RU 2000 2623

Ordinanza
concernente i sussidi alle spese per i piani direttori

Modifica del 18 ottobre 2000

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 13 agosto 19801 concernente i sussidi alle spese per i piani direttori è modificata come segue:

Art. 4 cpv.1

Il Cantone inoltra la domanda di sussidio all’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (Ufficio federale).

Art. 11

Le decisioni dell’Ufficio federale sono impugnabili mediante ricorso al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento); a tali ricorsi e ai ricorsi contro le decisioni del Dipartimento si applicano le disposizioni generali della giurisdizione amministrativa federale.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2000.

18 ottobre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz