuito patrocinio può essere concesso solo se il Presidente della Camera constata:

  1. che la sua concessione è necessaria per una corretta conduzione del caso davanti alla Camera;

  2. che il ricorrente non dispone di mezzi finanziari sufficienti a far fronte integralmente o parzialmente ai costi che deve sopportare.

Art. 93

1. Al fine di accertare se il ricorrente disponga o meno di mezzi finanziari sufficienti a far fronte integralmente o parzialmente ai costi che deve sopportare, egli è invitato a compilare una dichiarazione che specifichi le sue risorse, i suoi capitali, i suoi impegni finanziari nei confronti delle persone a carico e ogni altro obbligo pecuniario. La dichiarazione deve essere autenticata dalla o dalle autorità interne competenti. 2. La Parte contraente in causa è invitata a presentare le sue osservazioni per iscritto. 3. Dopo aver acquisito le informazioni di cui ai paragrafo 1 e 2 del presente articolo, il Presidente della Camera decide per la concessione o il diniego del gratuito patrocinio. Il cancelliere ne informa le parti interessate.

Art. 94

1. Gli onorari devono essere versati soltanto ad un avvocato o ad altra persona designata conformemente all’articolo 36 paragrafo4 del presente regolamento. Possono, se del caso, coprire i servizi di più di un rappresentante così definito. 2. Oltre agli onorari, il gratuito patrocinio può coprire le spese di viaggio e di soggiorno nonché gli altri esborsi necessari esposti dal ricorrente o dal suo rappresentante designato.

Art. 95

Una volta accordato il gratuito patrocinio, il cancelliere fissa:

  1. l’entità degli onorari da versare conformemente al tariffario vigente;

  2. la somma da versare a titolo di spese.

Art. 96

Qualora si accerti che le condizioni enunciate all’articolo 92 non sono più soddisfatte, il Presidente della Camera può in qualsiasi momento revocare o modificare il beneficio del gratuito patrocinio.

Titolo III Disposizioni transitorie

Art. 97 Mandato dei giudici

Per i giudici che compongono la Corte alla data di entrata in vigore del Protocollo

n. 11 alla Convenzione3, la durata del mandato si calcola a partire da tale data.

Art. 98 Presidenza delle sezioni

Per il triennio successivo all’entrata in vigore del Protocollo n. 11 alla Convenzioa) i due Presidenti di sezione che non sono anche Vicepresidenti della Corte e i Vicepresidenti di sezione sono eletti per un periodo di d iciotto mesi;

b) i vicepresidenti di sezione non sono immediatamente rieleggibili.

Art. 99 Rapporti tra la Corte e la Commissione

1. Per i casi deferiti alla Corte a’ sensi dell’articolo5 paragrafi4 e 5 del Protocollo

n. 11 alla Convenzione5, la Corte può invitare la Commissione a delegare uno o più dei suoi membri per partecipare all’esame del caso davanti alla Corte.

2. Per i casi evocati al paragrafo 1 del presente articolo, la Corte tiene conto del rapporto adottato dalla Commissione a’ sensi del vecchio articolo 31 della Convenzione. 3. Salvo diversa decisione del Presidente della Camera, il rapporto è reso pubblico dal cancelliere della Corte nel più breve tempo possibile dopo l’adizione della Corte. 4. Per i casi deferiti alla Corte a’ sensi dell’articolo5 paragrafi da2 a5 del Protocollo n. 11, gli altri documenti che compongono il fascicolo della Commissione, incluse tutte le memorie e le osservazioni, restano riservati, a meno che il Presidente della Camera non decida diversamente. 5. Per i casi nei quali la Commissione ha acquisito delle testimonianze ma non è riuscita ad adottare un rapporto a’ sensi del vecchio articolo 31 della Convenzione, la Corte prende in considerazione i rendiconti integrali, la documentazione e il parere adottato dalle delegazioni della Commissione a conclusione delle indagini.

Art. 100 Procedimento davanti ad una Camera e alla Grande Camera

1. Quando un caso viene deferito alla Corte in base all’articolo5 paragrafo4 del Protocollo n. 11 alla Convenzione6, un collegio di giudici della Grande Camera, costituito conformemente all’articolo 24 paragrafo6 del presente regolamento, decide, sulla sola base del fascicolo, se debba essere deciso da una Camera o dalla Grande Camera. 2. Qualora il caso venga deciso da una Camera, la sentenza di quest’ultima è definitiva, conformemente all’articolo5 paragrafo4 del Protocollo n. 11, e l’articolo 73 del presente regolamento non si applica. 3. I casi trasmessi alla Corte a’ sensi dell’articolo5 paragrafo5 del Protocollo n. 11 sono deferiti alla Grande Camera dal Presidente della Corte. 4. Per ciascun caso trasmesso in base all’articolo5 paragrafo5 del Protocollo n. 11, la Grande Camera è completata da giudici designati per rotazione in seno ad uno dei gruppi menzionati nell’articolo 24 paragrafo3 del presente regolamento, essendo i casi attribuiti alternativamente a ciascuno dei gruppi.

Art. 101 Concessione del gratuito patrocinio

Fatto salvo l’articolo 96 del presente regolamento, nei casi deferiti alla Corte in applicazione dell’articolo5 paragrafi da2 a5 del Protocollo n. 11 alla Convenzione7, un ricorrente al quale è stato concesso il beneficio del gratuito patrocinio nel procedimento davanti alla Commissione o alla vecchia Corte continua a beneficiarne per la difesa della sua causa davanti alla Corte.

Art. 102 Domanda di interpretazione o di revisione della sentenza

1. Qualora una parte presenti una domanda di interpretazione o revisione di una sentenza resa dalla vecchia Corte, il Presidente della Corte la trasmette ad una delle sezioni conformemente alle condizioni previste dagli articoli 51 o 52 del presente regolamento, a seconda del caso. 2. Nonostante gli articoli 79 paragrafo3 e 80 paragrafo3 del presente regolamento, il Presidente della sezione interessata costituisce una nuova Camera per l’esame della domanda. 3. La Camera che deve essere costituita comprende di pieno diritto:

  1. il Presidente della sezione; e, che appartengano o meno alla sezione interessata,

  2. il giudice eletto in relazione alla Parte contraente in causa o, se impedito, ogni giudice designato in applicazione dell’articolo 29 del presente regolamento;

  3. ciascun membro della Corte che abbia fatto parte della Camera iniziale della vecchia Corte che ha reso la sentenza.

4. a) Il Presidente di sezione sorteggia gli altri membri della Camera fra i membri della sezione interessata.

b) I membri della sezione non nominati in tal modo partecipano come giudici supplenti.

Titolo IV Norme finali

Art. 103 Emendamento o sospensione di un articolo

1. Ogni emendamento alle disposizioni del presente regolamento deve essere adottato dalla maggioranza dei giudici della Corte, riuniti in sessione plenaria, dietro preliminare presentazione di proposta. La proposta di emendamento, formulata per iscritto, deve pervenire al cancelliere almeno un mese prima della sessione nella quale sarà esaminata. Quando riceve tale proposta, il cancelliere ne informa nel più breve tempo possibile tutti i membri della Corte. 2. L’applicazione delle disposizioni relative al funzionamento interno della Corte può essere immediatamente sospesa su proposta di un giudice, a condizione che tale decisione sia adottata all’unanimità dalla Camera interessata. La sospensione così decisa dispiega i suoi effetti solo per le necessità del caso particolare per il quale è proposta.

Art. 104 Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1998.

1742 Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, queste pagine rimangono vuote.

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