RU 2000 2619
Ordinanza
sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali
Modifica del 18 ottobre 2000
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’allegato dell’ordinanza del 30 giugno 19931 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali è modificato secondo la versione qui annessa.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2000.
18 ottobre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |
Allegato
Ufficio federale di statistica, Rilevazione del trasporto merci su strada Disposizioni speciali: Rilevazione complementare: trasporto merci alla frontiera svizzera (esecuzione: Ufficio federale dello sviluppo territoriale) Ufficio federale della pianificazione del territorio, Impianti di trasporto turistici in Svizzera Servizio per lo studio dei trasporti, Trasporto di merci attraverso le Alpi su strada e rotaia Servizio per lo studio dei trasporti, Trasporto internazionale di merci su strada Servizio per lo studio dei trasporti, Trasporto di persone attraverso le Alpi e le frontiere Servizio per lo studio dei trasporti, Microcensimento trasporti Servizio per lo studio dei trasporti, Rilevazione periodica delle distanze percorse