RU 2000 2623
Ordinanza
concernente i sussidi alle spese per i piani direttori
Modifica del 18 ottobre 2000
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 13 agosto 19801 concernente i sussidi alle spese per i piani direttori è modificata come segue:
Art. 4 cpv.1
Il Cantone inoltra la domanda di sussidio all’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (Ufficio federale).
Art. 11
Le decisioni dell’Ufficio federale sono impugnabili mediante ricorso al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento); a tali ricorsi e ai ricorsi contro le decisioni del Dipartimento si applicano le disposizioni generali della giurisdizione amministrativa federale.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2000.
18 ottobre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |